CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2023, n. 4606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4606 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto FERDINANDO LIGNOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4606 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 24/01/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, con la quale AM NI era stato condannato per il reato di cui all'art. 187, c. 1 e 1 bis, codice strada, per avere condotto un veicolo in stato di alterazione psico-fisica conseguente alla assunzione di sostanze stupefacenti, accertato mediante esame ospedaliero che attestava la presenza nel corpo di metaboliti tetraidrocannabinoli e oppiacei, dando causa a un incidente stradale, consistito nella collisione con un veicolo regolarmente in sosta lunga la pubblica via (in Cantù il 6/5/2018). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione oltre a erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione alla valutazione del compendio probatorio. La sentenza d'appello avrebbe ricalcato quella di primo grado, senza alcuna valutazione del materiale probatorio che non giustificherebbe la decisione censurata. In particolare, né il giudice di primo grado, ma neppure quello d'appello avrebbero considerato il referto medico, attestante le condizioni dell'AM (definito lucido, vigile, tranquillo e collaborativo). Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, oltre a quello di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., in relazione alla valutazione degli elementi costitutivi del reato, per il quale il legislatore ha richiesto, oltre alla assunzione di stupefacenti, anche uno stato di alterazione conseguente a detta assunzione. Nella specie, mancherebbe la prova dell'assunzione della sostanza stupefacente, l'alterazione essendo smentita dal referto medico sopra richiamato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza censurata, era stato accertato che l'imputato, alla guida di un'autovettura, in condizioni di viabilità del tutto normali, in orario mattutino, era andato a collidere con altra vettura regolarmente parcheggiata lungo la pubblica via, riportando lesioni. In sede di accertamento. i Carabinieri avevano richiesto l'intervento di un'ambulanza, notando sintomi di alterazione dell'AM, il quale aveva gli occhi lucidi, pronunciava frasi sconnesse e versava in stato di euforia. Gli esami ematici e delle urine avevano accertato la presenza delle sostanze indicate in imputazione. 7 La Corte del merito, esaminando le doglianze veicolate con il gravame (sostanzialmente prospettanti, per quanto qui di rilievo, la mancanza della prova dello stato di alterazione, doglianza poi riprodotta in ricorso), ha ritenuto che la prova dello stato di alterazione conseguente alla accertata assunzione delle sostanze stupefacenti si rinvenisse in plurimi elementi, tra i quali la sintomatologia verificata dagli operanti, la condotta di guida (in conseguenza della quale l'imputato aveva urtato un'auto regolarmente parcheggiata in condizioni di tempo e luogo assolutamente prive di anomalie) e il comportamento tenuto presso l'ospedale, ove egli aveva dato in escandescenze anche con i medici, aveva tenuto un atteggiamento verbalmente aggressivo, si era persino allontanato senza sottoporsi ai prelievi, salvo poi a ritornare accompagnato dai militari, invocando una terapia calmante;
infine, le stesse giustificazioni riportate a verbale di contravvenzione, ove l'AM aveva dichiarato che, al momento dell'incidente, stava cercando un parcheggio per riposare, sebbene fosse circa mezzogiorno. 3. I motivi sono entrambi manifestamente infondati. Quanto al primo, la difesa omette di confrontarsi con la motivazione della decisione censurata, dalla quale emerge in maniera chiara la descritta sintomatologia e il comportamento tenuto dall'AM durante il primo accesso presso il nosocomio. Sicché è del tutto apodittico affermare che i giudici territoriali non avrebbero tenuto conto del referto, considerato che era stato lo stesso imputato a invocare una terapia calmante allorquando aveva fatto ritorno in ospedale. Quanto al secondo, oltre a difettare, anche in questo caso, il necessario confronto con le ragioni della decisione, la difesa omette di considerare i principi consolidati in materia, ai quali, al contrario, i giudici territoriali si sono conformati. Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), infatti, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (sez. 4, n. 43486 del 13/6/2017, Giannetto, Rv. 270929, in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish;
sez. 4 n. 6995 del 9/1/2013, Notarianni, Rv. 254402, proprio in fattispecie in cui si è ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto;
n. 11848 del 2/3/2010, Tavano, Rv. 246540; n. 48004 del 4/11/2009, Conforto/a, Rv. 245798). 3 Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, l'imputato essendosi presentato, all'atto del controllo, con i descritti sintomi che i giudici territoriali hanno motivatamente riferito all'assunzione di sostanze stupefacenti, ribadendosi in questa sede il principio, secondo il quale lo stato di alterazione può essere dimostrato dagli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto. 4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 24 gennaio 2023
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto FERDINANDO LIGNOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4606 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 24/01/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, con la quale AM NI era stato condannato per il reato di cui all'art. 187, c. 1 e 1 bis, codice strada, per avere condotto un veicolo in stato di alterazione psico-fisica conseguente alla assunzione di sostanze stupefacenti, accertato mediante esame ospedaliero che attestava la presenza nel corpo di metaboliti tetraidrocannabinoli e oppiacei, dando causa a un incidente stradale, consistito nella collisione con un veicolo regolarmente in sosta lunga la pubblica via (in Cantù il 6/5/2018). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione oltre a erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione alla valutazione del compendio probatorio. La sentenza d'appello avrebbe ricalcato quella di primo grado, senza alcuna valutazione del materiale probatorio che non giustificherebbe la decisione censurata. In particolare, né il giudice di primo grado, ma neppure quello d'appello avrebbero considerato il referto medico, attestante le condizioni dell'AM (definito lucido, vigile, tranquillo e collaborativo). Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, oltre a quello di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., in relazione alla valutazione degli elementi costitutivi del reato, per il quale il legislatore ha richiesto, oltre alla assunzione di stupefacenti, anche uno stato di alterazione conseguente a detta assunzione. Nella specie, mancherebbe la prova dell'assunzione della sostanza stupefacente, l'alterazione essendo smentita dal referto medico sopra richiamato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza censurata, era stato accertato che l'imputato, alla guida di un'autovettura, in condizioni di viabilità del tutto normali, in orario mattutino, era andato a collidere con altra vettura regolarmente parcheggiata lungo la pubblica via, riportando lesioni. In sede di accertamento. i Carabinieri avevano richiesto l'intervento di un'ambulanza, notando sintomi di alterazione dell'AM, il quale aveva gli occhi lucidi, pronunciava frasi sconnesse e versava in stato di euforia. Gli esami ematici e delle urine avevano accertato la presenza delle sostanze indicate in imputazione. 7 La Corte del merito, esaminando le doglianze veicolate con il gravame (sostanzialmente prospettanti, per quanto qui di rilievo, la mancanza della prova dello stato di alterazione, doglianza poi riprodotta in ricorso), ha ritenuto che la prova dello stato di alterazione conseguente alla accertata assunzione delle sostanze stupefacenti si rinvenisse in plurimi elementi, tra i quali la sintomatologia verificata dagli operanti, la condotta di guida (in conseguenza della quale l'imputato aveva urtato un'auto regolarmente parcheggiata in condizioni di tempo e luogo assolutamente prive di anomalie) e il comportamento tenuto presso l'ospedale, ove egli aveva dato in escandescenze anche con i medici, aveva tenuto un atteggiamento verbalmente aggressivo, si era persino allontanato senza sottoporsi ai prelievi, salvo poi a ritornare accompagnato dai militari, invocando una terapia calmante;
infine, le stesse giustificazioni riportate a verbale di contravvenzione, ove l'AM aveva dichiarato che, al momento dell'incidente, stava cercando un parcheggio per riposare, sebbene fosse circa mezzogiorno. 3. I motivi sono entrambi manifestamente infondati. Quanto al primo, la difesa omette di confrontarsi con la motivazione della decisione censurata, dalla quale emerge in maniera chiara la descritta sintomatologia e il comportamento tenuto dall'AM durante il primo accesso presso il nosocomio. Sicché è del tutto apodittico affermare che i giudici territoriali non avrebbero tenuto conto del referto, considerato che era stato lo stesso imputato a invocare una terapia calmante allorquando aveva fatto ritorno in ospedale. Quanto al secondo, oltre a difettare, anche in questo caso, il necessario confronto con le ragioni della decisione, la difesa omette di considerare i principi consolidati in materia, ai quali, al contrario, i giudici territoriali si sono conformati. Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), infatti, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (sez. 4, n. 43486 del 13/6/2017, Giannetto, Rv. 270929, in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish;
sez. 4 n. 6995 del 9/1/2013, Notarianni, Rv. 254402, proprio in fattispecie in cui si è ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto;
n. 11848 del 2/3/2010, Tavano, Rv. 246540; n. 48004 del 4/11/2009, Conforto/a, Rv. 245798). 3 Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, l'imputato essendosi presentato, all'atto del controllo, con i descritti sintomi che i giudici territoriali hanno motivatamente riferito all'assunzione di sostanze stupefacenti, ribadendosi in questa sede il principio, secondo il quale lo stato di alterazione può essere dimostrato dagli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto. 4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 24 gennaio 2023