Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16015 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA № 3 10015 LA COR E SUPREMAD ASSA Oggetto risoluzione di SEZIONE SECONDA CIVILE preclirui ware di Vendita immobiliare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 18441/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Cron.32624 CIOFFI Consigliere Rep. 4210. Dott. Carlo - Dott. Francesca TROMBETTA Rel. Consigliere- Ud. 19/03/03 Dott. Emilio MALPICA - Consigliere ha pronunciato la seguente 187 SENTENZA FT2 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA GENTILE RENATO, elettivamente P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CESARE FORMATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ICOS SRL, in persona del Curatore Fallimentare PAOLO S FONTENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BIANCO, che lo difende per procura speciale del Notaio Dott. Giuseppe CELESTE in Latina del 24/2/03 rep.56559; 2003 - controricorrente avverso la sentenza n. 415/99 della Corte d'Appello di 471 -1- L'AQUILA, depositata il 29/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato BIANCO Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FT2 - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata EN GE conveniva davanti al Tribunale di Sulmona la I.COS. s.r.l. deducendo che: con scrittura privata 28.8.93 si erano rispettivamente impegnati ad acquistare ed a vendere una porzione del fabbricato sito in Alfedena via Le Vigne scala B intt. 1 e 2 oltre due cantine ed un posto auto al prezzo complessivo di L.260.000.000 di cui L.130.000.000 versati con titoli ed effetti alla data della scrittura ed i residui 130.000.000 - FT mediante accollo della quota di mutuo frazionato;
che in data 4.9.93 in parziale modifica delle condizioni di pagamento, l'istante, rinunciando all'accollo del mutuo versava in contanti alla ICOS la residua somma di L.130.000.000 oltre L.18.000.000 per IVA relativa alla fattura 41/93 rilasciata con quietanza sulla somma di L.2.000.000; che ritardata la consegna degli immobili, le parti convennero di differire il pagamento degli effetti di L.60.000.000 dal 28.2.94 al 30.6.94 per L.30.000.000 ed al 15.9.94 per le restanti L.30.000.000; per cui vennero rilasciati per rinnovo altri sei effetti da L.10.000.000 ciascuno;
che tutti i titoli erano stati pagati, ma - 3 la società convenuta richiedeva il pagamento della quota di mutuo relativa al primo semestre '94 e non si presentava a stipulare il contratto definitivo, pur convocata per il 26.5.94. Chiedeva, pertanto, sentenza ex art. 2932 C.C. sostitutiva dell'atto pubblico con riserva di richiedere i danni in separato giudizio. La società convenuta, costituitasi, contestava la domanda attrice, smentendo il pagamento della somma di L.130.000.000 in contanti in sostituzione 1 del pattuito accollo del mutuo e affermando che la E FT2 fattura 41/93, recante la stessa data del contratto preliminare, era stata redatta proprio sulla base di quanto stabilito nel preliminare medesimo, dovendo la I.COS. fatturare l'intero importo della compravendita, indipendentemente dalle modalità fissate per il pagamento, precisava che alla data di emissione della suddetta fattura solo L.10.000.000 erano immediatamente incassabili, avendo tutti gli altri titoli scadenze successive;
per cui se la fattura avesse dovuto fungere da ricevuta per il preteso versamento in contanti sarebbe si spiego FTz della somma di L.130.000.000, non avesse F1 perché essa esportto l'importo di L.200.000.000. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e in 4 via riconvenzionale che fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell'attore, oltre al risarcimento danni. Espletata l'istruttoria, il Tribunale, con sentenza 14.5.96 rigettava la domanda del GE accoglimento dellaed in riconvenzionale, del preliminare, dichiarata la risoluzione condannava il GE al rilascio degli immobili, previa restituzione dell'acconto versato, pari a L.130.000.000 da parte della I.COS., nonché al FT2 risarcimento danni in favore della convenuta. Su impugnazione principale del GE ed incidentale della I.COS. che lamentava l'esiguo ammontare dei danni liquidati, la corte di appello sentenza 29.9.99 rigettavade L'Aquila, con entrambi gli appelli. Afferma la corte che il GE, al quale incombeva l'onere, non ha provato l'asserita + novazione, che esigeva la forma scritta avendo,. l'obbligazione assunta per oggetto un trasferimento dovendo comunque la novazioneimmobiliare modificativa di un precedente contratto, avere la forma richiesta per quel contratto. Né a tal fine può avere rilevanza probatoria, per la corte, la fattura n. 41/93 inidonea anche a provare il preteso avvenuto pagamento dell'intero prezzo dell'immobile (260.000.000) e ciò per la mancata corrispondenza dell'importo indicato sul documento con il prezzo pattuito e perché trattasi di documento emesso in conformità alle leggi fiscali. Né а conclusioni diverse può condurre la dicitura "a saldo" apposta su detta fattura, atteso che, secondo la corte, con i versamenti fatti dall'acquirente i titoli emessi e la quota di mutuo di cui si era programmato l'accollo, l'intero importo era da considerarsi FT2 saldato. Conforto a tale tesi ribadisce la corte, viene dal fatto che la data della fattura è la stessa del preliminare di vendita per cui il documento non poteva che riferirsi agli importi previsti dal preliminare e non a quelli del patto novativo successivo. Quanto ai sei effetti cambiari di L.10.000.000 ciascuno con scadenze prorogate, essi fanno parte del pagamento di L.130.000.000 versati al preliminare tanto più che la fattura 41/93 risulta pagata e saldata quale anticipo per acquisto appartamenti e che non risulta provata la consegna o emissione di altri titoli. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione il GE. Resiste con controricorso la I.COS. 6 MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: applicazione 1) - la violazione e falsa C.C. per avere la corte d'appello dell'art.1350 ritenuto che l'asserito accordo erroneamente novativo che sarebbe intercorso fra il GE e la I.CO.S., successivamente alla stipula del preliminare, ed avente ad oggetto la rinunzia da parte del primo all'accollo della quota di mutuo per L.130.000.000 ed il pagamento da parte del FT2 medesimo della stessa somma in contanti, sarebbe stato affetto da nullità in quanto non redatto in ad forma scritta, forma che sarebbe richiesta trasferimento sustantiam trattandosi di immobiliare;
ciò, nonostante le parti, con l'accordo novativo menzionato, avessero inteso modificare non (di vendita del bene immobile, ma solo unor modalità di pagamento del presso! FTz l'entità del prezzo, modalità che non costituisce un elemento essenziale del contratto di compravendita;
2) la violazione degli artt. 2702 e 2730 c.c. - per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che la fattura quietanzata n. 41/93 del 28.8.93 non costituisse prova dell'avvenuto pagamento dell'intero quela prezzo pattuito, nonostante: A) la dicitura "pagata e saldata" apposta in calce alla fattura n.41/93 del 28.8.93, sottoscritta dal legale rappresentante della I.CO.S. s.r.l. avesse valore di quietanza, il cui rilascio non richiede forme particolari, rilevando ai fini dell'attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione l'ammontare della somma pagata, il titolo del pagamento, la sottoscrizione del soggetto che la rilascia"; B) la fattura quietanzata, non disconosciuta, abbia l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura FT2 la quietanza costituisca attoprivata;
C) del pagamento ed unilaterale di riconoscimento integri tra le parti una confessione stragiudiziale proveniente dal creditore;
3)- l'insufficiente. e contraddittoria motivazione per avere la corte d'appello erroneamente affermato che risultava palese un inadempimento del GE, quanto meno per L.60.000.000 più IVA, assumendo che i sei effetti cambiari di L.10.000.000 ciascuno facevano parte del pagamento di L.130.000.000, versate al momento del preliminare, quale parte del prezzo dell'immobile, derivando tale suo convincimento dall'essere la data della fattura la stessa del preliminare sicchè l'importo della somma non poteva 8 che riferirsi al preliminare, e non ad un preteso patto novativo che sarebbe intervenuto successivamente al preliminare, convincimento A) in contrasto con il contenuto del preliminare secondo il quale il GE all'atto della sottoscrizione ebbe а versare altri 5 assegni di L.10.000.000 (convincimento) fondato sull'omessociascuno; B) rilievo che la fattura n.41/93 è stata emessa dalla ICOS per l'importo di L.200.000.000 e non 260.000.000 quale era l'intero prezzo pattuito, con FT2 la conseguenza che il "saldata e pagata" apposto sulla fattura suddetta non poteva avere il significato attribuitogli dalla corte d'appello secondo la quale doveva intendersi che l'intero saldato;
C) importo doveva considerarsi (convincimento) fondato sull'omesso rilievo della diversa data portata dalla fattura ed dalla quietanza che si spiega soltanto con la 1 ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e cioè che fu emessa la fattura 41/93 per L.200.000.000 escludendo la somma di L.60.000.000 che si sarebbe dovuta incassare con titoli scadenti il 28.2.94 e successivamente rinnovati. Il ricorso è fondato nei limiti che vengono ad esporsi. Il primo motivo di ricorso va disatteso, 9 in quanto la modifica delle modalità di pagamento costituendo solo una variazionedel prezzo, accessoria dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, non costituisce novazione, e, pur essendo relativa ad un negozio di trasferimento immobiliare, ma non riguardando la determinazione di un elemento essenziale dello stesso, non esige la forma scritta ad substantiam (v. sentt. 5290/82; 3839/82). Il secondo e terzo motivo di ricorso, FT strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono parzialmente fondati. La corte d'appello nel confermare la sentenza del tribunale, ha ritenuto che il GE non avesse provato di avere pagato, sull'intero prezzo di L.260.000.000, la somma di L.130.000.000, corrispondente all'importo del mutuo;
e ciò per non aver fornito la prova dell'asserita novazione, non attribuendo valore probatorio, a tal fine, alla fattura n.41/93: sia perché portante la somma di L.200.000.000, inferiore all'intero prezzo (di L.260.000.000) ed indicata come anticipo per sia perché lal'acquisto dell'appartamento; dicitura "pagata e saldata" apposta su di essa, 10 : stava ad indicare che l'intero importo del prezzo doveva ritenersi saldato con i versamenti, i titoli emessi e l'accollo del mutuo, tutte operazioni dall'acquirente. La Corte, inoltre, hafatte rafforzato tale convincimento, e cioè che la fattura 41/93 non potesse valere come quietanza, (e come quietanza a saldo), con la tanto meno considerazione che, avendo la fattura la stessa data del preliminare, la somma in essa indicata non a quella portata dalpoteva riferirsi che preliminare e non ad una diversa somma che si FT assumeva corrisposta in sede di novazione, evento dedotto come successivo alla stipula del preliminare. In base а tale ratio decidendi, la corte d'appello, sostanzialmente, nega ogni rilevanza, ai fini della prova del pagamento della somma in contestazione (L.130.000.000) alla fattura quietanzata n.41/93, adducendo una motivazione illogica e contraddittoria, perchè, da un lato, Vale afferma che la suddetta fattura non a provare il pagamento dell'intero prezzo;
e dall'altro, però, sostiene che la stessa fattura sarebbe stata emessa, а fini fiscali a documentare che l'intero prezzo poteva considerarsi saldato dalla parte 11 f acquirente con i versamenti fatti, i titoli emessi e l'accollo del mutuo;
e ciò pur essendo indicata sulla fattura la somma di L.200.000.000 e non di 260.000.000, quale era l'intero prezzo. Inoltre, sul presupposto che la dicitura "pagata e saldata" fosse stata apposta, sulla fattura, alla stessa data di questa, mentre è indicata la diversa data del 4.9.93, la corte d'appello ha escluso che la somma di cui alla fattura potesse riferirsi (in tutto ○ in parte) a somme versate successivamente al 28.8.93, FT argomentando dal fatto che la asserita novazione era stata dedotta come evento successivo alla data del preliminare. Così ragionando la corte d'appello è pervenuta a conclusioni contraddittorie lasciando insoluto il problema del significato da attribuire alla dizione "saldata e pagata" apposta in data 4.9.93 sulla fattura n.41/93 di L.
2.000.000. S'impone, pertanto, un nuovo esame della controversia che dia soluzione al suddetto problema, alla luce dell'onere probatorio incombente sul GE, tenuto conto: la tesi originaria della ICOS s.r.l. che (riferimento della quietanza al pagamento dell'IVA per L.18.000.000) è stata contraddetta dal GE 12 nell'atto di appello, deducendosi il pagamento " della suddetta somma in data 30.X.93, cioè successiva al 4.9.93; che una quietanza, come questa corte ha già affermato (v. sent. 5919/93) può essere contenuta in una fattura;
che la dizione "pagata e saldata" è considerata espressione non equivoca di attestazione di adempimento dell'obbligazione semprechè sia espressa l'entità FR della somma pagata, il titolo del pagamento e sia sottoscritta da soggetto legittimato a rilasciarla. In accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso, la sentenza Va cassata con rinvio, anche per spese, alla corte di appello di Roma che provvederà ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per spese, alla corte di appello di Roma. Così deciso in Roma il 19 marzo 2003. Francesca Trombetta est. S IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 OTT. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 13