Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10140 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN2011 0 14 0 / NO E DEL POP ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratto di viaggio SEZIONE TERZA CIVILE organizzato. Risarcimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 1767/99 FIDUCCIA Dott. Gaetano PERCONTE LICATESE Dott. Renato Consigliere - Cron.22748 Rep. 3399 Dott. FR TRIFONE Consigliere Ud. 22/02/01 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE-- per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: -2404 il CANCELLIERE -- AL NT, ALBANESE FRANCESCO, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliati in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso lo UFFICIO COPIE studio de l'avvocato OTTAVI ALBERTO, difesi Richiesta copia studio RUMUSdal Sig. dall'avvocato MOCCI MAURO, giusta delega in atti;
per diritti L. 200 25.07.1 ricorrenti il 4 IL CANCELLIERE
contro
LIRE 3000 CANCELLERIAIL MAESTRALE SRL, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Di Martino IA Luisa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SFORZA C0673517 PALLAVICINI 18, presso lo studio dell'avvocato LILIANA2001 376 SENSINI, difeso dall'avvocato BONIFAZI STEFANO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
EUROTRAVEL TOUR OPERATOR SRL;
intimato avversO la sentenza n. 414/98 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, emessa il 27/5/1998, depositata il 10/07/98; RG.743/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 22/02/01 dal Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'aprile 1993 i signori TO AL e FR AN convenivano dinanzi al Pre- tore di Civitavecchia l'agenzia viaggi "Il Maestrale" s.r.l. e la società Eurotravel Tour Operator s.r.l., per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni da inadempimento in relazione a prestazioni e servizi garantiti dal contratto. In particolare gli attori deducevano di aver preno- tato una vacanza presso il residence Ciel Bleu Branva presso Pila, confidando nella reale esistenza dei ser- 2 vizi indicati in un depliant illustrativo, mentre erano stati costretti, per consumare i pasti, a recarsi in altri paesi vicini. Si costituiva il tour Operator contestando il fon- damento delle pretese e sostenendo che gli attori ave- vano preso in locazione un appartamento, che nel com- plesso esistevano ristoranti e supermercati, e che l'unico svago non garantito era quello che concerneva il tiro con l'arco. L'agenzia Il Maestrale deduceva preliminarmente di non avere legittimazione passiva, essendo un semplice intermediario della Eurotravel. Istruita la lite, il Pretore, con sentenza del 27 luglio 1995 riteneva il difetto di legittimazione dell'agenzia e l'infondatezza della domanda. La decisione era appellata dagli attori che ne chiedevano la riforma;
resistevano le parti convenute e non accettavano il contraddittorio sulla richiesta di riduzione di prezzo, proposta per la prima volta in ap- pello. Con sentenza del 14 dicembre 1998 il Tribunale di Civitavecchia rigettava l'appello condannando gli ap- pellanti alla rifusione delle spese in favore degli ap- pellati. Contro la decisione ricorrono AL TO ed Al- 3 banese FR, deducendo tre motivi di censura;
re- siste con controricorso la Maestrale s.r.l. non ha svolto difese l'Eurotravel. Per RE e AN è sta- ta proposta memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti, che per la intrinseca connessione vengono in esame congiunto. Con il primo motivo si deduce l'error in procedendo per ultrapetizione: si assume che gli attori non aveva- no dedotto la risoluzione del contratto per grave ina- dempimento, ma chiesto il danno da inadempimento. Dove- vano quindi dare la prova del fatto costitutivo della pretesa, non della gravità dell'inadempimento. Dovevano quindi dare la prova del fatto costitutivo della prete- sa, non della gravità dell'inadempimento. Con il secondo motivo si deduce l'error in iudican- do sul difetto di legittimazione dell'Agenzia di viag- gi. La tesi è che l'agenzia risponde contrattualmente e per culpa in eligendo o in vigilando su quanto promesso dal tour operator, senza che esistessero le reali $1- tuazioni di vantaggi vacanzieri. Con il terzo motivo si deduce l'error in iudicando sulle prove, insistendosi molto sull'efficacia persua- siva del depliant illustrativo del meraviglioso resi- 4 M dence, poi rivelatosi di modeste prestazioni. Tutti e tre i motivi non investono la ratio deci- dendi che sostiene autonomamente la pronuncia, anche se il contesto argomentativo della stessa reca evidenti segni di approssimazione giuridica. La ratio decidendi non idoneamente censurata in se- de di cassazione attiene alla prova del danno in rela- zione agli inadempimenti denunciati come gravi: il tribunale accerta che l'unica inadempienza at- tiene alla mancanza delle strutture relative alla atti- vità del tiro dell'arco; nessuna altra prova di altri inadempimenti risulta dimostrata. Pertanto, pur accertando l'inadempienza parziale e obiettivamente non grave, la pretesa risarcitoria pa- trimoniale non risultava verificata per il quantum. Questa è la ragione autonoma del rigetto dell'appello. Pertanto, venendo in rapida considerazione dei mo- tivi dedotti, si osserva che quanto al primo, più che di una ultra petizione si tratta di una motivazione tecnicamente mal formulata, poiché in realtà rilevava un difetto di prove in ordine ad un inadempimento de- dotto come grave, evidentemente al fine di maggiorare la richiesta di danni;
che il secondo motivo attiene ad una valutazione in fatto in ordine alla correttezza delle prestazioni date dall'agenzia, da cui si è desun- M 5 ta la mancanza di una legittimazione passiva in senso sostanziale, per la responsabilità contrattuale;
che il terzo e fondamentale motivo, che doveva inficiare la ratio decidendi sulla valutazione delle prove, è invece il motivo più fragile e meno argomentato, perché non 100T 250.000 contesta specificamente ed analiticamente la valutazio- 456T. 40000 ne in fatto svolta dai secondi giudici, secondo un pru- TOT. 29000 dente apprezzamento delle prove non sindacabile in que- 10ST 124 11 sta sede. 4567 Sussistono giusti motivi in relazione alla natura 8057 6,00 della lite per compensare tra le parti le spese del 155,πI giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti in lite. Roma 22 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE Be In Sea IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, 25.106-2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 23.8.2011 serie 4 al n. 42066 versate € 155,77 з apposta in calce alla copia autentica (art. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) 19 6