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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 14552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14552 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC WI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/12/2025 del Tribunale di Salerno TA la relazione svolta dal Consigliere RE Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno ha confermato, nei confronti di WI IC, l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 21 novembre 2025, con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari per due reati di furto pluriaggravati, commessi in concorso con altri su autovetture posteggiate lungo la pubblica via. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del suo difensore, affidato ad unico motivo, con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione contestando la sussistenze di esigenze cautelari sotto il profilo dell’attualità del pericolo. Deduce, in particolare, la mancata Penale Sent. Sez. 5 Num. 14552 Anno 2026 Presidente: IS UC Relatore: IN ND Data Udienza: 17/03/2026 2 effettuazione di una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterate, alla stregua di un'analisi accurata dalla fattispecie concreta. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.Va premesso che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01). Il ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01) 2. Nel caso in esame, il Tribunale ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che ha applicato nei confronti del ricorrente la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. ritenendo sussistenti gravi indizi in relazione a due ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria ( ai capi F e G). In particolare, premesso che l'indagine ha riguardato una serie di furti perpetrati all'interno di diverse vetture parcheggiate in vari comuni del Cilento, ha sottolineato che alla identificazione dell'indagato, e degli altri complici che hanno agito in concorso, si è pervenuti attraverso le immagini acquisite da vari sistemi di videosorveglianza oltre che attraverso gli esiti delle intercettazioni disposte sull’autovettura di uno dei suddetti complici. Dall'esito delle intercettazioni è emersa una ripartizione dei ruoli fra i complici, nell’ambito della programmazione di plurime condotte delittuose, e che l'odierno ricorrente insieme ad altro correo, identificato in OV LE, è risultato dedito alla realizzazione delle condotte predatorie. 3 L'IC, identificato attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza oltre che attraverso gli esiti delle intercettazioni e in quanto rinvenuto in possesso della refurtiva (per il capo F), ha ammesso l'addebito di cui al capo G). Il Tribunale, oltre a ritenere sussistenti gravi indizi a carico del ricorrente, ha altresì ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sottolineando essere lo stesso privo di stabile lavoro, avendo dichiarato di lavorare saltuariamente, come muratore, e senza regolare assunzione, nonché evidenziando che i delitti sono stati commessi in epoca prossima, in concorso con altri soggetti dediti alla perpetrazione di omologhi reati e, peraltro, con modalità tali da disvelare una certa inclinazione a delinquere. È stato, altresì, dato risalto al fatto che l'indagato risulta avere subito altre plurime condanne per furto in quanto dato che rafforza la propensione del medesimo alla perpetrazione di tale genere di illeciti per procurarsi guadagno. Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, allineato alle indicazioni ermeneutiche elaborate da questa Corte di legittimità, secondo le quali il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva, ed è "attuale" allorché sia possibile formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale. Il relativo giudizio - che deve valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione dell’astratta gravità del titolo di reato - va fondato sull'analisi della personalità dell'accusato, desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, e sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, senza richiedere la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poiché la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto non può che fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva nel periodo di tempo in cui potrebbero essere attive le cautele (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767- 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216 – 01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 26850801; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016, Garrone, Rv. 266988). 4 Le direttrici di censura del ricorrente rimangono, in definitiva, sottratte all'orizzonte di verifica del giudice di legittimità, in quanto legate a valutazioni astratte, non proiettate ad una critica argomentata della motivazione resa dal Tribunale e volte unicamente ad ottenere un diverso, e più favorevole, epilogo valutativo. Ne consegue la loro infondatezza. 3.Le superiori considerazioni, pertanto, conducono al rigetto del ricorso cui si accompagna la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ND IN UC IS
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno ha confermato, nei confronti di WI IC, l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 21 novembre 2025, con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari per due reati di furto pluriaggravati, commessi in concorso con altri su autovetture posteggiate lungo la pubblica via. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del suo difensore, affidato ad unico motivo, con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione contestando la sussistenze di esigenze cautelari sotto il profilo dell’attualità del pericolo. Deduce, in particolare, la mancata Penale Sent. Sez. 5 Num. 14552 Anno 2026 Presidente: IS UC Relatore: IN ND Data Udienza: 17/03/2026 2 effettuazione di una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterate, alla stregua di un'analisi accurata dalla fattispecie concreta. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.Va premesso che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01). Il ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01) 2. Nel caso in esame, il Tribunale ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che ha applicato nei confronti del ricorrente la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. ritenendo sussistenti gravi indizi in relazione a due ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria ( ai capi F e G). In particolare, premesso che l'indagine ha riguardato una serie di furti perpetrati all'interno di diverse vetture parcheggiate in vari comuni del Cilento, ha sottolineato che alla identificazione dell'indagato, e degli altri complici che hanno agito in concorso, si è pervenuti attraverso le immagini acquisite da vari sistemi di videosorveglianza oltre che attraverso gli esiti delle intercettazioni disposte sull’autovettura di uno dei suddetti complici. Dall'esito delle intercettazioni è emersa una ripartizione dei ruoli fra i complici, nell’ambito della programmazione di plurime condotte delittuose, e che l'odierno ricorrente insieme ad altro correo, identificato in OV LE, è risultato dedito alla realizzazione delle condotte predatorie. 3 L'IC, identificato attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza oltre che attraverso gli esiti delle intercettazioni e in quanto rinvenuto in possesso della refurtiva (per il capo F), ha ammesso l'addebito di cui al capo G). Il Tribunale, oltre a ritenere sussistenti gravi indizi a carico del ricorrente, ha altresì ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sottolineando essere lo stesso privo di stabile lavoro, avendo dichiarato di lavorare saltuariamente, come muratore, e senza regolare assunzione, nonché evidenziando che i delitti sono stati commessi in epoca prossima, in concorso con altri soggetti dediti alla perpetrazione di omologhi reati e, peraltro, con modalità tali da disvelare una certa inclinazione a delinquere. È stato, altresì, dato risalto al fatto che l'indagato risulta avere subito altre plurime condanne per furto in quanto dato che rafforza la propensione del medesimo alla perpetrazione di tale genere di illeciti per procurarsi guadagno. Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, allineato alle indicazioni ermeneutiche elaborate da questa Corte di legittimità, secondo le quali il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva, ed è "attuale" allorché sia possibile formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale. Il relativo giudizio - che deve valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione dell’astratta gravità del titolo di reato - va fondato sull'analisi della personalità dell'accusato, desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, e sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, senza richiedere la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poiché la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto non può che fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva nel periodo di tempo in cui potrebbero essere attive le cautele (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767- 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216 – 01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 26850801; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016, Garrone, Rv. 266988). 4 Le direttrici di censura del ricorrente rimangono, in definitiva, sottratte all'orizzonte di verifica del giudice di legittimità, in quanto legate a valutazioni astratte, non proiettate ad una critica argomentata della motivazione resa dal Tribunale e volte unicamente ad ottenere un diverso, e più favorevole, epilogo valutativo. Ne consegue la loro infondatezza. 3.Le superiori considerazioni, pertanto, conducono al rigetto del ricorso cui si accompagna la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ND IN UC IS