CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21114 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV NT, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Raffaele Casale, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/09/2025 la Corte di appello di Bari, decidendo sull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 12/06/2024 con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato NT AV alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Secondo le conformi sentenze di merito il AV avrebbe ricevuto il 18/06/2021 un'autovettura provento di furto denunciato il 14/06/2021. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21114 Anno 2026 Presidente: OL IO Relatore: DA IO Data Udienza: 06/05/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza di appello per nullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado. In particolare, secondo il ricorrente il decreto di citazione è stato notificato al difensore anziché all’imputato nonostante quest’ultimo, nell’atto di gravame, avesse dedotto di essere detenuto per altra causa e avesse dichiarato domicilio presso la sua abitazione di San Severo. La notificazione al difensore sarebbe dunque nulla in quanto effettuata in difetto dei presupposti di cui all’art. 161 comma 4 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione. Il difensore deduce che la Corte territoriale ha omesso di motivare (o comunque ha motivato in maniera illogica e contraddittoria) in ordine al motivo di appello con il quale si era dedotto che l’imputato, come da lui dichiarato, era l’autore del reato presupposto (furto dell’auto). 2.3. Col terzo motivo si denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1. Il primo motivo è infondato. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...]) – risulta che il decreto di citazione in appello è stato notificato all'imputato a mezzo servizio postale presso il domicilio dichiarato (in San Severo via Piccinni) e che il 23/04/2025 il postino, nella relata di notifica, ha attestato 3 che il destinatario era “irreperibile” al suddetto indirizzo;
conseguentemente la notificazione è stata effettuata il 03/06/2025 mediante consegna al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. stante la accertata inidoneità del domicilio dichiarato. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è dunque dato riscontrare alcuna illegittimità nella notificazione effettuata con le modalità sopra descritte;
ciò tanto più che la difesa non ha né allegato né provato che il AV fosse detenuto per altro titolo all'atto della notificazione del decreto di citazione, non essendo a tal fine sufficiente il solo fatto che nell'atto di appello fosse stato indicato lo stato di restrizione per altra causa, posto che il gravame era stato proposto nel luglio del 2024 e dunque molto tempo prima della emissione e notificazione del decreto di citazione. Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre anche rilevare che secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in luogo diverso rispetto al domicilio già validamente eletto o dichiarato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che tale irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, Covella, Rv. 288787 – 01). Nel caso in esame, quand'anche si volesse ipotizzare che l'imputato era detenuto all'atto del primo tentativo di notifica, la notificazione effettuata al difensore di fiducia anziché all’imputato in carcere non può certamente ritenersi assolutamente inidonea a rendere conoscibile l'atto. A ciò si aggiunga che neppure il ricorso fornisce specifica indicazione delle ragioni della assoluta inidoneità della notifica a portare l’imputato a conoscenza del processo. Conseguentemente, non sussistendo un’ipotesi di nullità assoluta e insanabile, l'irritualità della notificazione doveva essere eccepita dalla difesa davanti ai giudici di appello;
cosa che non risulta essere avvenuta, sicché l'eventuale violazione di legge non è più deducibile in sede di legittimità, giusto il disposto dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato che risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, [...], Rv. 268085 – 01). Si è altresì precisato che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la 4 prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098 – 01, secondo la quale, allorché l'imputato deduca di aver commesso il reato presupposto e tale prospettazione sia credibile, incombe sull'accusa l'onere di fornire la prova del contrario). Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti. Nella sentenza si dà infatti atto del fatto che dai tracciati dell'apparato GPS installato sul veicolo rubato emergeva che dopo il furto l'autovettura, senza soluzione di continuità, era stata immediatamente condotta dagli autori della sottrazione presso il box del AV, e che era ivi rimasto nella sua disponibilità sino a quando, qualche giorno dopo, la polizia lo aveva sorpreso in possesso del mezzo. Dall'istruttoria è dunque emerso un elemento oggettivo che conferma la versione dell'imputato, vale a dire che era lui l'autore del reato presupposto. I Giudici di merito hanno tuttavia ritenuto non credibili le dichiarazioni confessorie dell'imputato, non valutando il suddetto dato oggettivo che le avvalorava, limitandosi a dire che tali dichiarazioni erano generiche in ordine alle modalità di esecuzione del furto (senza neppure precisare se su tali modalità lo stesso era stato interrogato e cosa aveva eventualmente risposto), e valorizzando elementi comunque non dirimenti in quanto razionalmente compatibili sia con l'ipotesi che il AV avesse ricettato l'auto sia con quella che l'avesse rubata, quali: 1) il fatto che il AV era stato sorpreso alla guida dell'auto quattro giorni dopo il furto (senza peraltro considerare che, come detto, già immediatamente dopo la sottrazione il veicolo era in un luogo nella sua disponibilità); 2) la circostanza che il luogo del furto distava 65 km da quello di dimora del ricorrente. Né dalla lettura del provvedimento è dato comprendere, in base a quale iter logico e sulla base di quali massime di esperienza, i Giudici di merito abbiano affermato che le circostanze sopra indicate fossero idonee a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il AV non era l'autore del furto o quanto meno non avesse concorso in tale delitto d'accordo con l'autore materiale. Per quanto sin qui esposto, può dunque dirsi sussistente il vizio motivazionale denunciato nel ricorso. 3. L'accoglimento delle doglianze in punto di responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione (e conseguentemente in punto di qualificazione giuridica dei fatti) ha una valenza assorbente rispetto all'esame del terzo motivo concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (peraltro, esclusa anche in considerazione del riconoscimento di quella, non compatibile, di cui all'art. 648 5 comma 4 cod. pen.). 4. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, la quale si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati e con l’unico limite di non riproporre le lacune motivazionali evidenziate. Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO DA IO OL
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Raffaele Casale, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/09/2025 la Corte di appello di Bari, decidendo sull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 12/06/2024 con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato NT AV alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Secondo le conformi sentenze di merito il AV avrebbe ricevuto il 18/06/2021 un'autovettura provento di furto denunciato il 14/06/2021. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21114 Anno 2026 Presidente: OL IO Relatore: DA IO Data Udienza: 06/05/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza di appello per nullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado. In particolare, secondo il ricorrente il decreto di citazione è stato notificato al difensore anziché all’imputato nonostante quest’ultimo, nell’atto di gravame, avesse dedotto di essere detenuto per altra causa e avesse dichiarato domicilio presso la sua abitazione di San Severo. La notificazione al difensore sarebbe dunque nulla in quanto effettuata in difetto dei presupposti di cui all’art. 161 comma 4 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione. Il difensore deduce che la Corte territoriale ha omesso di motivare (o comunque ha motivato in maniera illogica e contraddittoria) in ordine al motivo di appello con il quale si era dedotto che l’imputato, come da lui dichiarato, era l’autore del reato presupposto (furto dell’auto). 2.3. Col terzo motivo si denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1. Il primo motivo è infondato. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...]) – risulta che il decreto di citazione in appello è stato notificato all'imputato a mezzo servizio postale presso il domicilio dichiarato (in San Severo via Piccinni) e che il 23/04/2025 il postino, nella relata di notifica, ha attestato 3 che il destinatario era “irreperibile” al suddetto indirizzo;
conseguentemente la notificazione è stata effettuata il 03/06/2025 mediante consegna al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. stante la accertata inidoneità del domicilio dichiarato. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è dunque dato riscontrare alcuna illegittimità nella notificazione effettuata con le modalità sopra descritte;
ciò tanto più che la difesa non ha né allegato né provato che il AV fosse detenuto per altro titolo all'atto della notificazione del decreto di citazione, non essendo a tal fine sufficiente il solo fatto che nell'atto di appello fosse stato indicato lo stato di restrizione per altra causa, posto che il gravame era stato proposto nel luglio del 2024 e dunque molto tempo prima della emissione e notificazione del decreto di citazione. Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre anche rilevare che secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in luogo diverso rispetto al domicilio già validamente eletto o dichiarato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che tale irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, Covella, Rv. 288787 – 01). Nel caso in esame, quand'anche si volesse ipotizzare che l'imputato era detenuto all'atto del primo tentativo di notifica, la notificazione effettuata al difensore di fiducia anziché all’imputato in carcere non può certamente ritenersi assolutamente inidonea a rendere conoscibile l'atto. A ciò si aggiunga che neppure il ricorso fornisce specifica indicazione delle ragioni della assoluta inidoneità della notifica a portare l’imputato a conoscenza del processo. Conseguentemente, non sussistendo un’ipotesi di nullità assoluta e insanabile, l'irritualità della notificazione doveva essere eccepita dalla difesa davanti ai giudici di appello;
cosa che non risulta essere avvenuta, sicché l'eventuale violazione di legge non è più deducibile in sede di legittimità, giusto il disposto dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato che risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, [...], Rv. 268085 – 01). Si è altresì precisato che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la 4 prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098 – 01, secondo la quale, allorché l'imputato deduca di aver commesso il reato presupposto e tale prospettazione sia credibile, incombe sull'accusa l'onere di fornire la prova del contrario). Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti. Nella sentenza si dà infatti atto del fatto che dai tracciati dell'apparato GPS installato sul veicolo rubato emergeva che dopo il furto l'autovettura, senza soluzione di continuità, era stata immediatamente condotta dagli autori della sottrazione presso il box del AV, e che era ivi rimasto nella sua disponibilità sino a quando, qualche giorno dopo, la polizia lo aveva sorpreso in possesso del mezzo. Dall'istruttoria è dunque emerso un elemento oggettivo che conferma la versione dell'imputato, vale a dire che era lui l'autore del reato presupposto. I Giudici di merito hanno tuttavia ritenuto non credibili le dichiarazioni confessorie dell'imputato, non valutando il suddetto dato oggettivo che le avvalorava, limitandosi a dire che tali dichiarazioni erano generiche in ordine alle modalità di esecuzione del furto (senza neppure precisare se su tali modalità lo stesso era stato interrogato e cosa aveva eventualmente risposto), e valorizzando elementi comunque non dirimenti in quanto razionalmente compatibili sia con l'ipotesi che il AV avesse ricettato l'auto sia con quella che l'avesse rubata, quali: 1) il fatto che il AV era stato sorpreso alla guida dell'auto quattro giorni dopo il furto (senza peraltro considerare che, come detto, già immediatamente dopo la sottrazione il veicolo era in un luogo nella sua disponibilità); 2) la circostanza che il luogo del furto distava 65 km da quello di dimora del ricorrente. Né dalla lettura del provvedimento è dato comprendere, in base a quale iter logico e sulla base di quali massime di esperienza, i Giudici di merito abbiano affermato che le circostanze sopra indicate fossero idonee a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il AV non era l'autore del furto o quanto meno non avesse concorso in tale delitto d'accordo con l'autore materiale. Per quanto sin qui esposto, può dunque dirsi sussistente il vizio motivazionale denunciato nel ricorso. 3. L'accoglimento delle doglianze in punto di responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione (e conseguentemente in punto di qualificazione giuridica dei fatti) ha una valenza assorbente rispetto all'esame del terzo motivo concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (peraltro, esclusa anche in considerazione del riconoscimento di quella, non compatibile, di cui all'art. 648 5 comma 4 cod. pen.). 4. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, la quale si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati e con l’unico limite di non riproporre le lacune motivazionali evidenziate. Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO DA IO OL