Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
Nel procedimento per la revoca dei benefici penitenziari non è prevista la previa indicazione, nell'avviso di udienza, delle violazioni che si addebitano al condannato, ne', comunque, delle circostanze da valutare nell'udienza stessa, restando il diritto di difesa salvaguardato dalla possibilità di esame degli elementi risultanti dal fascicolo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca della semilibertà assunto dal tribunale di sorveglianza, nel quale si era tenuto conto anche di relazioni dei servizi sociali, contenute nel fascicolo, che non avevano formato oggetto di discussione orale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 23239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23239 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 28/03/2001
1. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - N. 2323
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 040936/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO IC N. IL 0610611965
avverso ORDINANZA del 28/09/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. LA CORTE OSSERVACon ordinanza 28.09.2000 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha revocato la misura della semilibertà che era stata applicata nei confronti di CO IC.
Propone personalmente ricorso per cassazione il CO e deduce violazione di legge per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
1) Il Tribunale non aveva spiegato perché mai doveva considerarsi così grave il momentaneo allontanamento dal lavoro del CO. Anche perché, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, era risultato provato, sulla base della relazione del CSSA, che il CO si era allontanato solo per acquistare un pezzo di ricambio di una macchina tagliaerba: tanto che lo stesso datore di lavoro aveva dato spiegazione del fatto;
(che, comunque, era di poco conto, ed isolato).
2) Non era stato possibile, al CO, difendersi in merito a quanto riferito dalle relazioni sociali sul suo complessivo comportamento ed in merito all'asserito solo formale adeguamento alle regole. Infatti sia il provvedimento del magistrato di sorveglianza (con il quale era stata disposta la sospensione della misura), sia l'oggetto della discussione in sede di udienza, avevano riguardato soltanto l'allontanamento dal lavoro e non anche altri elementi, mai contestati al ricorrente, e dei quali peraltro era stato tenuto conto.
Il ricorso non è fondato.
1) Va premesso che l'ordinamento penitenziario non prevede, per il procedimento di revoca dei benefici penitenziari, che sia preventivamente indicato l'elenco specifico delle violazioni che si addebitano al condannato o, comunque, delle circostanze che dovranno essere valutate all'udienza camerale. In ogni caso, nella specie, il Tribunale ha preso in considerazione, con motivazione adeguata e puntuale, una serie di elementi, tutti emergenti dal fascicolo e, quindi, esaminabili dalla difesa che ha pure redatto una memoria. Pertanto non si è verificata alcuna lesione al diritto di difesa. 2) Il Tribunale ha poi riconsiderato la condotta tenuta dal CO durante tutta la durata della misura. In questo quadro si collocano non soltanto l'obbiettivo dato del mancato reperimento dello stesso sul luogo di lavoro (e le osservazioni, non certo illogiche, dei giudici di merito circa l'inattendibilità delle giustificazioni addotte), ma anche le considerazioni negative degli operatori sociali penitenziari sull'andamento della misura e sull'atteggiamento del CO: definito contraddittorio, oppositivo e strumentale nei confronti delle limitazioni connesse alle prescrizioni coeve alla misura.
Il provvedimento impugnato risulta quindi correttamente motivato e conforme ai principi giurisprudenziali: i quali impongono la revoca della misura della semilibertà in presenza di comportamenti ritenuti incompatibili con la sua prosecuzione.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001