Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 39759
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Sentenza 28 settembre 2005

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Non costituisce valida giustificazione della violazione dell'obbligo di risarcire il danno causato alla vittima il fatto che il servizio sociale non abbia specificamente richiamato il condannato affidatogli in prova all'adempimento di tale obbligo, sicché il tribunale di sorveglianza, per valutare positivamente l'esito della prova, deve accertare quali altri comportamenti di solidarietà morale e civile, anche non economicamente apprezzabili, il condannato abbia posto in essere per alleviare le sofferenze della vittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 39759
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39759
    Data del deposito : 28 settembre 2005

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