Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
Il termine di dieci giorni entro cui l'interessato può proporre richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo decorre dalla data di esecuzione dell'atto e, qualora sia stato disposto dalla polizia giudiziaria, dalla data di notifica del provvedimento di convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2012, n. 8023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8023 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 25/01/2012
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 195
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 33334/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
UL EL, nato in [...] il 14 giugno del 1987;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Viterbo del 16 giugno del 2011;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Giuseppe Volpe il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letti il ricorso e l'ordinanza impugnata, osserva quanto segue:
IN FATTO
Il tribunale di Viterbo, con ordinanza del 16 giugno del 2011, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame del sequestro preventivo del 16 giugno del 2011, avanzata nell'interesse di EL UL, perché proposta oltre il termine di giorni dieci dall'esecuzione del provvedimento.
Ricorre per cassazione l'interessato deducendo la violazione degli artt 321 e 324 c.p.p.. Sostiene che il provvedimento impugnato è stato emesso dal GIP presso Tribunale di Viterbo non già ex art. 321 c.p.p., comma 1, bensì all'esito di richiesta di convalida da parte del PM su sequestro preventivo operato dalla Polizia Giudiziaria ex art. 321 c.p.p., comma 3 bis. In questo caso, pertanto, il termine di cui all'art. 324 c.p.p., non decorre dal momento della esecuzione ma dalla notificazione del decreto agli interessati tra cui l'indagato. L'art. 324 c.p.p. deve, cioè, essere interpretato nel senso che solo nel caso previsto dall'art. 321 c.p.p., comma 1, il termine decorre dalla data di esecuzione del sequestro mentre nel caso di decreto di sequestro preventivo emesso all'esito di richiesta di convalida di sequestro operato dalla PG, detto termine debba decorrere dalla data di notifica di detto provvedimento, che è l'unico atto che può essere oggetto di impugnazione cautelare. Solo il momento della notifica consente all'indagato di sapere se il sequestro operato dalla PG sia stato o meno convalidato, potendo nel primo caso e solo dopo esserne venuto a conoscenza essere legittimato ad impugnare con le forme e nei termini di cui all'art. 324 c.p.p.. IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il termine di dieci giorni per la presentazione dell'istanza di riesame decorre dalla data di esecuzione del provvedimento o da quella diversa in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento Tuttavia se la misura cautelare viene disposta dalla polizia,la conoscenza da parte dell'interessato non si realizza al momento della materiale esecuzione del sequestro da parte della stessa polizia giudiziaria,ma dalla data di notifica del provvedimento di convalida che completa il relativo sub procedimento e consente il vaglio dell'autorità giudiziaria con la specificazione dei motivi per i quali l'atto è stato compiuto. Il diritto di reclamo infatti può esplicarsi soltanto ove siano note le ragioni poste a base della convalida,essendo inconcepibile che il termine per l'impugnazione possa decorrere in data anteriore a quella del provvedimento da impugnare (Cass. 14 luglio del 2003 Sterbini, rv. 226772).
Nella fattispecie l'istanza di riesame è stata tempestivamente proposta nel termine di dieci giorni da quando l'interessato ha avuto conoscenza della convalida.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al tribunale di Viterbo perché lo esamini nel merito.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p.. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Viterbo.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio del 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2012