Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10980
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

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In tema di successione degli accordi collettivi per la disciplina dei rapporti dei medici convenzionati, stipulati ai sensi dell'art. 4 comma nono della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, (accordi che non costituiscono fonte diretta di disciplina del rapporto considerato, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa che si conclude con l'emanazione di un d.P.R. avente per contenuto un atto di normazione secondaria la cui violazione o falsa applicazione può essere denunziata in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) devono applicarsi il principio generale di irretroattività; nonché la norma dettata dall'art. 15 disp. prel. cod. civ. prevedente l'istituto dell'abrogazione nella successione delle leggi, con la conseguenza che il d.P.R. n. 484 del 1996, introduttivo di un nuovo trattamento economico per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, deve ritenersi abrogativo del precedente istituto della quota aggiuntiva professionale, previsto dal d.P.R. n. 314 del 1980, dovendo perciò escludersi il cumulo di tale istituto e il nuovo trattamento con decorrenza da data anteriore (1 gennaio 1995) a quella della sua entrata in vigore, impedendone il cumulo con il nuovo trattamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10980
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10980
    Data del deposito : 25 luglio 2002

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