Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6651 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPRE 25 1/02 REPUBBLICA ITALIANA 06 6.5 IN NOME DEL DICASSAZIONE Oggetto Pee uzione. SEZIONE TERZA CIVILE Interneto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: avviam ento Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente R.G.N. 17673/99 Cron.18999 - Consigliere Dott. Ernesto LUPO OP. 1442Rep. Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 26/11/01 Consigliere Dott. Italo PURCARO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TE NZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 155 sul ricorso proposto da: per diritti MAC 2009 RE DI BA OB DI BA G & C SNC ora ZZ il IL CANCELLIERE SNC di ZZ NA & C. in persona della socia Sig. ZZ Marisa, elettivamenteamministratrice domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato MARIA LEONILDA FRANCESCA CHIRICO, dall'avvocato SALVATORE CICERO, giusta delega difesa in atti;
ricorrente
contro
ND NO, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato LAURA DEL BUFALO, che lo difende, giusta delega in atti;
2017 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 1255/99 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 17/03/98 e depositata il 14/05/99 (R.G. 3954/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Salvatore CICERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 2/4-16/11/1992 il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda con la quale NO ND aveva chiesto la condanna della s.n.c. RE di BA OB di ON IO & C. e di LI PI alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. della somma di L. 60 milioni (già corrisposta dall'attore alle convenute quale indennità per la perdita dell'avviamento commerciale relativa al negozio bar-tabaccheria sito in via Regina Teolinda n. 2 Monza, a suo tempo locato dall'attore, subentrato alla IMMOBILIARE MINERVA, alle convenute, subentrate all'originario conduttore OB BA, determinata ai sensi dell'art. 69 L. n. 392/78 dalla sentenza del Pretore di Monza 3/4-22/6/1997) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, ponendo le spese processuali a carico dell'attore. Avverso tale sentenza proponeva appello il ND chiedendo o M che fosse accolta la domanda così come proposta in primo grado. Le appellate PI E s.n.c. RE di BA OB di ON G. & C. (trasformatasi nel corso del giudizio in ZZ s.n.c. di ZZ RI & C.) resistevano al gravame, chiedendo la conferma della pronuncia impugnata. Con sentenza 14 magio 1999 la Corte ambrosiana accoglieva l'appello e condannava le appellate, in solido, alla restituzione della somma di 60 milioni, con gli interessi legali e (a titolo di maggior danno ex art. 1224, 2° co. c.c.) la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT non assorbita dai suddetti interessi dal 9/4/90 (data della domanda) al saldo, compensando in toto le spese del doppio grado. Riteneva il giudice del gravame che andava riconosciuta la legittimazione del ND, per avere corrisposto l'indennità contestata, che peraltro non spettava alla parte conduttrice che, dopo solo 4 giorni dall'escomio forzoso (11/4/88), era stata reintegrata nella detenzione dell'immobile locato, a seguito di provvedimento pretorile, continuando a godere ininterrottamente, anche per l'acquisto fattone il 7/6/1989. Alla luce di ت ن د tali considerazioni, la domanda di ripetizione dell'indebito doveva ritenersi fondata. Ha proposto ricorso per cassazione la s.n.c. RE di BA OB ora ZZ s.n.c. di ZZ IS & C., affidandolo a tre motivi. Ha resistito il ND con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che sia stata riconosciuta la legittimazione ad agire in capo al ND. La censura è infondata. Essa è già stata vanificata dalla Corte ambrosiana affermando che il ND "è legittimato all'azione de qua, in quanto fu lui a pagare ai convenuti l'importo di 60 milioni, che egli asserisce indebitamente percetto ex adverso e quindi ha un interesse proprio e attuale ad esperire tale azione, cui é del tutto estranea la MONZAVILLE S.r.l., acquirente dell'immobile, per nong: avere essa versato alcunché ai convenuti e perché il punto 4 della convenzione ND/MONZA VILLE è del tutto irrilevante al fine di escludere la legittimazione attiva dell'attore, posto che la convenzione ND/MONZAVILLE riguardava la cessione dell'immobile senza alcun conferimento o cessione da parte dell'attore (promittente/venditore) alla MONZAVILLE s.r.l. (promissaria/acquirente) del diritto (vantato dal ND) a reclamare la somma di lire 60 milioni precedentemente pagata dall'attore (e non già dalla MONZAVILLE) ex art. 69 L. 392/78". Né siffatta conclusione può essere contraddetta dal fatto che il BRANDINALE aveva autorizzato l'avente causa a prendere le necessarie iniziative "per la puntuale ed anticipata esecuzione dello sfratto", ciò non comportando certo il subentro nelle pretese creditorie eventualmente formatisi in capo all'alienante. Il primo mezzo va, pertanto, rigettato. Con il secondo motivo la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 34 e 69 L. n. 392 del 1978 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., critica la statuizione con la quale il giudice del gravame ha accolto la domanda di ripetizione d'indebito avanzata dal BRANDINALE in base alla considerazione che, nella specie, essa conduttrice, dopo la cessazione de iure del contratto, aveva sostanzialmente continuato a detenere l'immobile (e ad esercitare l'attività), fino al momento in cui (preliminare del 22/7/88, contratto definitivo del 7/6/89) lo aveva acquistato dalla s.r.l. MONZAVILLE, che a sua volta l'aveva comprato dal BRANDINALE. Il suddetto giudice ha aggiunto che a nulla rilevava la brevissima interruzione della detenzione (dall'11/4/88, data di esecuzione dello sfratto, al 15/4/89, data di reimmissione nella detenzione a seguito di decreto pretorile emesso in ossequio alla sospensione generalizzata degli sfratti di cui alla lege n. 108 del 1988), trattandosi di escomio illegittimo e concludeva che, in mancanza di un effettivo rilascio dell'immobile, non si poteva "ipotizzare nemmeno in astratto la perdita dell'avviamento commerciale", con conseguente esclusione del diritto della conduttrice all'indennità di cui agli articoli citati. Questa censura è fondata. La motivazione della Corte ambrosiana sembra infatti ignorare i principi, costantemente affermati da questa Corte, alla cui stregua il diritto del conduttore alla corresponsione della indennità de qua sorge al momento della cessazione de iure del contratto di locazione, conseguendo automaticamente a tale cessazione e prescindendo da qualsiasi accertamento circa il danno che il conduttore medesimo abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio e, quindi, indipendentemente dalla sussistenza dell'avviamento, avendo il legislatore stabilito il diritto stesso in كت ل forza di una valutazione fondata sull'id quod plerumque accidit (ex plurimis ك Cass. 11405/92, 4487/94 e 2616/86). Ed allora se, alla luce di questi indirizzi giurisprudenziali, deve aversi riguardo alla data di cessazione della locazione e prescindersi dall'esistenza effettiva dell'avviamento e del danno, la motivazione contestata è erronea, poiché il diritto all'indennità era ormai sorto a vantaggio della conduttrice (attuale ricorrente) e nessuna influenza potevano avere le vicende successive. E se talora la giurisprudenza di merito ha fatto eccezione a questa conclusione, lo ha fatto in presenza della continuazione ininterrotta della detenzione anche dopo la cessazione de iure del rapporto e del successivo acquisto dell'immobile da parte del detentore direttamente dall'originario locatore;
ma si tratta di eccezione che, in punto di diritto, suscita perplessità e che sembra comunque giustificata con il rilievo, espresso o tacito, che dell'indennità si sia tenuto conto in sede di determinazione del prezzo di acquisto. Concludendo, l'attuale ricorrente ha legittimamente ricevuto l'indennità di avviamento e la domanda restitutoria del BRANDINALE non poteva essere accolta. Il motivo di doglianza va, pertanto, accolto, con conseguente assorbimento dell'ultimo mezzo, che contesta l'applicabilità, nella specie, degli artt.2033 e/o 2041 c.c. Segue, altresì, la cassazione dell'impugnata sentenza ma, trattandosi di accoglimento per violazione di legge, questa Corte Suprema può decidere direttamente la causa nel merito (art. 384, 1° co. c.p.c.), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quindi, rigettare l'iniziale domanda del BRANDINALE, come aveva statuito il Tribunale. La particolarità della vicenda costituisce giusto motivo per compensare in toto le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo;
cassa l'impugnata sentenza e decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda introduttiva del BRANDINALE e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Свитаи шить Scheloom FLCANCELLIERE CI car 129,11 Dott.ses Mana Alella 20,66 148177 3 Depositata in Cancellerla Oggi, 9.05.02 2 0 9 IL CANCELLIERE 01 2 Dott.ssa MRI Aiello