Sentenza 25 febbraio 2000
Massime • 1
L'attenuante di cui all'articolo 62 n.6 cod. pen. ha natura soggettiva e può essere concessa solo agli imputati che abbiano risarcito il danno ovvero abbiano comunque reso una tangibile manifestazione di ravvedimento in favore del danneggiato. (Nella specie la Corte ha escluso che potesse applicarsi l'attenuante in parola in favore di un imputato che non aveva dato prova di aver contribuito al risarcimento del danno avvenuto ad opera degli altri coimputati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2000, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 25.2.2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco Marini " N. 996
3. " IA RU " REGISTRO GENERALE
4. " RI GL NE " N. 28069/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica di Trento;
avverso la sentenza emessa in data 29.5.1998 dal Tribunale di Rovereto (in proc. a carico di Fagiuoli Eugenio, n. il 31.7.1922);
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini.
FATTO E DIRITTO
Tribunale di Rovereto, con sentenza 29.5.1998, sull'accordo delle parti ha applicato a Fagiuoli Eugenio, per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata e truffa aggravata, la pena di mesi dieci di reclusione, così determinata ritenendo più grave il reato di bancarotta fraudolenta e sulla base del seguente calcolo (pena base, per il più grave reato di bancarotta, anni 3 e mesi 3 di reclusione, ridotta ad anni 2 e mesi 3 per le attenuanti generiche prevalenti, diminuita per il risarcimento del danno ad anni uno e mesi 6 di reclusione, diminuita poi ad un anno per l'attenuante ex art.114 comma 1 CP ed infine a mesi 10 per il rito.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trento deducendo:
1) difetto di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche;
2) violazione di legge quanto alla concessione dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 CP;
3) violazione di legge e difetto di motivazione quanto al calcolo della riduzione per il rito ed al giudizio di prevalenza delle attenuanti aggravante di cui all'art.219 L.F., peraltro pretermesso nel calcolo il necessario aumento di pena indotto dal concorrente reato di truffa (aggravata). Rileva la Corte che il primo motivo è infondato, poiché la ratifica del patto, che ha richiesto la riduzione della pena quale effetto dalle attenuanti generiche, autorizza a ritenere che sia stato implicitamente condiviso il giudizio di meritevolezza delle stesse da parte dello imputato;
del resto, in tema di patteggiamento, uno specifico obbligo di motivazione sulle attenuanti sussiste solo ove il giudice non condivida la tesi prospettata nel patto, mentre egli è tenuto ad una mera delibazione delle stesse ove viceversa le ritenga concedibili nei termini consensualmente proposti (Cass. Sez. II, 9.10.1992, P.M. in c. Cusumano), e simile delibazione è riscontrabile nella sentenza, laddove è espresso il giudizio di "correttezza" circa l'applicazione e la comparazione delle circostanze come prospettate.
Sono fondati, invece, i restanti motivi di ricorso.
Quanto al secondo motivo, la sentenza ha riconosciuto che il risarcimento del danno è opera esclusiva dei coimputati, onde l'attenuante ex art.62 n.6 CP, per la propria natura soggettiva, non poteva essere estesa al Fagiuoli, che non ha contribuito all'adempimento (Cass. Sez. II, 31.10.1990 n. 4437, Vaccaro;
Cass. Sez. II, 17.3.1989 n. 9341, Danovara;
Cass. Sez. II, 3.2.1989 n. 1517, Marchini), in difetto di indicazione che egli abbia comunque reso una tangibile manifestazione di ravvedimento in favore del danneggiato. Quanto al terzo motivo, appare evidente che l'erronea riduzione della pena per il risarcimento del danno ha condotto poi, per effetto trascinatore, alla riduzione ad un anno ex art.114 CP, quando invece, inapplicabile l'attenuante ex art.62 n.6 CP, la riduzione avrebbe a tal punto dovuto contenersi in anni uno e mesi sei;
ed infine, è fondata la censura anche in ordine al giudizio comparatorio che (come emerge chiaramente dalla motivazione, nonché dal dispositivo per l'uso del singolare "aggravante") ha ignorato l'ulteriore aggravante del concorrente reato di truffa e, da ultimo, ha omesso di considerare la pena, sia pure in aumento per la continuazione., relativa al medesimo.
Essendone sostanzialmente derivata una ipotesi di pena illegale, il patto stipulato in tali termini avrebbe dovuto essere rifiutato dal giudice del merito, sicché ora devesi pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata, con il rinvio degli atti al Tribunale di Rovereto per il giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Rovereto.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2000