Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 1
In tema di successione degli accordi collettivi per la disciplina dei rapporti dei medici convenzionati, stipulati ai sensi dell'art. 4 comma nono della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, (accordi che non costituiscono fonte diretta di disciplina del rapporto considerato, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa che si conclude con l'emanazione di un d.P.R. avente per contenuto un atto di normazione secondaria la cui violazione o falsa applicazione può essere denunziata in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) devono applicarsi il principio generale di irretroattività; nonché la norma dettata dall'art. 15 disp. prel. cod. civ. prevedente l'istituto dell'abrogazione nella successione delle leggi, con la conseguenza che il d.P.R. n. 484 del 1996, introduttivo di un nuovo trattamento economico per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, deve ritenersi abrogativo del precedente istituto della quota aggiuntiva professionale, previsto dal d.P.R. n. 314 del 1980, dovendo perciò escludersi il cumulo di tale istituto e il nuovo trattamento con decorrenza da data anteriore (1 gennaio 1995) a quella della sua entrata in vigore, impedendone il cumulo con il nuovo trattamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10980 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANOI - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA U.S.L. ROMA A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARIOSTO 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICA POSSI, che lo rappresenta e difende, giusta;
delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 1, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO RUSSO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 160/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/09/00 - R.G.N. 334100;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato RUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Roma - confermando la sentenza del Tribunale della stessa sede in data 30 settembre 1990 - adottava, per quel che ancora interessa, pronunce consequenziali all'accertamento che l'Azienda Unità sanitarie Roma A è obbligata a corrispondere, per gli anni 1995 e 1996, in favore di LI CI medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per la medicina generale, la "quota aggiuntiva professionale" (di cui all'articolo 41, lettera b, del DPR n. 314 del 1990) - sebbene non sia inclusa nel nuovo trattamento economico dei medici convenzionati, spettante sin dal 1^ gennaio 1995 (di cui all'art. 45 del DPR 484 del 1996) - in base al rilievo che, a far tempo dall'entrata in vigore, la nuova disciplina ha, bensì, tacitamente abrogato, per l'avvenire, la disciplina precedente, ma - in difetto di abrogazione espressa - la previsione di detta "quota professionale" ha continuato a trovare applicazione, tuttavia, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina.
Avverso la sentenza d'appello, l'Azienda Unità sanitarie Roma A propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 15, 11, 12 preleggi, 1362 c.c., in relazione al DPR n. 494 del 1996, che ha interamente abrogato il DPR n. 341 del 1990,
per quanto riguarda il trattamento economico dei sanitari convenzionati) - l'Azienda Unità sanitarie Roma A censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, in difetto di espressa previsione, non possa ritenersi abolita la "quota aggiuntiva professionale" dalla stessa data (1^ gennaio 1995), da cui decorre il nuovo trattamento economico complessivo per i sanitari convenzionati, che non include detta "quota".
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto
(art. 45 DPR n. 494 del 1996, 1363, 1364 c.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che, essendo scaduto da molto tempo il precedente accordo (reso esecutivo con DPR n. 341 del 1990), il successivo accordo (reso esecutivo con DPR n. 494 del 1996) ha previsto l'applicazione retroattiva del nuovo trattamento economico, stabilito contestualmente, e la rivalutazione dell'1% delle vecchie tariffe.
Il ricorso è fondato.
2. invero gli accordi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati (ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n. 517 del 1993) non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina dei rapporti convenzionali considerati, in quanto di per sè inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano - secondo la giurisprudenza (ora) consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 12595/93 delle sezioni unite, 1918/98, 5952/97, 6371/61 2066/96, 8742, 6824, 4746, 3628/95, 6800/94), sia pure con riferimento ad accordi analoghi (di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale) - soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento pubblico - nella forma del decreto presidenziale - che ha contenuto ed efficacia giuridica di fonte di normazione secondaria.
Coerentemente, ne può essere denunciata, in sede di legittimità, la violazione e falsa applicazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.), questa Corte può sottoporle ad interpretazione diretta (in base ai criteri previsti dall'art. 12 delle preleggi) - secondo la stessa giurisprudenza - e sono soggetti, altresì, al principio generale di irretroattività (art. 11 delle preleggi), nonché alle norme sulla abrogazione (art. 15 delle preleggi: vedi Cass. 1918/98, 6371/96, cit.). Tuttavia, irretroattività ed abrogazione riguardano l'efficacia - nel tempo - delle stesse fonti, ma non precludono l'applicazione - per il passato - di disposizioni e norme, che ne sono prodotte, ove ciò risulti dalle fattispecie e/o dai precetti rispettivi. In altri termini, disposizioni e norme di qualsiasi fonte (primaria o secondaria) - sia pure a far tempo dall'entrata in vigore della fonte medesima - possono contemplare fattispecie o dettare precetti, che sono temporalmente riferiti al passato. In coerenza con i principi enunciati, infatti, il più recente degli accordi collettivi applicabili alla dedotta fattispecie (DPR n. 484 del 1996) ha introdotto (art. 45) - con effetto da data (1^
gennaio 1995) anteriore alla propria entrata in vigore - un nuovo trattamento economico, per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in sostituzione di quello previsto dalla disciplina precedente (art. 41 del DPR n. 314 del 1990). Ne risulta l'abrogazione, quantomeno tacita (ai sensi dell'art. 15 delle preleggi), della disciplina più remota - che prevedeva la quota aggiuntiva professionale (art. 41, lettera b, DPR n. 314 del 1990), eliminata dalla disciplina più recente (art. 45 DPR n. 484 del 1996) - come riconosce, correttamente, la stessa sentenza impugnata.
Contrariamente all'avviso espresso dalla stessa sentenza, tuttavia, il principio di irretroattività (art. 11 delle preleggi) non preclude alla disciplina più recente (DPR n. 484 del 1996) - sia pure a far tempo dalla sua entrata in vigore - di introdurre il nuovo trattamento economico (di cui all'art. 45) - con decorrenza da data pregressa (1^ gennaio 1995) - in sostituzione del trattamento previsto dalla disciplina più remota (DPR n. 314 del 1990), che includeva (art. 41, lettera b) la quota aggiuntiva professionale, di cui si discute.
La sentenza impugnata si discosta da quest'ultimo principio, laddove ritiene che la quota aggiuntiva professionale sia dovuta ai sanitari convenzionati - fino all'entrata in vigore della nuova disciplina (di cui al DPR n. 484 del 1996) - nonostante la decorrenza, da data anteriore (10 gennaio 1995), del nuovo trattamento economico in sostituzione di quello precedente, recante, appunto, la previsione della medesima quota.
Nè può essere trascurato che, così opinando, la sentenza impugnata finisce col consentire - sia pure in via transitoria - il cumulo del nuovo trattamento economico con la quota aggiuntiva professionale, inclusa nel trattamento precedente, che ne risulta integralmente sostituito.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002