Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/1998, n. 11294
CASS
Sentenza 2 ottobre 1998

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Il reato di cui all'art. 217 legge fallimentare, richiamato dall'art. 224 legge medesima per i fatti di bancarotta semplice commessi dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite, è un reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa, e come tale prescinde dall'accertamento del danno. Ne deriva che l'omessa tenuta della contabilità, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, è penalmente sanzionata per la mera possibilità di lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, di talché del tutto irrilevante il fatto della mancanza di un effettivo pregiudizio economico per i creditori in conseguenza dell'omissione suddetta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/1998, n. 11294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11294
    Data del deposito : 2 ottobre 1998

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