Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
È causa di nullità del procedimento e del provvedimento finale l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi che devono intercorrere tra la data di notificazione all'interessato e al difensore dell'avviso di udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza e quella di celebrazione dell'udienza medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2007, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/11/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3665
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 019064/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANALE ANDREA, N. IL 29/09/1977;
avverso ORDINANZA del 20/03/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 20/3/2007 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al Servizio Sociale, di detenzione domiciliare e di liberazione condizionale avanzate da Andrea Canale, essendo ostativa al loro accoglimento la avvenuta revoca, in data 13/6/2006, di una misura alternativa disposta in precedenza a favore dell'istante. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del Canale deducendo il mancato rispetto del termine di difesa di cui all'art. 666 c.p.p., comma 3, essendo stato l'avviso per l'udienza camerale tenuta in data 20/3/2007 notificato in data 15/3/2007. Il ricorso merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 3 l'avviso per l'udienza camerale di trattazione delle istanze in sede esecutiva deve essere comunicato o notificato alle parti almeno dieci giorni prima della data dell'udienza; sicché, risultando pacificamente dagli atti l'inosservanza di tale termine, deve convenirsi con il ricorrente sulla irritualità dell'udienza 20/3/2007. Nè può sostenersi, sulla base della decisione adottata (declaratoria di inammissibilità delle istanze), la irrilevanza dell'inosservanza de qua, prevedendosi, al comma due del citato articolo, una declaratoria di inammisssibilità de plano;
e ciò, da un lato, perché siffatta declaratoria de plano è prevista solo in caso di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge ovvero in caso di mera riproposizione di richiesta già rigettata, condizioni nella specie non rilevate, con tutta evidenza, dal Giudice torinese che ha ritenuto di procedere alla fissazione dell'udienza prevista dai successivi commi dell'art. 666 c.p.p.; dall'altro lato, perché, una volta ritenutosi di procedere in contraddittorio tra le parti, l'iter procedimentale deve svolgersi nella piena osservanza delle norme a tal proposito dettate, nulla rilevando il tipo di decisione - accoglimento, rigetto od inammissibilità delle richieste oggetto di causa - che all'esito dell'udienza si sia ritenuto di adottare. Alla stregua di quanto sopra deve quindi disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008