Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8146 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE TOPOLO ITAL ANOSJ P 8 1 4 6 0 0 1 ZION LA CORTE SUPRE Oggetto Apiene jessemore SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente - R.G.N. 7543/99 Cron. 187ee Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Rep. 2938 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud.27/03/01 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -- UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 215 S E N TE NZA dal Sig: 5.24-01 per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 18.06-01it IL CANCELLIERE RE GE, elettivamente domiciliato in ROMA VLO DELL'ORO 24, presso lo studio dell'avvocato COEN ROBERTO che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA RAICO LUCIANA, ANDREA DEL CASTAGNO 34, presso BELTRANI S., difeso dall'avvocato COVINO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 269/98 del Tribunale di *533 PERUGIA, depositata il 07/04/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 27/03/01 dal - VELLA;
udito 1'Avvocato Dante CRISANTI, per delega dell'Avv.COVINO depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Love Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 13 maggio 1993 il Pretore di Perugia, in accoglimento di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 1168 del codice civile, reintegrò AN ED nel possesso di un fondo, appartenente a IA IC, e fissò, per la trattazione della causa, l'udienza del 21 giugno di quello stesso anno. Quest'ultima in tale data chiese che si dichiarasse l'inefficacia dell'ordinanza di reintegra del possesso per non essere iniziato il giudizio di merito nel termine di trenta giorni prescritto dall'art. 609 octies del codice di procedura civile, e, nello stesso tempo, depositò un ricorso per la declaratoria dell'inefficacia. Il ED chiese ed ottenne la riammissione in termini dal Pretore che, con provvedimento del 28 giugno 1993, revocò l'ordinanza del 13 maggio 1993, nella parte in cui si era con essa fissata l'udienza per la trattazione della causa di merito, e dichiarò chiuso il procedimento interdittale. Il ED promosse il giudizio di merito con citazione notificata il 13 settembre 1993. Il Pretore, con sentenza del 16 gennaio 1994, rigettò la domanda con cui si era chiesta la 3 dichiarazione d'inefficacia del provvedimento possessorio, avendo ritenuto che il termine perentorio prescritto dall'art. 669 octies era stato rispettato, decorrendo esso dalla data dell'ordinanza emessa il 28 giugno 1993. Su impugnazione della soccombente, la domanda è stata, invece, accolta, con sentenza del 7 aprile 1998, dal Tribunale il quale ha ritenuto che, con l'ordinanza del 13 maggio 1993, si era conclusa la fase cautelare del processo possessorio, essendosi e v in essa adoperata l'inequivoca espressione: "fissa o c la trattazione della causa l'udienza del 21per giugno 1993", ma che, con tale indicazione, si era violata la norma dell'art. 669 octies, per la quale il giudizio di merito deve avere un inizio autonomo nel termine perentorio di trenta giorni e, non essendosi rispettato questo termine, il provvedimento di reintegrazione del possesso era divenuto inefficace. Il ED ricorre per cassazione con due motivi. La IC resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi del ricorso si sostiene che il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare inefficace l'ordinanza di reintegra del possesso, perché dell'art.norma 669 novies, che tale inefficacia sanziona, non si applica al procedimento possessorio, essendo le sue due fasi (interdittale e di merito) instaurate con il ricorso introduttivo e dovendo, quindi, lo stesso Giudice, a conclusione della fase sommaria, fissare l'udienza per la trattazione della causa di merito, Unity come ritenuto dalle Sezioni della Corte di cassazione con la sentenza n. 1984 del 1998. Si soggiunge che, in ogni caso, il Tribunale, LOVE avendo ammessO che, con l'udienza del 21 giugno 1993, aveva avuto inizio la causa a cognizione ordinaria e che in essa le parti si erano costituite e avevano svolto le proprie difese, avrebbe dovuto ritenere sanata l'irregolarità ravvisata nella fissazione della prima udienza della fase di merito con l'ordinanza del Pretore e non con l'atto di parte. Il ricorso è fondato. Con la sentenza citata dal ricorrente, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, il procedimento possessorio è costituito dalla fase interdittale e da quella 5 ordinaria di merito. Hanno poi esaminato la al Pretore sia idoneo a questione se il ricorso sommaria, quella di introdurre, oltre alla fase l'instaurazione di merito, ovvero se per quest'ultima sia necessaria la notifica di una citazione (o ricorso) autonoma, dopo l'esaurimento della prima fase, secondo quel che dispone l'art. 669 octies del codice di procedura civile, ed hanno accolto la prima delle due soluzioni osservando che: "La disposizione dell'art. 703 dello stesso codice non prevede dei distinti atti introduttivi di due fasi autonome, in quanto collega il ricorso alla domanda (le domande di reintegrazione e di manutenzione si propongono con ricorso) proposta a tutela del possesso. Il che si giustifica se si considera che i requisiti delle azioni possessorie sono sempre gli stessi (diversamente da quel che si verifica per le azioni cautelari) e non assumono connotati particolari nell'ambito di ciascuna delle due fasi". Nella specie il Pretore non si è adeguato a questo principio perché ha revocato il provvedimento di fissazione dell'udienza per la trattazione della causa di merito, contenuto nell'ordinanza di reintegrazione del possesso, 6 avendo ritenuto che al procedimento possessorio si debbano, invece, applicare gli art. 669 octies e novies del codice di procedura civile. E il Tribunale, che tale convincimento ha condiviso, ha erroneamente, sia pure con coerenza, dichiarato inefficace il provvedimento di reintegrazione del а cognizione possesso, non avendo la causa ordinaria avuto inizio nel termine perentorio di trenta giorni prescritto dall'art. 669 octies. In base al criterio accolto dalle Sezioni unite, contro il quale non sono stati addotti argomenti che possano indurre ad abbandonarlo, deve ritenersi giuridicamente corretta l'ordinanza che fissò l'udienza per la trattazione del giudizio di regolarmente merito, e poiché questa si svolse (udienza del 21.6.1993), non si sarebbe potuto revocare tale provvedimento per consentire alla parte interessata di proporre un'altra causa a cognizione ordinaria, né si sarebbe potuto poi instaurare un autonomo processo per dichiarare l'inefficacia del provvedimento possessorio per l'inosservanza del termine di trenta giorni prescritto dall'art. 669 octies, essendo tale norma inapplicabile. E la fase di merito, essendo iniziata, come si è detto, nell'udienza fissata con 7 l'ordinanza del 13 maggio 1993, avrebbe dovuto avere il suo normale svolgimento istruttorio e si " sarebbe dovuta concludere con una sentenza. Pertanto, a causa della sua evidente illegittimità, il provvedimento di revoca di detta ordinanza non può avere influito sull'instaurato e tuttora pendente giudizio di merito, e, conseguentemente, l'erronea sentenza d'appello, dichiarativa dell'inefficacia del provvedimento di reintegra del possesso, deve essere cassata senza rinvio. Poiché la causa per la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza di reintegra del possesso non poteva essere proposta, resta travolta anche la pronuncia la parte interessata alladel Pretore, e prosecuzione del giudizio di merito iniziato all'udienza del 21 giugno 1993, "potrà avvalersi di un atto riassuntivo come mezzo per riprendere contatto con l'ufficio del Giudice di primo grado (in tal senso: v. sent. n. 4137 del 1983). Si dispone la compensazione delle spese dell'intero processo per la sussistenza di giusti motivi. P.T.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le 8 parti le spese dell'intero processo. Auremarks бойиши Сти гав осембливе Roma 27 marzo 2001. IL CANCELLIERE C1 Paolo Tala DEPOST IN CANCELLERIA 1.5.GIU. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Telazico 60000 0 310'000 8065 12.00 E + AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Re: 116886 versate € 172.10Registrato in dataDIC. 200erle 4 CA (ourc p. Dirigente BA Servizi (Detta Maria grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio A ludiziari (Or: RACCI NI)