Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
ON LU, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 38, studio avv. Dario Castrichella, presso l'avv. Giovanni Angelozzi che lo rappresenta e difende per delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 39025/2000, decisa il giorno 8 marzo 2000 e pubblicata il 4 dicembre 2000, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 41540/1997 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
letta la requisitoria del P.G. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, ha concluso per la declaratoria d'improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia autentica;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, sulla base di due complessi motivi. Si è proceduto a trattazione in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ipotizzandosi più ragioni di applicazione di tale procedura semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ricorrono ragioni per dichiarare improcedibile il ricorso poiché l'attestazione di autenticità si rinviene su una delle copie prodotte da parte ricorrente.
Il ricorso va peraltro rigettato in esito al procedimento camerale svoltosi ai sensi dell'art. 375 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi.
Invero, quanto alla denuncia fondata sull'asserita mancanza di prova in ordine al requisito occupazionale, si osserva che l'Amministrazione ricorrente non allega di aver sollevato questione al proposito nei motivi di appello che, secondo quanto si riferisce nella denunciata sentenza, riguarderebbero invece solamente i requisiti reddituale e di compatibilità.
La relativa problematica risulta dunque estranea alla materia del contendere e le censure riguardanti argomentazioni svolte dal Tribunale ad abundantiam se non come semplice obiter, mancano del requisito di decisività.
Quanto al requisito reddituale il Tribunale ha valorizzato gli elementi desumibili dalla relazione del consulente tecnico, richiamando l'autocertificazione quale mero argomento rafforzativo e pertanto la censura introdotta con il mero riferimento a tale documento manca del carattere di decisività.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004