Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 23239
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

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Nel procedimento per la revoca dei benefici penitenziari non è prevista la previa indicazione, nell'avviso di udienza, delle violazioni che si addebitano al condannato, ne', comunque, delle circostanze da valutare nell'udienza stessa, restando il diritto di difesa salvaguardato dalla possibilità di esame degli elementi risultanti dal fascicolo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca della semilibertà assunto dal tribunale di sorveglianza, nel quale si era tenuto conto anche di relazioni dei servizi sociali, contenute nel fascicolo, che non avevano formato oggetto di discussione orale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 23239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23239
    Data del deposito : 28 marzo 2001

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