Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 217 legge fallimentare, richiamato dall'art. 224 legge medesima per i fatti di bancarotta semplice commessi dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite, è un reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa, e come tale prescinde dall'accertamento del danno. Ne deriva che l'omessa tenuta della contabilità, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, è penalmente sanzionata per la mera possibilità di lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, di talché del tutto irrilevante il fatto della mancanza di un effettivo pregiudizio economico per i creditori in conseguenza dell'omissione suddetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/1998, n. 11294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11294 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 02/10/98
1. Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N. 1671
3. " Lucio TOTH " REGISTRO GENERALE
4. " Pasquale PERRONE " N. 18301/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SG IA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 9.3.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Frangini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26.5.1997, il Tribunale di Modena dichiarava SG IA colpevole del reato di cui all'art. 224, in relazione all'art. 217, legge fallimentare, condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. All'imputato veniva addebitato di avere, nella sua qualità di amministratore unico della s.r.l. Nik-Nak, dichiarata fallita, tenuto in modo irregolare e incompleto i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge. Con la medesima sentenza lo SG veniva assolto dal delitto di bancarotta patrimoniale perché il fatto non sussiste.
A seguito di appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 9.3.1998, in parziale riforma dell'impugnata decisione, concessa l'attenuante di cui all'art. 219 legge fallimentare, riduceva la pena inflitta allo SG a mesi due e venti giorni di reclusione, confermando nel resto. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo SG, il quale deduce: 1) violazione dell'art. 606. primo comma lett. b), c.p.p. per erronea applicazione dell'art. 224 legge fallimentare, nonché difetto di motivazione, per non avere la Corte
di merito valutato se le omissioni addebitate all'imputato potessero costituire un pericolo per la immediata e puntuale ricostruzione del movimento degli affari della società fallita e per non avere compiutamente valutato la sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato;
2) violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 53 ss. legge 24.11.1981 n. 689, per non avere ritenuto applicabili nella specie le sanzioni sostitutive a causa di precedenti condanne intervenute nel decennio, omettendo di motivare se queste erano per reati della stessa indole di quello per cui si procede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento. Il reato di cui all'art. 217 legge fallimentare, richiamato dall'art. 224 legge medesima per i fatti di bancarotta semplice commessi dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite, è un reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa, e come tale prescinde dall'accertamento del danno. Ne deriva che l'omessa tenuta della contabilità, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, è penalmente sanzionata per la mera possibilità di lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, di talché è del tutto irrilevante il fatto della mancanza di un effettivo pregiudizio economico per i creditori in conseguenza dell'omissione suddetta. Ne consegue che del tutto superflua sarebbe stata nella specie una indagine diretta ad accertare la sussistenza di un effettivo e concreto pericolo circa la ricostruzione del movimento della società fallita quale conseguenza del comportamento omissivo dell'imputato. Altrettanto superflua sarebbe stata un'indagine sulla sussistenza del dolo, atteso che il reato di bancarotta semplice documentale è un reato punibile anche a titolo di colpa, intesa quest'ultima come violazione del dovere di diligenza cui è tenuto, per gli aspetti organizzativi di natura sia tecnica che amministrativa, chi pretende di esercitare professionalmente attività di impresa.
Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso. Essendo stato l'imputato già condannato per più di due volte per il reato di emissione di assegni a vuoto, correttamente la Corte di merito non applicato all'imputato la sanzione sostitutiva corrispondente alla pena inflitta, non sussistendo, per la ragione suddetta, le condizioni soggettive di cui all'art. 59 della legge 24.11.1981 n. 689. È pacifico infatti, e ciò non richiede una specifica motivazione, che il reato di emissione di assegno senza provvista e il reato di bancarotta semplice siano della stessa indole, atteso che entrambi violano norme che il legislatore ha posto a difesa dell'interesse pubblico ed entrambi presentano il carattere comune di violare la fiducia degli operatori nei rapporti creditizi e commerciali.
Ciò premesso il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 2 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 1998