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Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 8391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8391 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN EL nato in [...] il [...] AR IL nato in [...] il [...] BEN MO IM nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nei confronti di MA DE e JA IL nel senso che, laddove è scritto "anni 6 mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa", deve leggersi "anni 6 di reclusione e 1.500 euro di multa"; rigetto dei ricorsi nel resto;
lette le conclusioni dell'Avv. ALESSANDRO MANCARELLI per il MA e dell'Avv. PAOLA CAPPABIANCA per il EN US, entrambi del foro di Pistoia, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/10/2021 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia emessa il 19/05/2015, appellata dal P.M. presso il Tribunale di Pistoia, dichiarava gli imputati DE MA, IL JA e KI EN US colpevoli dei reati di tentata estorsione aggravata, rapina aggravata e Penale Sent. Sez. 2 Num. 8391 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 14/02/2023 lesioni personali con l'aggravante dell'art. 61 n. 2 cod. pen. - delitti commessi in concorso tra loro, in danno di ES AN - e, ritenuta la continuazione, li condannava alle pene ritenute di giustizia. In sintesi, il primo giudice aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa che, in sede di denuncia, aveva individuato negli imputati gli autori delle azioni violente poste in essere nei suoi confronti (il tentativo di estorsione per ottenere la restituzione di due biciclette rubate nel gennaio 2014, la rapina per impossessarsi del portafogli, i calci al costato per commettere la rapina); la corte territoriale, invece, a seguito anche di rinnovazione istruttoria mediante escussione dei testi AD e AR, aveva ritenuto credibile la versione del AN, non rilevando incongruenze intrinseche nel suo narrato né divergenze rispetto a quanto riferito dai suddetti testi. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia degli imputati. 2.1. Nell'interesse di DE MA si eccepisce con un primo motivo l'inosservanza e la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. per avere la corte di appello riformato il giudizio assolutorio degli imputati senza nuovamente escutere la persona offesa, dichiarata irreperibile - a seguito del tentativo di citazione, disposta in conformità con l'ordinanza ammissiva delle prove dichiarative del 17/07/2020 - nonostante fosse acquisito agli atti l'indirizzo di residenza all'estero, in Thailandia;
circostanza che ne rendeva possibile l'esame, con le modalità previste per le rogatorie internazionali, escludendosi, in mancanza di rinnovazione della prova, il ribaltamento del giudizio assolutorio, atteso il ruolo fondamentale del AN, ritenuto inattendibile dal tribunale. Con il secondo motivo la violazione della stessa disposizione di legge è riferita, in particolare, all'onere di disporre l'audizione dell'imputato prima di assumere la decisione di condanna, questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite e parametrata alla giurisprudenza sul punto della Corte EDU. Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza relativamente a tutti i capi di imputazione, essendo la sentenza di ribaltamento priva di maggior forza persuasiva rispetto a quella di assoluzione: non solo la corte di appello non si era confrontata con le dichiarazioni della persona offesa, acquisite dal tribunale, ma le aveva diversamente valutate, ritenendole credibili, alla stregua anche delle testimonianze di AD e AR, i quali, tuttavia, avevano confermato le deposizioni rese in primo grado. Con il quarto motivo, infine, si contesta la contraddittoria determinazione del trattamento sanzionatorio, indicato in parte motiva in anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa ed in dispositivo in anni sei e mesi sei di reclusione ed C 1.500,00 di multa. 2 .
2.2. Il difensore di .IL JA con il primo motivo di ricorso, ribadisce la violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame della persona offesa nonché il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, priva di forza persuasiva tale da superare la pronuncia assolutoria in base al parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo contesta la valutazione delle prove da parte delle corte territoriale ai fini della condanna rispetto a tutti i reati ascritti. Con l'ultimo motivo, infine, censura la quantificazione della pena per difetto assoluto di motivazione, atteso il contrasto fra dispositivo e motivazione, non superabile con la procedura di correzione di errore materiale, posto che il dispositivo letto in udienza aveva determinato il periodo di reclusione in sei anni e sei mesi mentre la motivazione in sei anni, senza distinguere le posizioni degli imputati. 2.3 I quattro motivi di ricorso di EN US IM coincidono con quelli proposti dall'IM, con riferimento: alla violazione dell'art. 3 bis cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame della persona offesa, la cui ritenuta inattendibilità, intrinseca ed estrinseca, era stata posta a base della sentenza di proscioglimento di primo grado, sottolineandosi le ragioni della illegittima dichiarazione di irreperibilità del AN;
all'obbligo di audizione dell'imputato prima di stabilirne la colpevolezza;
all'insufficienza argomentativa della sentenza di secondo grado;
al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, comune ai ricorrenti, è fondato ed assorbente rispetto alle altre questioni oggetto di impugnazione. 2. Il giudice di primo grado aveva fondato la pronuncia assolutoria sulla inattendibilità della persona offesa perché la versione dei fatti denunciati non solo non trovava conferma nelle dichiarazioni dei testi OL AN e AR ST - la cui deposizione è stata rinnovata in appello - ma era "del resto caratterizzata da numerose contraddizioni relative alla ricostruzione di quanto accaduto" (pag. 10 della sentenza del Tribunale di Pistoia). Per tale ragione, la corte territoriale - al fine di conformare l'overturning decisorio alla regola processuale secondo cui, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen.) - estese l'ambito istruttorio anche alla persona offesa, imponendone la citazione. 3 Il AN, tuttavia, non è stato risentito in appello, sul presupposto - non specificato in sentenza, ma rinvenibile dagli atti del processo, peraltro allegati ai ricorsi - della sua irreperibilità. La corte ha in ogni caso ritenuto che l'escussione di AD e AR riscontrassero la tesi del RO (soprattutto in merito alla violenza dell'estorsione oltre che all'episodio della rapina), così recuperando la valutazione di attendibilità estrinseca, negata dal tribunale sulla base della ritenuta mancata conferma da parte di detti testi della versione della vittima;
ha, inoltre, ritenuto "irrilevanti le discrasie tra il contenuto della querela e le dichiarazioni del AN...posto che trattasi di circostanze di contorno, inidonee, alla presenza di plurimi e ulteriori elementi di conferma, a far dubitare della attendibilità del AN" (pagine 11 e 12 della sentenza impugnata). Il giudice di secondo grado è pervenuto quindi non soltanto ad una diversa valutazione di attendibilità intrinseca del dichiarante ma anche ad una differente interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative acquisite, senza rinnovare la testimonianza della persona offesa, fulcro dell'impianto accusatorio, in palese violazione di principi più volte ribaditi dalla Corte. Si è anche di recente ribadito, infatti, che ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01). 3. Non rileva, ai fini dell'applicazione del principio in questione, che la corte territoriale abbia ritenuto impossibile l'assunzione in dibattimento, sui fatti di causa, di ES AN, dopo averne tentato la citazione a seguito di ricerche effettuate, apprendendo il trasferimento di costui all'estero. La sentenza impugnata non si confronta, infatti, con le regole ermeneutiche fissate dalle sezioni unite, secondo cui, nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione della concludenza delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla necessaria rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa - ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare - preclude il ribaltamento del 4 giudizio assolutorio "ex actis", fermo restando il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva alla nuova audizione, sia che la sottrazione all'esame non dipenda né dalla volontà di favorire l'imputato né da condotte illecite di terzi, essendo in tali casi legittimo fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni assunte (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267490 - 01). 3.1 È evidente, pertanto, che la sopravvenuta impossibilità di riascolto del dichiarante non può di per sé tradursi in una circostanza sfavorevole agli imputati e giustificarne la condanna oltre ogni ragionevole dubbio. La corte fiorentina non indica altresì se sussista una delle ipotesi che consenta, comunque, di utilizzare per il giudizio di colpevolezza il dichiarato del AN, così come acquisito in precedenza;
le emergenze processuale lasciano intendere, anzi, il contrario. Innanzitutto, le ricerche effettuate hanno consentito di accertare l'indirizzo di residenza del teste all'estero, in Thailandia, così come riferito dall'organo di polizia (nota dei Carabinieri della Stazione di Montecatini Terme del 18/03/2021), sì che, in considerazione anche degli strumenti di cooperazione internazionale previsti dall'ordinamento, non si riscontra una causa preclusiva alla nuova audizione, non senza evidenziare che l'irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, C., Rv. 282182 - 01). Inoltre, dal testo delle sentenze di merito non si rilevano elementi da cui dedurre che l'allontanamento del AN dall'Italia sia stato determinato dalla volontà di favorire uno o più degli imputati ovvero da pressioni illecite di terzi. 4. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio, alla stregua dei principi richiamati in precedenza. È appena il caso di evidenziare che l'annullamento della sentenza di condanna esclude, allo stato, la verifica della estinzione per prescrizione del reato di lesioni (i fatti risalgono al 2014, la sentenza di primo grado al 2015 mentre la pronuncia di appello è intervenuta dopo oltre sei anni), in quanto tale statuizione sarebbe più sfavorevole in caso di conferma dell'assoluzione.
PQM
5 Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso il 14/02/2023
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nei confronti di MA DE e JA IL nel senso che, laddove è scritto "anni 6 mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa", deve leggersi "anni 6 di reclusione e 1.500 euro di multa"; rigetto dei ricorsi nel resto;
lette le conclusioni dell'Avv. ALESSANDRO MANCARELLI per il MA e dell'Avv. PAOLA CAPPABIANCA per il EN US, entrambi del foro di Pistoia, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/10/2021 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia emessa il 19/05/2015, appellata dal P.M. presso il Tribunale di Pistoia, dichiarava gli imputati DE MA, IL JA e KI EN US colpevoli dei reati di tentata estorsione aggravata, rapina aggravata e Penale Sent. Sez. 2 Num. 8391 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 14/02/2023 lesioni personali con l'aggravante dell'art. 61 n. 2 cod. pen. - delitti commessi in concorso tra loro, in danno di ES AN - e, ritenuta la continuazione, li condannava alle pene ritenute di giustizia. In sintesi, il primo giudice aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa che, in sede di denuncia, aveva individuato negli imputati gli autori delle azioni violente poste in essere nei suoi confronti (il tentativo di estorsione per ottenere la restituzione di due biciclette rubate nel gennaio 2014, la rapina per impossessarsi del portafogli, i calci al costato per commettere la rapina); la corte territoriale, invece, a seguito anche di rinnovazione istruttoria mediante escussione dei testi AD e AR, aveva ritenuto credibile la versione del AN, non rilevando incongruenze intrinseche nel suo narrato né divergenze rispetto a quanto riferito dai suddetti testi. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia degli imputati. 2.1. Nell'interesse di DE MA si eccepisce con un primo motivo l'inosservanza e la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. per avere la corte di appello riformato il giudizio assolutorio degli imputati senza nuovamente escutere la persona offesa, dichiarata irreperibile - a seguito del tentativo di citazione, disposta in conformità con l'ordinanza ammissiva delle prove dichiarative del 17/07/2020 - nonostante fosse acquisito agli atti l'indirizzo di residenza all'estero, in Thailandia;
circostanza che ne rendeva possibile l'esame, con le modalità previste per le rogatorie internazionali, escludendosi, in mancanza di rinnovazione della prova, il ribaltamento del giudizio assolutorio, atteso il ruolo fondamentale del AN, ritenuto inattendibile dal tribunale. Con il secondo motivo la violazione della stessa disposizione di legge è riferita, in particolare, all'onere di disporre l'audizione dell'imputato prima di assumere la decisione di condanna, questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite e parametrata alla giurisprudenza sul punto della Corte EDU. Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza relativamente a tutti i capi di imputazione, essendo la sentenza di ribaltamento priva di maggior forza persuasiva rispetto a quella di assoluzione: non solo la corte di appello non si era confrontata con le dichiarazioni della persona offesa, acquisite dal tribunale, ma le aveva diversamente valutate, ritenendole credibili, alla stregua anche delle testimonianze di AD e AR, i quali, tuttavia, avevano confermato le deposizioni rese in primo grado. Con il quarto motivo, infine, si contesta la contraddittoria determinazione del trattamento sanzionatorio, indicato in parte motiva in anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa ed in dispositivo in anni sei e mesi sei di reclusione ed C 1.500,00 di multa. 2 .
2.2. Il difensore di .IL JA con il primo motivo di ricorso, ribadisce la violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame della persona offesa nonché il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, priva di forza persuasiva tale da superare la pronuncia assolutoria in base al parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo contesta la valutazione delle prove da parte delle corte territoriale ai fini della condanna rispetto a tutti i reati ascritti. Con l'ultimo motivo, infine, censura la quantificazione della pena per difetto assoluto di motivazione, atteso il contrasto fra dispositivo e motivazione, non superabile con la procedura di correzione di errore materiale, posto che il dispositivo letto in udienza aveva determinato il periodo di reclusione in sei anni e sei mesi mentre la motivazione in sei anni, senza distinguere le posizioni degli imputati. 2.3 I quattro motivi di ricorso di EN US IM coincidono con quelli proposti dall'IM, con riferimento: alla violazione dell'art. 3 bis cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame della persona offesa, la cui ritenuta inattendibilità, intrinseca ed estrinseca, era stata posta a base della sentenza di proscioglimento di primo grado, sottolineandosi le ragioni della illegittima dichiarazione di irreperibilità del AN;
all'obbligo di audizione dell'imputato prima di stabilirne la colpevolezza;
all'insufficienza argomentativa della sentenza di secondo grado;
al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, comune ai ricorrenti, è fondato ed assorbente rispetto alle altre questioni oggetto di impugnazione. 2. Il giudice di primo grado aveva fondato la pronuncia assolutoria sulla inattendibilità della persona offesa perché la versione dei fatti denunciati non solo non trovava conferma nelle dichiarazioni dei testi OL AN e AR ST - la cui deposizione è stata rinnovata in appello - ma era "del resto caratterizzata da numerose contraddizioni relative alla ricostruzione di quanto accaduto" (pag. 10 della sentenza del Tribunale di Pistoia). Per tale ragione, la corte territoriale - al fine di conformare l'overturning decisorio alla regola processuale secondo cui, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen.) - estese l'ambito istruttorio anche alla persona offesa, imponendone la citazione. 3 Il AN, tuttavia, non è stato risentito in appello, sul presupposto - non specificato in sentenza, ma rinvenibile dagli atti del processo, peraltro allegati ai ricorsi - della sua irreperibilità. La corte ha in ogni caso ritenuto che l'escussione di AD e AR riscontrassero la tesi del RO (soprattutto in merito alla violenza dell'estorsione oltre che all'episodio della rapina), così recuperando la valutazione di attendibilità estrinseca, negata dal tribunale sulla base della ritenuta mancata conferma da parte di detti testi della versione della vittima;
ha, inoltre, ritenuto "irrilevanti le discrasie tra il contenuto della querela e le dichiarazioni del AN...posto che trattasi di circostanze di contorno, inidonee, alla presenza di plurimi e ulteriori elementi di conferma, a far dubitare della attendibilità del AN" (pagine 11 e 12 della sentenza impugnata). Il giudice di secondo grado è pervenuto quindi non soltanto ad una diversa valutazione di attendibilità intrinseca del dichiarante ma anche ad una differente interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative acquisite, senza rinnovare la testimonianza della persona offesa, fulcro dell'impianto accusatorio, in palese violazione di principi più volte ribaditi dalla Corte. Si è anche di recente ribadito, infatti, che ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01). 3. Non rileva, ai fini dell'applicazione del principio in questione, che la corte territoriale abbia ritenuto impossibile l'assunzione in dibattimento, sui fatti di causa, di ES AN, dopo averne tentato la citazione a seguito di ricerche effettuate, apprendendo il trasferimento di costui all'estero. La sentenza impugnata non si confronta, infatti, con le regole ermeneutiche fissate dalle sezioni unite, secondo cui, nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione della concludenza delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla necessaria rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa - ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare - preclude il ribaltamento del 4 giudizio assolutorio "ex actis", fermo restando il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva alla nuova audizione, sia che la sottrazione all'esame non dipenda né dalla volontà di favorire l'imputato né da condotte illecite di terzi, essendo in tali casi legittimo fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni assunte (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267490 - 01). 3.1 È evidente, pertanto, che la sopravvenuta impossibilità di riascolto del dichiarante non può di per sé tradursi in una circostanza sfavorevole agli imputati e giustificarne la condanna oltre ogni ragionevole dubbio. La corte fiorentina non indica altresì se sussista una delle ipotesi che consenta, comunque, di utilizzare per il giudizio di colpevolezza il dichiarato del AN, così come acquisito in precedenza;
le emergenze processuale lasciano intendere, anzi, il contrario. Innanzitutto, le ricerche effettuate hanno consentito di accertare l'indirizzo di residenza del teste all'estero, in Thailandia, così come riferito dall'organo di polizia (nota dei Carabinieri della Stazione di Montecatini Terme del 18/03/2021), sì che, in considerazione anche degli strumenti di cooperazione internazionale previsti dall'ordinamento, non si riscontra una causa preclusiva alla nuova audizione, non senza evidenziare che l'irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, C., Rv. 282182 - 01). Inoltre, dal testo delle sentenze di merito non si rilevano elementi da cui dedurre che l'allontanamento del AN dall'Italia sia stato determinato dalla volontà di favorire uno o più degli imputati ovvero da pressioni illecite di terzi. 4. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio, alla stregua dei principi richiamati in precedenza. È appena il caso di evidenziare che l'annullamento della sentenza di condanna esclude, allo stato, la verifica della estinzione per prescrizione del reato di lesioni (i fatti risalgono al 2014, la sentenza di primo grado al 2015 mentre la pronuncia di appello è intervenuta dopo oltre sei anni), in quanto tale statuizione sarebbe più sfavorevole in caso di conferma dell'assoluzione.
PQM
5 Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso il 14/02/2023