Sentenza 24 marzo 2010
Massime • 1
La sospensione obbligatoria dei procedimenti penali concernenti determinate violazioni relative all'immigrazione fino alla definizione della procedura amministrativa di emersione del lavoro irregolare, prevista dall'art. 1 ter, comma ottavo, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, impedisce anche il compimento di atti come l'arresto e la convalida dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2010, n. 19969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19969 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/03/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 883
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 40485/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROVIGO;
nei confronti di:
1) HU AN N. IL 02/12/1983 C/;
2) HU QU N. IL 25/02/1979 C/;
avverso l'ordinanza n. 715/2009 TRIBUNALE di ROVIGO, del 06/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del P.G. Dott. RUSSO Rosario G. che ha concluso per chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 6/10/09 il Tribunale di Rovigo non convalidava l'arresto del 5/10/09 delle cittadine cinesi Hu YA e Hu UE IN per il reato di violazione dell'ordine di espulsione del Questore (loro notificato il 24/9/09) e ciò perché eseguito nonostante la pendenza del procedimento di emersione dal lavoro irregolare di cui al D.L. n. 78 del 2009 (art.
1-ter) conv. in L. n. 102 del 2009. Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo violazione degli artt. 380 e 381 c.p.p. e L. n. 102 del 2009, comma 1 ter: il giudice avrebbe dovuto convalidare l'arresto, eventualmente sospendendo il procedimento dopo avere verificato la fondatezza della domanda di emersione.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva il rigetto del ricorso, la sospensione del procedimento penale (compreso l'arresto obbligatorio ed il seguente rito direttissimo) discendendo ex lege dalla pendenza del procedimento di emersione.
Il ricorso è infondato e va respinto. Come correttamente rilevato dal PG presso questa Corte, la sospensione del procedimento penale previsto dalla speciale normativa fino alla definizione della procedura amministrativa di emersione dal lavoro irregolare per determinate categorie di lavoratori stranieri implica l'automatica sospensione del procedimento penale per determinati reati fino alla definizione della procedura. Tra gli atti in questione è certamente la convalida dell'arresto, una volta che, come nel caso, risultava l'avviamento della pratica di questione (nel provvedimento impugnato si da atto che dopo la notificazione degli ordini di espulsione le due straniere si erano presentate ai CC che in seguito le avrebbero arrestate comunicando di aver presentato dichiarazione per l'emersione dal lavoro irregolare ed esibendo documentazione in merito: dopo una decina di giorni l'arresto, senza che risulti l'assoluta inidoneità o non veridicità di quanto è stato da loro dichiarato e/o documentato o il rigetto della domanda).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010