Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12535 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
BOLLI 689 E E . REGISTRAZION N pengle 1981, al sistema 24-11 12 5 35 / 0 3 DA L. ESENTE modifiche 23 RT. A IN NOME DEL OP ITALIA LA CORTE SUPREMA-DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 22020/00 Dott. Antonio SAGGIO Consigliere CELENTANO Dott. Walter 26417 Cron. Consigliere Dott. Renato RORDORF Cons. Rel. Rep. Dott. Luigi MACIOCE Ud. 06/03/03 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Си ON PP, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 212, presso l'avv. Gianlorenzo Marinucci ' che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Comune di Bracciano in persona del Sindaco p.t. - intimato avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez.dist. di Bracciano n. 38T/99 del 25.11.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.3.03 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. 7 6 5 3 200 Pietro Abbritti che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ordinanze del 15.7. e dell'1.12.98 il Con distinte Sindaco del Comune di Bracciano ingiungeva a ON PP il pagamento delle s.a. di lire 2.041.000, 11.938.905, 35.161.050, 20.399.900 per avere consentito il pascolo all'interno di un bosco di anni due, per mancato sgombero della tagliata e maltaglio delle ceppaie, per aver proceduto a movimenti di terra ed estirpazione di ceppaie in zona sottoposta a vincolo. Con separati ricorsi il LO proponeva opposizione - alle predette oo.ii. chiedendone l'annullamento e Са l'adito Tribunale di Roma, sez.dist. di Bracciano, riuniti i procedimenti e nella dichiarata contumacia del Comune, li rigettava con sentenza 25.11.99. Affermava il giudicante in motivazione (per quel che rileva in questa sede): • che la mancata audizione del ricorrente non comportava la nullità delle sanzioni adottate, tal conseguenza non essendo prevista dalla legge e non sussistendo in concreto i neanche allegati pregiudizi alla difesa;
• nel merito, la difesa dell'opponente sulla portata dei fatti ascritti (essersi trattato di operazioni di mera ripulitura del terreno) non era sostenuta da prove neanche essendo provata, del pari, la destinazione del bosco ceduo ad alto fusto. Per la cassazione di tale sentenza il LO ha proposto ricorso il 6.11.2000 articolando due motivi. L'intimato non ha espletato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva il Collegio che, con il primo motivo, il LO prospetta la violazione della norma di garanzia di cui all'art. 18 L. 689/81, statuente l'obbligo di sentire a difesa il soggetto al quale sia stata contestata una violazione e che la relativa audizione abbia richiesto, dolendosi della decisione del Tribunale che, in aperto dissenso dalla costante giurisprudenza di legittimità, avrebbe affermato l'inesistenza di alcuna sanzione di nullità per l'inosservanza di tal obbligo e comunque la sua adottabilità solo in caso di deduzione di un concreto pregiudizio. Con il secondo motivo, poi, il LO censura la violazione della L. 47/75 ed il vizio di motivazione perpetrati dal Tribunale non considerando che la svolta attività di taglio era dovuta per legge, oltre che consigliata dalla esigenza di creare una fascia di rispetto contro gli incendi, che il contestato mancato asporto di cumuli era dovuto al sequestro dell'area e che non era stata argomentata;
3 la assenza di prova della trasformazione del bosco. Ritiene il Collegio che, certamente fondato il primo motivo e per tal ragione cassata la sentenza, in tal pronunzia resti assorbita la cognizione del secondo. Questa Corte ha invero ripetutamente affermato che, in tema di applicazione di s.a. pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta costituisce una violazione di norme procedimentali che rende illegittimi sia il procedimento amministrativo attraverso il quale si esercita la potestà sanzionatoria sia l'ordinanza ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso (Cass. 10911/98 1 8408/98 - 7811/97 - 8758/96 - 5554/95 - 1880/93 Си 10658/92 - 1344/92). Da tali principi, che il Collegio condivide e fa propri, discende che erroneamente il Giudice del merito ha ritenuto irrilevante la violazione procedimentale commessa e comunque subordinata al rinvenimento di un pregiudizio concreto alla difesa: trattandosi di una difformità dal modello procedimentale statuito dalla legge ed in particolare della inosservanza di norma diretta ad assicurare il contraddittorio sulla sussistenza della infrazione la sanzione di nullità discende in modo necessario ed automatico dall'adozione di un atto contra legem, con la conseguenza per la quale resta insanabilmente 4 viziato l'atto sanzionatorio adottato in presenza di tale vizio. Dalla commessa violazione discende l'errore di diritto commesso dalla impugnata sentenza e la possibilità per questa Corte, cassata la pronunzia, di decidere la opposizione nel merito ex art. 384 c.p.c. (non essendo necessari alcun accertamento di fatto nè alcuna valutazione ulteriore) e, quindi, la necessità di annullare le opposte sanzioni. Le spese dei due gradi vengono regolate in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accoglie le opposizioni ed annulla le opposte sanzioni amministrative;
condanna il Comune intimato alla refusione delle spese in favore determinano, per ildel ricorrente, spese che si giudizio di legittimità, in € 2.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre a spese generali ed accessori di legge e, per il giudizio di merito, in € 1.350,00 di cui € 100,00 per esborsi ed € 900,00 per onorari ed oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2003. Il Consigliere estensore il Presidente Прито Whyp o ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale CONTE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il 27 AGO. 2003. IL CANCEL WERE IL CANCELLIERE ES RC