Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
* 4 965 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Regolamento di com- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE petenza SEZIONE SECONDA CIVILE R.G. n. 1145/2000 Cron. 10660 composta da: Antonio IANNOTTA Presidente Rep. 1761 Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Udienza 22 gennaio 2009 Carlo CIOFFI Consigliere relatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere UFFICIO COPIE Lucio MAZZIOTTI di CELSO Richiesta copi Francesca TROMBETTA Consigliere dal Sig. per diritti L. 1500 ha pronunciato la seguente: 1 4 APR. 2001 SENTENZA il IL CANCELLIERE sul ricorso per regolamento di competenza proposto da: IA CE, elettivamente domiciliato in Roma, via Attilio Frig- 0,77 1.1500 geri n. 82, presso lo studio Fiandanese, difeso dall'avv. Gaetano Di Muro, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di BARI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 180, presso l'avv. Mario Sanino, difeso dall'avv. Luigi Paccione, come da b procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 940 del 18 novembre 1999; CORTE SUP ADI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del O COPIE Richiesta copia studic DIRITTI dal Sig SANTO 1500 per dirit 114/01 IL CANCELLIERE 22 gennaio 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
letta la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, so- stituto procuratore generale della Repubblica Guido Raimondi, del seguente testuale tenore: "IL P. M., esaminati gli atti, osserva in FATTO Con sentenza n. 940/1999, depositata il 18 novembre 1999, la Corte di appello di Bari dichiarava la nullità del lodo arbitrale emesso a Ba- ri il 25.2.1997 nella controversia insorta tra il Comune di Bari da una parte e gli ingegneri CE CC e TT IL dall'altra, in rela- zione alla debenza di competenze professionali in favore di questi ultimi. Avverso questa sentenza l'ing. CE CC ha proposto ricorso per regolamento di competenza dinanzi a questa Corte. Il Comune di Bari ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 cod. proc. civ. DIRITTO Il ricorso è stato proposto dal solo ing. CC. Si ritiene tut- tavia non appropriato richiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ing. IL perché il ricorso è in ogni caso inammissibile a parere del requirente. Invero nella narrativa in fatto contenuta nel ricorso si parla di un incarico professionale attribuito dal Comune di Bari al solo ing. Silec- chia con "atto d'obbligo” del quale non si precisa la data (ma che dagli atti risulta essere stato conferito il 22.7.1988), di un giudizio arbitrale promos- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE so sempre dal solo ing. CC, di un giudizio di impugnazione del lodo UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. PACCIONE E VARIE DCV per diritti L. 1500 2 12.10.0 IL CANCELLIERE I promosso dal Comune di Bari nei confronti del solo ing. CC dinanzi alla Corte di appello della stessa città, ed infine di una sentenza di quest'ultima Corte la sentenza che si dichiara di voler impugnare - deci-- sione con la quale veniva dichiarata la nullità del lodo. Dall'esame della sentenza impugnata emerge invece che la Corte di appello si e occupata di un lodo relativo a competenze professio- nali relative ad un incarico conferito congiuntamente agli ingegneri Silec- chia e IL "a seguito di un contratto sottoscritto in data 25.7.1988” (non il 22 precedente), che i due professionisti erano stati entrambi convenuti dal Comune di Bari e che sempre nei loro confronti (e non del solo ing. Silec- chia) è stata presa la decisione di annullamento del lodo. E' evidente che l'esposizione in fatto contenuta nel ricorso non è congrua rispetto alla medesima sentenza impugnata, che riguarda una fatti- specie diversa rispetto a quella presa in considerazione dall'impugnazione. Ne segue che il ricorso si deve ritenere sprovvisto dei minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, elementi ri- chiesti dall'articolo 366 n. 3 del codice di procedura civile, che è applica- bile a tutte le impugnazioni dinanzi a questa Corte (cfr. Cass. sez. III n. 7208 del 2.12.1983). Esso è quindi inammissibile. Nella sua memoria il Comune di Bari fa rilevare che nello stes- so giorno sono state depositate dalla Corte di appello di Bari due sentenze di annullamento di due distinti lodi, peraltro pronunciati analogamente lo stesso giorno (25.2.1997) dallo stesso collegio arbitrale: quella in parola e quella n. 941/1999. Quest'ultima sentenza riguarda un incarico conferito al solo ing. CC, mentre quella qui impugnata concerne un diverso inca- 3 rico conferito congiuntamente agli ingegneri CC e IL. Anche se è facile ipotizzare, come fa lo stesso Comune di Bari, un errore materiale consistito nello scambio delle due decisioni, e pur rile- vando che anche la sentenza n. 941/1999 è stata impugnata dinanzi a questa Corte (R.G. 1144/00, procedimento nel quale viene presentata da questo uf- 20000 ficio analoga richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso), non si 270000 ritiene da parte del requirente che un eventuale provvedimento di riunione delle due procedure - sull'opportunità del quale ci si rimette alle valutazioni della Suprema Corte - potrebbe condurne alla sanatoria delle carenze che si sono qui rilevate e che non appaiono emendabili.
P.Q.M.
chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, di- 2001 chiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. Roma, 27 luglio 2000". La Corte condivide le su riferite considerazioni, e le fa proprie. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
数 37 La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 22 gennaio 2001 Il Presidente (Antonio PN) UL L'SO (Carlo Cioffi) IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Le Q 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 4 APR. 2001 IL CANLED