Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
La speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall'art. 21 comma secondo del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 7773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7773 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
massimaril -7 7 7 3/ 1 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 3577 Composta dai Sigg.ri Magistrati UP 5/12/2013 Presidente - Dott. Aldo Fiale R.G.N. 23243/2013 Dott. Silvio Amoresano - Consigliere - Dott. Vito Di Nicola - Consigliere - Consigliere - Dott. Santi Gazzara Dott. Alessio Scarcella - Consigliere Rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IN, n. 4/11/1973 a CULLY (SVIZZERA) avverso la sentenza del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO - SEZ. DIST. DI MILAZZO in data 3/01/2013; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. by RITENUTO IN FATTO 1. AN IN ha personalmente proposto tempestivo ricorso avverso la sentenza del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEZ. DIST. DI MILAZZO in data 3/01/2013, depositata in data 27/02/2013, con cui il medesimo imputato, all'esito del giudizio abbreviato richiesto, è stato condannato alla pena di € 1000,00 di ammenda, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, per una serie di violazioni contravvenzionali previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 136, comma 4, lett. F); art. 134, comma 1; art. 125, comma 3; art. 71; art. 146; art. 147; art. 36), in particolare perché, in qualità di rappresentante della società "Ristruttura società cooperativa a r.l." con sede in Piraino (ME), non aveva adempiuto entro i termini alle prescrizioni impartite dall'Ispettorato Provinciale del lavoro di Messina;
infatti, detto Ispettorato, a seguito dell'ispezione effettuata presso il cantiere della ditta in questione, aveva riscontrato violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che venivano impartite con il verbale di verifica prot. 79/1476 del 4/02/2009, notificatogli il 6/02/2009; il trasgressore effettuava il pagamento fissato, pari ad € 7263,81, in data 6/04/2009, quindi ben oltre i termini prescritti (30 gg. dall'avvenuta notifica); in Giammoro, Pace del Mela, il 4/02/2009. 2. Ricorre avverso la predetta sentenza personalmente l'imputato, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, in particolare, l'erronea applicazione degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. n. 758/1994, nella parte concernente le conseguenze di un'omessa regolarizzazione della posizione dell'interessato nel termine di gg. 30 dalla notifica allo stesso;
in sintesi, si duole il ricorrente per aver ritenuto il giudice di merito che il termine di gg. 30 si riferisse al versamento della sanzione e non solo alla messa in sicurezza del cantiere;
diversamente, l'art. 24 citato, lascerebbe intendere che il requisito della perentorietà riguarderebbe solo l'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza, non anche il pagamento della somma determinata dall'organo di vigilanza;
del resto, aggiunge, un tardivo adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza consentirebbe comunque al contravventore di accedere alla definizione del 2 giudizio mediante oblazione, senza nessun riferimento ad un eventuale tardivo pagamento della sanzione amministrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Ed invero, emerge dall'impugnata decisione che, a seguito di un sopralluogo ispettivo eseguito dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Messina presso la società di cui il ricorrente era titolare, venivano impartite, secondo la procedura descritta dal D.Lgs. n. 758/1994, una serie di prescrizioni per regolarizzare le difformità riscontrate;
che, a seguito dell'adempimento, il ricorrente veniva invitato con lettera raccomandata ricevuta il 6 febbraio 2009, al versamento della somma di € 7.263, 81 a titolo di definizione amministrativa delle violazioni accertate;
che questi vi provvedeva solo in data 6 aprile 2009, ossia tardivamente rispetto al termine, perentorio, di giorni 30 previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994. 5. A fronte di un simile quadro probatorio, destituite di ogni fondamento paiono a questo Collegio le censure mosse dal ricorrente con il motivo di ricorso, essendo evidente come la dedotta violazione di legge è del tutto insussistente, avendo infatti il giudice di merito fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, e da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi condividendolo, secondo cui la speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, contemplata dall'art. 24 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di giorni trenta, in quanto quest'ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria (v., ex multis: Sez. 3, n. 11265 del 11/02/2010 - dep. 24/03/2010, Freda, Rv. 246460). Correttamente, quindi, il giudice di merito ha escluso che il pagamento tardivo, eseguito a distanza di quasi un mese rispetto alla scadenza del termine perentorio (ossia, il 6 aprile 2009, laddove il termine per il pagamento era scaduto l'8 marzo 2009) avesse prodotto l'invocato effetto istintivo.
6. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della 3 ну Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013 Il Consigliere est. Il Presidente Alessio Scarcella Aldo Fiale Дельфов DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 FEB 2014 IL IL CANCELLIERE O E I N Z UA Madiant 4