Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/06/2002, n. 8988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8988 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
C.C. 65222 , E P N 6 8 O A I 9 5 I 1 Z . / R A 4 N / 0 898 8/02 A R - 6 PUBBLICA ITALIANA T T 2 B S . I U . R B . L G I P L E . NOME DEL POPOL ITA NO A R R D T L B A E A D D T A I E Oggetto S I 1 Proceso Frilufario T 3 N R E 1 N S E E Ricorso intr. SEZIONE TRIBUTARIA . I T S N A E A Procura ad litera M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13877/99 Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere 24495 Cron. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Ud. 28/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 65222 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da UFF DISTRETTUALE II DD CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
335 - ricorrente
contro
LO SI DECEDUTO, ora erede LO RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, difeso dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS, giusta mandato a margine;
controricorrente avversO la sentenza n. 420/97 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 15/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DI CARLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Ritenuto in fatto - che, con avviso di accertamento n. 344 del 7 di- cembre 1988, notificato il 12 dicembre 1988 a GI IA, quale socio della Colorificio IA S.r.l., l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Campobasso sulla base del maggior reddito d'impresa attribuito alla Società con l'avviso n.48 del 6 dicem- 2 bre 1988 notificatole in pari data, con il quale era stata, in particolare, accertata l'omessa contabilizza- zione di ricavi per £.122.942.000; e, quindi, della presunzione che il maggior reddito, corrispondente ai predetti maggiori ricavi, fosse stato distribuito ai soci rettificò la dichiarazione dei redditi del Giam- paolo, relativa al periodo d'imposta 1982 e presentata dallo stesso ai fini dell'applicazione dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r., accertando un maggior reddito imponibile di £.163.731.000, rispetto a quello dichiarato, ed ir- rogando, altresì le conseguenti sanzioni pecuniarie;
che, con ricorso del 9 febbraio 1989 alla Commis- sione tributaria di 1° grado di Campobasso, il Giampao- lo impugnò detto avviso, chiedendone el'annullamento deducendo, in particolare e tra l'altro, l'illegittimità della presunzione di distribuzione di utili aj soci, su cui si fondava la pretesa dell'Ufficio; che, in contraddittorio con l'Ufficio che in- stò, preliminarmente, per l'inammissibilità del ricor- SO, in ragione del fatto che la copia comunicatagli non recava la riproduzione a margine della procura ad litem conferita al difensore, contenuta nell'originale, e, quindi, era difforme da quest'ultimo; e, nel merito, per la reiezione del ricorso stesso la Commissione 3 adita, riunito il ricorso con altri proposti dagli al- tri soci della Società, con decisione n. 331/90 del 26 aprile 1990, accolse il ricorso;
che, a seguito di appello dell'Ufficio, cui resi- stette la Società, la Commissione tributaria regionale di Campobasso, con sentenza n.420/2/97 del 15 maggio 1998, respinse il gravame, confermando la decisone di primo grado;
che, in particolare, la Commissione ha così, te- stualmente, motivato: A)- "E' da rigettare l'eccezione sollevata dall'Ufficio cir l'inammissibilità del ri- corso per mancata attestazione concernente la rappre- sentanza, in quanto la legge non prescrive che anche il ricorso da inoltrare all'Ufficio Abba essere sotto- scritto, essendo sufficiente ad adempiere all'onere previsto dalla legge l'invio di una copia del ricorso, sicché l'Ufficio potrebbe solo lamentarsi della non conformità della copia all'originale ma non può dedurne la nullità per difetto di sottoscrizione". B) - "Nel me- rito, non si condivide il procedimento adottato dall'Ufficio e si ritiene che questo abbia adottato il- legittimamente criteri presuntivi che risultano generi- ci, inidonei (e privi di riscontri anche documentali) per dimostrare che i soci del Colorificio IA S.r.l. hanno tratto utili da maggiori redditi fuori bi- 4 lancio che l'appellante attribuisce alla Società"; che avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che resiste, con controricorso, GI IA. - Considerato in diritto 1 che, preliminarmente, il controricorrente eccepi- l'inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso sce sarebbe stato proposto nei confronti di IA Ser- gio, quale erede di IA SI, anziché in pro- prio, con la conseguenza che la notificazione del ri- corso medesimo sarebbe "nulla ed illogica", che l'eccezione è palesemente priva di fondamen- to: infatti, nonostante l'indicazione, nell'epigrafe del ricorso, quale controparte del Ministro delle Fi- nanze, di "IA SI (deceduto) e per lui Giam- paolo GI", dal contenuto dell'atto (laddove si af- ferma, alla pag.2: "Restava dunque pendente la sola controversia relativa alla posizione tributaria di IA GI") e dalla istanza e relazione della sua notificazione emerge inequivocabilmente che la par- te nei confronti della quale si è inteso proporre il ricorso per cassazione è soltanto GI IA;
che, con il primo motivo (con cui deduce: "Art. 360 n.3 c.p.c.: violazione e falsa interpretazione 5 degli artt. 15 e 22 del DPR n.636/72"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, riproponendo la eccezio- ne di inammissibilità del ricorso introduttivo del pre- sente giudizio, in quanto la copia notificata dello stesso non riprodurrebbe la procura ad litem conferita al difensore nell'originale, con conseguente difformità della copia stessa rispetto all'originale; che, con il secondo motivo, il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili, conseguenti ai ricavi non contabilizzati, ai soci di una Società, quale quella in questione, a ristretta base familiare;
che il primo motivo deve essere respinto, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 comma 2 del d. P.R. n. 546 del 1992 e 384 comma 2 cod. proc. civ., sulla base delle seguenti considerazioni: a)- la fatti- specie processuale sottoposta all'esame di questa Corte diversamente da quanto ritenuto dai Giudici a quibus (cfr., supra, Ritenuto in fatto, lett.A) - è caratte- rizzata dall'omessa riproduzione, nella copia del ri- corso introduttivo del presente giudizio di pertinenza dell'Ufficio, del testo della procura ad litem, confe- rita dalla Società al dr. Simone Feig, e contenuta, in- vece, a margine del solo originale del ricorso stesso;
6 -b) deve sottolinearsi, in punto di fatto, sia che, nell'epigrafe della copia di quest'ultimo, è contenuta la dicitura: "IA GI..... rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto dal Dott. Simone Feig presso il cui studio elettivamente domicilia...."; sia che la copia stessa risulta sotto- scritta da detto difensore;
c)- si tratta, perciò, di stabilire se la predetta, pacifica omissione integri un'ipotesi di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 17 comma 2 del d.P.R. n. 636 del 1972, come SO- stituito dall'art.8 del d.P.R. n.739 del 1981, applica- bile alla specie ratione temporis;
d)- l'art.17 cit. dopo aver stabilito, tra l'altro, che "il ricorso proposto mediante consegna o spedizione.... dell'originale alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario...." dispone che quest'ultimo, se la copia ad (comma 1) - esso assegnata O spedita è sostanzialmente difforme, può chiedere fino all'udienza di discussione che il ri- inammissibile" (comma 2); e) - corso sia dichiarato l'art. 30 del d. P. R. n. 636 del 1972 (come sost. dall'art. 17 del d. P. R. n. 739 del 1981 - dopo aver pre- visto l'esercizio, da parte del contribuente, della fa- coltà di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un "difensore tecnico", individuando le varie categorie 7 professionali a ciò legittimate (comma 3) - statuisce che "se l'incarico è conferito in un atto del processo, la firma è autenticata dallo stesso incaricato" (comma 4 primo periodo); e che "l'incarico può essere conferi- to oralmente e se ne dà atto a verbale" (comma 4 secon- do periodo); f) - d'altro canto, tra le ragioni di inam- missibilità del ricorso, prefigurate dall'art.15 del d. P. R. n. 636 del 1972 (come sost. dall'art. 6 del d. P. R. n. 739 del 1981), è prevista soltanto, in base al combi- nato disposto dei commi 3 ed 1 lett.f), l'omessa sotto- scrizione del ricorso da parte del procuratore alla li- te%; g) - pacifica la circostanza che anche la copia del ricorso introduttivo del presente giudizio risulta sot- toscritta dal procuratore ad litem, non può affermarsi, sulla base delle precedenti considerazioni, che la man- riproduzione, nella copia del ricorso destinato cata all'ufficio sottoscritta dal difensore, della procura ad litem integri una ragione di inammissibilità del ri- corso stesso: e ciò, sia perché, sul piano dei princi- pi, le disposizioni di legge che disciplinano le forme del processo - il cui rispetto è stabilito a pena di decadenza dal diritto alla tutela giurisdizionale o di inammissibilità dell'atto processuale di esercizio del diritto debbono, sia pure per implicito, prevedere un siffatto tipo di sanzione (cfr., ad es., Cass., a s.u. n.4191 del 1996); sia perché, in particolare, nel si- stema del rito tributario disciplinato dal d. P.R. n. 636 del 1972 e successive modificazioni, la copia del ri- corso introduttivo del giudizio tributario, priva sol- tanto della riproduzione della procura ad litem conte- nell'originale, ma recante l'indicazione dellanuta fonte del potere rappresentativo del difensore, non in- tegra l'ipotesi di “sostanziale difformità” della copia rispetto all'originale, tenuto conto che, con siffatta espressione, deve farsi riferimento al contenuto e cioè dell'originale del ricor- dell'atto-parametro, quale individuato dall'art.15 comma 1 del d. P. R. SO, n. 636 del 1972; sicché, con riferimento alla fattispe- cie, dovrebbe essere dichiarato inammissibile, per SO- stanziale difformità della copia rispetto all'originale, il ricorso introduttivo del giudizio tributario, la cui copia destinata all'ufficio risul- tasse sottoscritta soltanto dal procuratore alla lite, senza che dalla copia stessa emergesse in alcun modo la fonte del potere rappresentativo conferito dal contri- buente: e ciò, perché, in definitiva, da una copia sif- sarebbe possibile individuare ilfatta non ricorrente (cfr. combinato disposto dei commi 3 ed 1 lett.f dell'art. 15 cit.); mentre, allorquando, come nella spe- cie, la procura ad litem è contenuta nell'originale del 9 ricorso introduttivo, depositato presso la segreteria della commissione tributaria, la sussistenza del potere rappresentativo e dello jus postulandi in capo al di- fensore tecnico incaricato dal contribuente appare cer- ta e, comunque, verificabile dall'ufficio tributario;
che, invece, l'altro motivo del ricorso merita accoglimento per quanto di ragione: e ciò, perché la motivazione della sentenza impugnata è del tutto caren- te ed apodittica sul fondamento posto a base dell'avviso di accertamento impugnato: e cioè, sulla presunzione di distribuzione di utili (ricavi non con- tabilizzati) ai soci di società a ristretta (familiare) partecipazione;
che siffatto vizio di motivazione è talmente ra- dicale da inficiare in toto la sentenza impugnata e da determinare l'assorbimento di ogni altro profilo di censura dedotto;
- che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, in relazione al motivo accolto, e la relati- va causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise, la quale, previa eli- minazione del rilevato vizio di motivazione, provvederà a decidere il merito della controversia ed a regolare anche le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
10 Rigetta il primo motivo ed accoglie per quanto di ragione l'altro; cassa la sentenza impugnata in rela- zione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 28 gennaio 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente Salvatore Di Palma Bruno Saccucciз ишь (асчисз IL CANCELLIERE Arnaldo Casang 20 GIU. 2002 Oggi ALLIERE C Afluido Casanoay IL ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA