Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
Il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione non ha il potere di rivalutazione dell'esito del giudizio di merito. (Fattispecie nella quale la riparazione per ingiusta detenzione era stata negata affermando che in sede di cognizione le intercettazioni eseguite avevano confermato il verificarsi della condotta contestata all'imputato, e quest'ultimo era stato assolto unicamente a causa dell'impossibilità di ascoltare le cassette contenenti le conversazioni più significative, perché usurate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/03/2010, n. 13096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13096 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/03/2010
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 436
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Mario - rel. Consigliere - N. 1174/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA IO N. IL 14/12/1958;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 31/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 06/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'Ambrosio Vito che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Roma ha respinto la domanda avanzata da TA RG intesa ad ottenere l'equa riparazione dell'ingiusta detenzione subita.
2. Ricorre per cassazione il richiedente, tramite il difensore, deducendo vizio della motivazione. Si evocano alcuni frammenti delle acquisizioni probatorie del giudizio di merito per escludere che si configuri colpa grave del ricorrente. Si lamenta altresì che, in ogni caso, la Corte territoriale non ha analiticamente definito tale colpa;
ne' ha spiegato perché occorresse protrarre la detenzione per dodici mesi.
3. Il ricorso è fondato. Occorre premettere che, anche a Sezioni unite (Sez. Un. 13/12/1995, Sarnataro Rv. 203638) si è avuto modo di enunciare ripetutamente il principio che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione. Questa Corte ha pure ripetutamente enunciato il principio che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione), o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). Il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente sia in ordine alì addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione. Tale indirizzo deve essere ribadito. Infatti, ove fosse consentita la valorizzazione di emergenze probatorie confutate dal giudizio di fatto espresso con sentenza irrevocabile, verrebbe caducato il cardine del vigente sistema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituito appunto dal giudicato sull'incolpazione e sulle circostanze di fatto ad essa pertinenti.
Dunque, in breve, non è consentito al giudice della riparazione di mettere in discussione l'esito del giudizio di merito, esprimendo valutazioni dissonanti. Occorre invece ponderare circostanze di fatto accertate nel processo e, sulla base di esse, valutare se sussistano condotte dolose o gravemente colpose eziologicamente rilevanti, idonee ad escludere il diritto all'indennizzo.
La Corte d'appello non si attiene a tali principi. L'ordinanza impugnata evidenzia che la misura cautelare detentiva di cui si discute è stata adottata in relazione ai reati di cui agli artt.628, 629 e 423 c.p. e che il processo è stato definito con sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto. Si afferma che "la condotta posta in essere dal TA nei suoi rapporti con il coimputato De NT e con la parte offesa LO, certamente non svolta su binari di specchiata liceità, ha trovato piena conferma nelle indagini" compiute attraverso intercettazioni ambientali. Ciò nonostante è intervenuta sentenza assolutoria a causa dell'impossibilità di ascoltare le cassette contenenti le conversazioni più significative per una probabile usura delle stesse. Tuttavia i brogliacci delle conversazioni e la consulenza tecnica espletata consentono di ritenere provata la condotta dolosa del ricorrente, concretatasi anche in "inquietanti colloqui" con il De NT.
Dunque, l'ordinanza evidenzia che il materiale probatorio costituito dalle conversazioni registrate è risultato inutilizzabile probabilmente per il decadimento del substrato e che, per quel che sembra d'intendere, la perdita di tale prova è risultata decisiva ai fini della pronunzia assolutoria. Tale affermazione, invero vaga, sembrerebbe accreditare l'idea che nel processo non fossero disponibili altre significative prove. Di contro a tali enunciazioni, la stessa Corte esprime apprezzamenti sulla condotta del ricorrente, senza chiarire da quale definitivo accertamento in fatto compiuto nel giudizio di merito (sulla base di prove valide) emerga la prova delle condotte accennate.
In breve, la Corte d'appello sembra piuttosto esprimere un giudizio che si risolve nella non consentita riconsiderazione del merito;
e che non rapporta la ritenuta condotta colposa a circostanze obiettive, dimostrate nel processo, a seguito del decisivo vaglio critico espresso nel giudizio di merito e tradottosi nella pronunzia assolutoria.
L'ordinanza deve essere conseguentemente annullata con rinvio, affinché la domanda venga riesaminata alla luce dei principi sopra indicati. La Corte dovrà chiarire se vi siano condotte gravemente colpose eziologicamente rilevanti ai fini dell'adozione della misura cautelare;
e soprattutto se tali condotte colpose siano state dimostrate obiettivamente nel giudizio di merito sulla base di valide acquisizioni probatorie.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010