Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 1
Nel giudizio ai sensi dell'art. 13, commi ottavo, nono e decimo, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva pubblica, a fronte della quale può recedere il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere nello Stato, oggetto di indagine è la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione, essendo le ipotesi di violazione descritte dalla vigente normativa, quali cause giustificatrici della espulsione prefettizia, rigorosamente contenute nelle distinte lettere a), b) e c) dell'art. 13, secondo comma, D.Lgs. cit., sì da indurre a ritenere che l'atto espulsivo sia a carattere vincolato. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che, disposta l'espulsione dello straniero per essersi questo sottratto ai controlli di frontiera e verificata l'insussistenza, in fatto, di tale ipotesi, non poteva l'espulsione essere confermata dal giudice per il diverso motivo, non contestato, della mancanza del permesso di soggiorno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9499 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTO di AREZZO in persona del Prefetto in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello che lo rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
contro
DI IU, elettivamente domiciliato in Roma, via L.re Flaminio 40 presso GR AN CO e rappresentato e difeso giusta delega in att dall'avv. Loriano Maccari del Foro di Arezzo
- controricorrente -
Avverso il decreto n. 3927 in data 6.7.2000 del Tribunale di Arezzo;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.2.2002 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Udito l'avv. Franco Pascucci (in sostit.) per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. E. Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 22.6.2000 il Prefetto di Arezzo disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di IN IU, cittadino rumeno, in relazione agli artt. 4 ed 11 della L. 40198, per essere entrato nel territorio nazionale nel maggio 1999 - attraverso il valico di Tarvisio - sottraendosi ai controlli di frontiera. Con ricorso 26.6.2000 il IN - che negava l'introduzione clandestina e la legittimità dell'espulsione - chiedeva l'annullamento della misura. Costituitasi l'intimata prefettura, a mezzo di funzionario delegato che osservava come il IN non avesse mai richiesto il permesso di soggiorno, l'affitto Tribunale di Arezzo con decreto 6.7.2000 accoglieva il ricorso annullando l'espulsione. Nel provvedimento il Giudice del merito osservava che, disposta l'espulsione per la specifica violazione contestata (introduzione clandestina attraverso la frontiera nel t.n.), ed emerso in fatto che il IN era legittimamente entrato in Italia, non aveva alcun rilievo nella sede della verifica della legittimità della misura il fatto che egli avesse mancato di richiedere, nel termine, il prescritto permesso di soggiorno.
Per la cassazione di tale decreto il Prefetto di Arezzo ha proposto ricorso con atto notificato il 18.05.01 articolando un motivo. Il IN ha notificato controricorso il 26.6.01.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo del ricorso il Prefetto di Arezzo denunzia il decreto 6.7.2000 per violazione degli artt. 2/9/13 c. 2 lett. a) D.Leg. 286/98 e 7 c. 1 DPR 394/99 per avere il Tribunale ridotto la contestata violazione (introduzione del IN in Italia mediante sottrazione al controllo di frontiera) al mero comportamento materiale, ignorando che le norme indicate delineano il quadro degli oneri incombenti sullo straniero perché sia realizzata una valida introduzione nello Stato, oneri alla cui osservanza lo straniero, pur per negligenza della polizia di frontiera, non avrebbe nella specie adempiuto.
Il ricorso - privo di fondamento essendo il sintetizzato motivo - deve essere rigettato, avendo il Giudice del merito correttamente correlato la verifica della sussistenza della contestata violazione alla sola ipotesi normativa invocata dal decreto di espulsione (art. 13 c. 2 lett. A del D.Leg. 286/98) e, negata ex actis la ricorrenza del fatto contestato, legittimamente annullato la misura espulsiva. Se, infatti, le ipotesi di violazione descritte dalla vigente normativa, quali cause giustificatrici della espulsione prefettizia, sono rigorosamente contenute nelle distinte lettere A/B/C del comma 2 del cit. art. 13, si da indurre a ritenere che l'atto espulsivo sia a carattere vincolato (Cass. 15414/01), ne discende che, nel giudizio di verifica della legittimità della pretesa espulsiva dello Stato (Cass. 13891/01) a fronte della quale può recedere il diritto soggettivo dell'extracomunitario a permanere e circolare nello Stato (Cass. 1082/99), oggetto di indagine deve essere la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all'espeliendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione.
È ben vero, si badi, che, quanto alla specifica ipotesi invocata nella specie, questa Corte ha inteso dare alla formula legislativa della "sottrazione ai controlli di frontiera" (art. 13 c. 2 lett. A) una portata più ampia di quella letterale, e comprensiva delle ipotesi di introduzione con l'ausilio di documentazione falsa (Cass. 13864/01). Ma è pur vero che nel caso sottoposto il Tribunale ha accertato - con motivazione non fatta segno a censure di sorta - che introduzione del IN ebbe luogo con regolare esibizione alla frontiera di passaporto e visto di ingresso (rilasciato dalla Francia nell'osservanza delle prescrizioni del Trattato di Schengen) e che su tale presupposto è stata esattamente esclusa la sussistenza della specifica contestata violazione. E di qui, correttamente, il primo Giudice ha negato alcun rilievo alla circostanza - mai al IN contestata - della carenza da parte dello straniero del permesso di soggiorno per il valido trattenimento in Italia, carenza che ben poteva e potrà essere assunta a fondamento di altra misura espulsiva ma che in alcun modo poteva essere dedotta a sostegno di una misura che ad essa non faceva ne' esplicito ne' implicito richiamo. E di qui, inconsistente essendo l'unica doglianza che sostiene l'impugnazione del Prefetto, la reiezione del ricorso con la condanna del soccombente alla refusione delle spese in favore del controricorrente, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere al controricorrente, per spese di lite, euro 75,00 per esborsi ed euro 750,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2002