Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT EN, RI LU, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GENNARO DARIO ESPOSITO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ESERCIZIO PUBBLICI SERVIZI S.E.P.S.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTONA 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANTORO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3902/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 11/07/00 R.G.N. 43520/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D"AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di Napoli ON EN e TA IG, dipendenti della s.p.a. EP ( Società Concessionaria Pubblici Servizi Ferroviari e Automobilistici ), premesso che per esigenze aziendali avevano prestato lavoro anche nelle giornate di riposo settimanale indicate negli allegati prospetti e che dalla mancata fruizione del riposo settimanale avevano subito una lesione dell'integrità psicofisica, chiedevano la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quantificato nella misura dell'80% della normale retribuzione, oltre accessori.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza resa il 20.4.1994, accoglieva i ricorsi. Il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello della società, con sentenza depositata l'11.7.2000, riformava la decisione del primo giudice e respingeva le domande dei lavoratori.
In motivazione il Tribunale osservava che i lavoratori non avevano provato, e neppure avevano chiesto di provare, l'entità della lesione psico-fisica che assumevano aver subito in conseguenza del mancato riposo;
rilevava, altresì, che gli appellati godevano di ben dieci giornate di riposo in più rispetto agli altri lavoratori (62 anziché 52), per cui non potevano allegare neppure un mancato godimento del riposo, ma solo un ritardato godimento dello stesso;
rilevava, infine, che la prova del maggior danno appariva ancor più necessaria nel caso di specie, in cui i lavoratori, nonostante le prestazioni lavorative in questione fossero state compensate con la maggiorazione retributiva prevista dall'art. 17 del CCNL/ assumevano di aver subito un più ampio pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico e ribadiva che non risultava dimostrata la sussistenza di una lesione ex art. 36 Cost. superiore a quella compensata contrattualmente.
Per la cassazione di tale sentenza i due lavoratori hanno proposto ricorso con quattro motivi. La società intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 36 Cost. e degli artt. 1218, 1418, 2109, 2697 e 2728 c.c., i ricorrenti sostengono che la sussistenza del danno psico fisico da usura per il mancato godimento del riposo settimanale costituisce una presunzione assoluta ex art. 2728 c.c. per cui i lavoratori non dovevano assolvere alcun onere probatorio.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 17 CCNL Autoferrotranvieri 23.7.1976 in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c., i ricorrenti osservano che la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva va solo a compensare la maggiore penosità della prestazione resa in un giorno destinato al riposo, ma non è destinata a risarcire il danno derivante dal mancato riposo. Con il terzo motivo, denunciando erronea applicazione dell'Accordo Aziendale 20.6.1986 in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c, si osserva che le dieci giornate di riposo in più (62 giornate in luogo di 52 nell'arco di un anno) erano previste a compensazione della maggiore prestazione oraria di lavoro rispetto a quella contrattuale (i dipendenti prestavano giornalmente 6, 40 ore di lavoro in luogo di 6, 30 contrattuali) e non valevano a compensare le prestazioni di lavoro rese nel giorno di riposo.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 4 CCNL 23.7.1976 in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c. e dell'art. 414 c.p.c. i ricorrenti osservano che dai prospetti paga prodotti si rileva sotto la voce "mancato riposo settimanale" sia le ore mensilmente effettuate che la relativa retribuzione corrisposta;
sostengono pertanto i ricorrenti che tale documentazione è idonea a dimostrare non solo la sussistenza del danno sotto il profilo dell'an, ma anche il quantum, che in ogni caso è sempre soggetto a valutazione equitativa.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale di Napoli, con statuizione non investita da censura, ha interpretato la domanda dei lavoratori nel senso di una richiesta di risarcimento per il danno alla salute subito a causa del mancato riposo settimanale, per tale intendendo la "lesione psico-fisica" lamentata dagli appellati.
Questa Corte, in relazione al danno alla salute o danno biologico, che si concretizza in una "infermità" del lavoratore determinata dal carattere usurante dell'attività lavorativa svolta in modo continuo e non interrotta dal riposo settimanale, ha ritenuto necessario che il lavoratore provi non solo l'infermità, ma anche il nesso eziologico tra l'attività lavorativa prestata e la malattia, non essendo ricavatile dall'ordinamento alcuna presunzione assoluta di danno alla salute "in re ipsa"; cosa diversa dal danno alla salute, ossia dalla lesione dell'integrità psico-fisica, è la "usura psico- fisica" per il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, che comportando una gravosita maggiore deve essere compensato con una maggiore retribuzione in base al principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., senza che sia richiesta la prova di un danno (cfr. Cass. N. 2004 del 1996, Cass. N. 2455 del 2000). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi laddove ha respinto la domanda dei lavoratori per non avere questi non solo provato, ma neppure offerto di provare, l'infermità subita ed il rapporto di derivazione causale di detta infermità con il mancato riposo settimanale.
Gli attuali ricorrenti, invece, pur non censurando (/T) l'interpretazione della domanda fatta dal Tribunale, nel motivo in esame mostrano di confondere la "lesione dell'integrità psico- fisica", ossia la malattia, con "l'usura psico-fisica", ossia con la maggiore gravosita del lavoro prestato nel giorno destinato al riposo, richiamando impropriamente la giurisprudenza di questa Corte in tema di ristoro del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo.
Le censure svolte con il primo motivo, dunque, non valgono minimamente a scalfire l'impianto decisorio della sentenza impugnata, che si fonda sulla mancanza di prova dell'esistenza della lamentata infermità e della sua derivazione eziologia dalle particolari modalità della prestazione lavorativa.
Di conseguenza si rivelano irrilevanti e non decisivi anche gli ulteriori motivi di ricorso, in quanto, il secondo ed il terzo, lungi dall'investire la ratio decidendi della sentenza, censurano argomentazioni che il giudice di appello ha portato a ulteriore sostegno della infondatezza della domanda (quali il numero complessivo di giornate di riposo ed il compenso contrattuale per il lavoro prestato nel giorno di riposo) e che non sono destinate a sorreggere la decisione;
mentre con il quarto, trascurando completamente il problema della prova dell'an, si sostiene che l'ammontare del danno è ricavabile dagli atti ed è in ogni caso soggetto a valutazione equitativa.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004