Sentenza 10 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2003, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
¡ Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill Magistrati:0 35 37 /03 Dott. Giuseppe IAN TUBERTO .N. 18426/00 Gron. 8061 LUPIDott. Fernando 'LU) Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Ud. 04/12/02 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro i tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro domiciliato in ROMA presso LA CI EL, CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO MAURELLI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 5102 avverso la sentenza n. 25/00 della Corte d'Appello di -1- CALTANISSETTA, depositata il 11/07/00 R.G.N. 89/2000; ¡udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Gela depositato in data 16 marzo 1998, LA Cacici chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità, di cui all'art. 13 legge 118/71, negatogli all'esito del procedimento amministrativo. Si costituivano il Ministero dell'Interno e quello del Tesoro, entrambi convenuti in giudizio, i quali deducevano la propria carenza di legittimazione passiva, contestando, inoltre, la fondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto. Disposta ed espletata consulenza medico-legale, il Tribunale di Gela in composizione monocratica (organo nel quale era stato assorbito il Pretore a seguito della rifirma introdotta con D.L.vo 19 febbraio 1998 n.51) accoglieva la domanda. Avverso tale decisione, proponevano appello entrambi i Ministeri, reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e contestando la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio-economico, noncé la condanna al rimborso delle spese. La parte appellata resisteva al gravame. Con sentenza del 14 giugno-11 luglio 2000, l'adita Corte d'appello di Caltanissetta, rigettate le eccezioni preliminari, confermava le decisione del primo giudice, sulla base della medesima consulenza tecnica. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i Ministeri dell'Interno e del Tesoro con due motivi. Resiste la Cacici con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, le Amministrazioni dell'Interno e del Tesoro, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n.118/71 e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si dolgono che la Corte d'appello di Caltanissetta, a fronte delle censure circostanziate svolte nell'atto di appello, abbia omesso di disporre il rinnovo della consulenza tecnica di primo grado, limitandosi a richiamare per relationem quest'ultima. Il ricorso, nella sua duplice articolazione, è infondato, in quanto il Giudice d'appello non ha effettuato una acritica accettazione delle risultanze della consulenza di primo grado ma ha mostrato di avere analizzato l'elaborato peritale sia in punto di diagnosi che in punto di conseguenze medico legali. Pertanto, non sussiste il denunciato vizio di motivazione poiché appare congruamente motivata la decisione di rigetto della richiesta di rinnovo della consulenza medico-legale. Il Giudice a quo ha altresì verificato la correttezza della consulenza sotto il profilo della lamentata quantificazione delle singole patologie e della percentuale di invalidità complessiva accertata del CTU di primo grado, "che non sono affatto state sommate algebricamente, come si duole parte appellante". In tal modo, la Corte di Caltanissetta ha dimostrato che il proprio convincimento è stato determinato tenendo conto delle deduzioni dei Ministeri appellanti e riproposte in questa sede. Peraltro dette deduzioni appaiono insufficienti a contrastare la decisione del Giudice d'appello, alla luce dell'orientamento di questa Corte alla cui stregua il controllo di legittimita' compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, con la conseguenza che, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidita' pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinche' i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione 2 della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non gia' semplici difformita' tra la valutazione del consulente, circa, l'entita' e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass.11 gennaio 2000 n.225). Nella specie, non si rinvengono detti presupposti;
né, d'altro canto, la Corte d'appello era tenuta ad analizzare partitamente ogni deduzione medica dando atto di ciò in sede di motivazione della sentenza, dovendosi ritenere implicitamente disattesa ogni deduzione contraria al motivato giudizio di adesione espressa dal Giudice alla consulenza medico-legale disposta in primo grado. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all'avv. Ferdinando Maurelli, antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate in € 15,015,044 oltre € 1.300,00 per onorari, con attribuzione all'avv. Ferdinando Maurelli. Roma, 4 dicembre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Vebst 3 3 0 1 5 A . I . S T S D N R A , A T O ' 3 , L L 7 A L L - S E 8 O E - B D P 1 I S I P erwolle 1 I S D N N E A E G T S G O S I G O A A E P D L Depositato in Cancelierta O M E I , T A T O A I L R 10 MAR. 2003 D R L T I E S E D I D T G N O E E CANCELLIEREM R S E 3