Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15051 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 67618 S N TTV V I I 'N 9861/b/92 - REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IS IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto TRIBUTI ༩༽ ༦༨༽ SEZIONE TRIBUTAR IVA fisioterapista༢ ༡ཀན་ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati R.G.N. 232/00 Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere MONACI Dott. Stefano Cron. 35240 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Rep. MERONE Rel. Consigliere Dott. Antonio Ud. 22/05/02 RUGGIERO - Consigliere Dott. Francesco C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF IVA AVELLINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA difende opeGENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e legis;
- ricorrente
contro
CI EN;
-G intimato avversO la sentenza n. 185/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 02/11/98;2002 2297 udita la relazione della causa svolta nella camera di N. consiglio il 22/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre
contro
AM OM, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il contribuente non si è costituito. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.C, no- vellato. Il problema che viene all'esame della Corte riguar- da il regime iva delle attività di fisioterapia, fisio- cinesiterapia e massoterapia. Infatti, il AM, in qualità di fisioterapista, ha impugnato un avviso di rettifica, con il quale l'Ufficio IVA competente ha re- cuperato a tassazione le prestazioni relative all'anno 1992, sulle quali la contribuente non ha applicato l'imposta. Il problema è stato già affrontato e risolto da questa Corte nel senso che "Le attività di fisiotera- pia, fisiocinesiterapia e massoterapia integrano (già 2 prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994) gli estremi delle prestazioni paramediche rese alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 T.U.L.S., il cui secon- do comma prevede l'arte ausiliare del massaggiatore, a sua volta disciplinata, come specializzata rispetto a quella dell'infermiere generico, dall'art. 1 del R.D. n. 1334 del 1928, e sono pertanto esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, n. 18 del d. P.R. 633/72, senza che, in contrario, spieghi influenza la circostanza che le prestazioni medesime siano fornite in assenza di pre- scrizioni mediche ovvero in mancanza, presso il contri- buente, delle apparecchiature necessarie per le relati- ve indagini" (Cass. 4403/2001; v. anche 5006/1998). La sentenza impugnata appare in linea con la citata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, e il Ministero violazione degli ricorrente, che denuncia la pretesa e del10, n. 18 d. P. R. 633/72 e 99 RD 1265/34 artt. D.M. 21.1.1994, non prospetta argomenti che non siano già stati valutati 0 comunque idonei a superare l'indirizzo giurisprudenziale citato. Conseguentemente, il ricorso del Ministero deve es- sere rigettato per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. Nulla è dovuto per spese, non essendosi costituita 3 la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002 Il consigliere estensore Il Preside ite (dr. An Merone) (dr. Alfo Finocchiaro) * 01 Hold Oggi 25 NTT 7002 ловь СольAmese 4