CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/07/2023, n. 32571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32571 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LI PO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. MARTA NARDUCCI, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 26 gennaio 2021 dal Tribunale di Como, nei confronti di PP EL, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; 81 e 629 cod. pen;
624-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione PP EL, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32571 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 11/07/2023 In particolare, lamenta la difesa la mancata assunzione di una prova decisiva, per avere il giudice del dibattimento revocato la già disposta ammissione di due testi a discarico, gli unici due indicati dalla difesa, sul presupposto della genericità delle circostanze su cui avrebbero dovuto riferire, senza neppure disporre ricerche per uno o disporre l'accompagnamento coattivo per l'altro. La Corte di appello, pure investita da uno specifico motivo di gravame, si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado, aggiungendo alla suddetta valutazione di aspecificità, anche un richiamo al principio di ragionevole durata del processo. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo di ricorso è fondato. 1. La Corte di appello ha condiviso la valutazione di genericità del capitolato di prova già operata dal Tribunale, rimarcando che i testi a discarico erano stati chiamati a riferire «su tutte le circostanze di cui ai capi di imputazione», senza alcun riferimento a loro specifiche posizioni soggettive o a peculiari patrimoni di conoscenza. Non risulta, tuttavia, in primo luogo, adeguatamente valutata l'assenza di decisività, o comunque di utilità, di tali incombenti istruttori (presupposto per procedere, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, nei termini delineati da Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Vannuzzi, Rv. 278794, espressamente richiamata anche nel provvedimento impugnato), né può comunque postularsi in capo alla difesa - ex post, dopo che le prove sono già state ammesse - la doverosità di un'ulteriore stringente e puntuale discovery in relazione alla prevedibile portata informativa dei contributi testimoniali richiesti ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., allorquando non vi siano dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero o depositate all'esito di indagini difensive. D'altronde, proprio nella medesima ottica di compressione dei tempi processuali, non risulta essersi provveduto, anche in via officiosa, a dare impulso all'attività istruttoria, ad esempio disponendo ex art. 133 cod. proc. pen. l'accompagnamento coattivo (con eventuale condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione aveva dato causa) della teste La SA, ritualmente citata e mai presentatasi, accampando generici problemi di salute. 2 2. La revoca dibattimentale dell'ammissione dei testi della difesa, confermata nelle due sentenze di merito, in difetto di compiuta motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integra una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della parità delle armi sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr. Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01; Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. 2017, Mignogna, Rv. 269050). 3. La sentenza va dunque annullata, per la fondatezza dell'unico motivo di ricorso, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che, nel procedere ad un nuovo esame della istanza difensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 11/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. MARTA NARDUCCI, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 26 gennaio 2021 dal Tribunale di Como, nei confronti di PP EL, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; 81 e 629 cod. pen;
624-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione PP EL, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32571 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 11/07/2023 In particolare, lamenta la difesa la mancata assunzione di una prova decisiva, per avere il giudice del dibattimento revocato la già disposta ammissione di due testi a discarico, gli unici due indicati dalla difesa, sul presupposto della genericità delle circostanze su cui avrebbero dovuto riferire, senza neppure disporre ricerche per uno o disporre l'accompagnamento coattivo per l'altro. La Corte di appello, pure investita da uno specifico motivo di gravame, si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado, aggiungendo alla suddetta valutazione di aspecificità, anche un richiamo al principio di ragionevole durata del processo. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo di ricorso è fondato. 1. La Corte di appello ha condiviso la valutazione di genericità del capitolato di prova già operata dal Tribunale, rimarcando che i testi a discarico erano stati chiamati a riferire «su tutte le circostanze di cui ai capi di imputazione», senza alcun riferimento a loro specifiche posizioni soggettive o a peculiari patrimoni di conoscenza. Non risulta, tuttavia, in primo luogo, adeguatamente valutata l'assenza di decisività, o comunque di utilità, di tali incombenti istruttori (presupposto per procedere, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, nei termini delineati da Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Vannuzzi, Rv. 278794, espressamente richiamata anche nel provvedimento impugnato), né può comunque postularsi in capo alla difesa - ex post, dopo che le prove sono già state ammesse - la doverosità di un'ulteriore stringente e puntuale discovery in relazione alla prevedibile portata informativa dei contributi testimoniali richiesti ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., allorquando non vi siano dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero o depositate all'esito di indagini difensive. D'altronde, proprio nella medesima ottica di compressione dei tempi processuali, non risulta essersi provveduto, anche in via officiosa, a dare impulso all'attività istruttoria, ad esempio disponendo ex art. 133 cod. proc. pen. l'accompagnamento coattivo (con eventuale condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione aveva dato causa) della teste La SA, ritualmente citata e mai presentatasi, accampando generici problemi di salute. 2 2. La revoca dibattimentale dell'ammissione dei testi della difesa, confermata nelle due sentenze di merito, in difetto di compiuta motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integra una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della parità delle armi sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr. Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01; Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. 2017, Mignogna, Rv. 269050). 3. La sentenza va dunque annullata, per la fondatezza dell'unico motivo di ricorso, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che, nel procedere ad un nuovo esame della istanza difensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 11/07/2023