Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
Non costituisce valida giustificazione della violazione dell'obbligo di risarcire il danno causato alla vittima il fatto che il servizio sociale non abbia specificamente richiamato il condannato affidatogli in prova all'adempimento di tale obbligo, sicché il tribunale di sorveglianza, per valutare positivamente l'esito della prova, deve accertare quali altri comportamenti di solidarietà morale e civile, anche non economicamente apprezzabili, il condannato abbia posto in essere per alleviare le sofferenze della vittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 39759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39759 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 28/09/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 3121
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 8273/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la Sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari;
nei confronti di:
1) AR VA SE N. IL 16/08/1951;
avverso ORDINANZA del 28/10/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
le conclusioni del P.G. Dr. G. Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 28/10/2004 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato estinta la pena inflitta ad RA IO IU - condannato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Cagliari alla pena di sedici anni di reclusione per i reati di omicidio, tentato omicidio e porto illegale di armi, oltre che al risarcimento del danno a favore della parte civile cui era stata assegnata una provvisionale di 10.000.000 di lire - per esito positivo dell'affidamento in prova al Servizio Sociale cui era stato ammesso in data 03/12/2001, dopo essere stato sottoposto dal 27/11/1997 al regime di semilibertà.
Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che l'RA non aveva adempiuto alla prescrizione relativa all'obbligo di attivarsi a favore della persona offesa, pur avendo lavorato prima come pastore e poi venduto il proprio gregge, nel maggio del 2002, in vista di un inserimento come lavoratore dipendente, ma ha ritenuto ugualmente positiva la prova alla luce del tenore delle relazioni del Centro di Servizio Sociale Adulti, che non aveva comunque mai sensibilizzato il condannato su tale aspetto delle prescrizioni e delle condizioni economiche precarie dello stesso, che aveva percepito tra il 2001 ed il 2002 un reddito pari ad euro 7.911,40, come risultante dalle informazioni della Guardia di Finanza.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari lamentando omessa o manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata avendo il Tribunale di Sorveglianza sostanzialmente eluso il problema della valutatone dell'inadempimento, pure posto in luce, attraverso la generica affermazione che non appariva rilevante.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso non sussistendo violazione di legge a causa della dedotta illogicità della motivazione, comunque insussistente, dovendo il Tribunale di Sorveglianza, ai fini della eventuale revoca della misura alternativa, valutare, nel complesso, la condotta dell'affidato al di là di singole violazioni..
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto della sussistenza, nel caso in esame, dell'obbligo del condannato di provvedere al risarcimento del danno a favore della vittima e della esistenza altresì di una specifica prescrizione, impartita in sede di ammissione dello stesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, di adoperarsi a favore della persona offesa. Ciò era infatti imposto dall'art. 47, comma 7, dell'ordinamento penitenziario che prevede l'obbligo di stabilire, nel verbale di affidamento, la prescrizione per il condannato di attivarsi nell'interesse della vittima del reato. Il Tribunale ha dato altresì atto della circostanza che il condannato ha sempre lavorato a far data dal 1997, allorché gli è stata concessa la semilibertà, come pastore con gregge proprio, fino al 2002, allorché ha venduto il proprio gregge avendo optato per la frequenza di un corso professionale a cura dell'ENAIP per addetti al riciclaggio di carta e vetro, finalizzato alla assunzione da parte della ditta incaricata del servizio. Nonostante tali pacifici elementi di fatto che avrebbero dovuto portare a ritenere che l'affidato avesse violato scientemente l'obbligo civilistico di versare quanto meno la provvisionale alla vittima e la specifica prescrizione di adoperarsi in favore della stessa, il Tribunale ha poi ritenuto che tale inadempimento fosse di scarsa importanza poiché il Servizio Sociale non lo aveva richiamato all'adempimento dei suoi obblighi verso la vittima e comunque dalle informazioni assunte dalla Guardia di Finanza era emerso che fra il 2001 ed il 2002 aveva percepito come coltivatore diretto un reddito modesto. Orbene, tale motivazione, manifestamente illogica e comunque in contrasto con l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, che prevede, ai fini della estinzione della pena, che la prova abbia dato esito positivo, integra violazione di legge sotto il profilo della inesatta applicazione della norma materiale.
Posto infatti che il condannato aveva l'obbligo di risarcire il danno e che tale obbligo risultava dalla sentenza di condanna e dalle prescrizioni notificate allo stesso, non poteva costituire una esimente la circostanza che, in ipotesi, il servizio sociale non lo avesse specificamente richiamato all'adempimento di tale obbligo, così come la dichiarazione di un reddito modesto, ai fini fiscali (come avviene per tutti i coltivatori diretti, il cui reddito fiscale corrisponde al reddito dominicale ed agrario dei fondi e non al reddito effettivo), era del tutto irrilevante, considerato anche che proprio nel 2002 l'RA aveva venduto il gregge ritraendo dei proventi che avrebbe potuto e dovuto impiegare, in primo luogo, per il risarcimento del danno alla vittima.
In tale situazione il Tribunale di Sorveglianza non poteva esimersi dal valutare dettagliatamente le condizioni economiche del condannato, ma soprattutto dall'esaminare quale giustificazione avesse offerto in relazione all'inadempimento totale e quali altri comportamenti di solidarietà morale e civile, anche non economicamente apprezzabili, avesse posto o meno in atto al fine di alleviare le sofferenze della vittima, potendosi considerare di modesta entità l'inadempimento totale dell'obbligo di risarcimento materiale e morale del danno, nell'ambito generale delle prescrizioni impartite, e quindi tale da non impedire di considerare nel complesso positivo l'esito della prova, soltanto qualora fossero individuabili giustificazioni obiettive per l'inadempimento materiale e per la mancata attivazione in senso morale a favore della vittima. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2005