Sentenza 24 febbraio 1998
Massime • 3
In tema di omesso versamento di ritenute d'acconto la deroga al principio di ultrattività delle leggi penali tributarie, stabilita dall'art. 7 della legge 15 maggio 1991 n. 154, non ha luogo quando il fatto riguarda l'omesso versamento di ritenute effettivamente operate e risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti, perché tale fatto, quando l'importo superi i venticinque milioni costituisce delitto e non contravvenzione, punito con pena più grave di quanto previsto dal testo originario.
In materia di omesso versamento di ritenute d'acconto, l'art. 7 del D.L. 16 marzo 1991 n. 83, convertito con legge 15 maggio 1991 n. 154, ha disposto una deroga al principio di ultrattività delle leggi penali tributarie, fissato dall'art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n.4, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 3 del citato d.l. si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni pregresse, ai sensi dell'art. 2 c.p., sempre che per i periodi di imposta si provveda alla regolarizzazione ai sensi dell'art.8.
In materia di omesso versamento di ritenute d'acconto si individuano diverse fattispecie incriminatrici risultanti dal novellato art. 2 del D.L. 10 luglio 1982 n.429. Se la ritenuta non versata è certificata allora saranno integrati gli estremi del delitto, ricorrendo il limite minimo dei venticinque milioni, o la ritenuta non versata non è certificata e allora ricorreranno gli estremi del meno grave reato di cui al comma secondo dell'art. 2 del D.L. citato, indipendentemente dal fatto che il sostituto abbia o meno effettivamente operato la ritenuta.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di verbania sezione distaccata di domodossola sentenza n. 43/2011 - r.g. 57/2009Redazione · https://www.diritto.it/ · 1 settembre 2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 3.3.2009 ritualmente notificata la XXXXXXX Commerciale s.a.s. di *********** …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/1998, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 24.2.1998
1. Dott. GIAMMANCO Pietro Consigliere SENTENZA
2. " IO NN " N. 641
3. " SQ CL " REGISTRO GENERALE
4. " UA AT " N. 28464/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari in proc. c. AS UI n. a Trinitapoli il 26.8.1938;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 12 giugno 1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Pioletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vacca che ha concluso per A. Con Rinvio.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 12 giugno 1997 la Corte d'Appello di Bari ha confermato la decisione del G.I.P. presso il Tribunale di quella città del 20 novembre 1996, appellata dal Procuratore Generale della Corte, con la quale AS UI è stato prosciolto per definizione amministrativa dal reato di cui all'art. 2 del 10 luglio 1982 n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516 perché, nella sua qualità di sostituto di imposta, non versava all'Erario la somma di L. 48.798.000, differenza tra le ritenute operate e dichiarate nel mod. 770 per l'anno 1990 e quelle effettivamente versati;
acc. in Bari, il 9 agosto 1995.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte barese deducendo il vizio di risoluzione di legge in quanto non è configurabile la improcedibilità del reato perché le ritenute effettivamente operate e dichiarate nel modello 770, ma non versate, costituisce delitto. Motivi della decisione:
È noto che in materia di omesso versamento delle ritenute di acconto l'art. 2 d.l. n. 429/82 è stato integralmente sostituito dall'art. 3 d.l. 16 marzo 1991, n. 83 conv. con l. 15 maggio 1991 n.154, il cui art. 7 ha disposto una deroga al principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie, passato dall'art. 20 l.
7.1.29 n. 4, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni pregresse, ai sensi dell'art. 2, 2^ e 3^ co., c.p., sempre che per i periodi di imposta si provveda alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 8 (Cass. Sez. III, 5.3.92 n. 3854, Beneschi, Sez. III, 3 luglio 1992, n. 8529). Tant'è che la deroga non ha luogo quando il fatto non rientri nel 2^ co. del nuovo testo dell'art. 2, perché riguardi omesso versamento di ritenute effettivamente operate e risultanti dalle certificazioni rilasciate dai sostituti (nella specie: L. 41.237.000), perché, tale fatto, quando l'importo superi L. 25.000.000, è delitto, e non contravvenzione, peraltro più grave di quello previsto secondo l'originario testo (Cass. Sez. III, 17 gennaio 1994, n. 3134, Crociani, 198.60 1). Conviene brevemente precisare gli estremi delle fattispecie incriminatrici relative al sostituto di imposta risultanti dal novellato art. 2 del d.l. n. 429 del 1982. La prima ipotesi (co. 1^) riguarda la mancata presentazione della dichiarazione annuale quando le somme pagate sono superiori a cinquantamilioni di lire.
La seconda (art. 2, 2^ co.) riguarda l'omesso versamento delle ritenute dovute per legge relativamente alle somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo di imposta superiore a lire cinquantamilioni. E queste due ipotesi costituiscono contravvenzione. La terza invece prevede un delitto (3^ co.) per omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti per un ammontare complessivo superiori ai 25 milioni di lire per ciascun periodo di imposta;
se l'ammontare è inferiore a tale limite, ma superiore ai 10 milioni, ricorre una ipotesi contravvenzionale.
In sintesi: o la ritenuta non versata è certificata e allora saranno integrati gli estremi del delitto ricorrendo i detti limiti, o la ritenuta non versata non è certificata e allora ricorreranno gli estremi del meno grave reato di cui al secondo comma dell'art. 2 d.l. cit. indipendentemente dal fatto che il sostituto abbia o non effettivamente operato la ritenuta.
Nella specie non sussistevano attestazioni rilasciate ai sostituti di imposta integranti il delitto per il superamento della soglia di 25.000.000 di lire, ma si trattava di omesso versamento delle ritenute dichiarate nel modello 770 che, per costituire reato deve superare l'importo complessivo di L. 50.000.000, sicché correttamente, il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta definizione amministrativa. Infatti l'imputato ha regolarizzato in via amministrativa la sua posizione, nel rispetto dell'art. 8 l.154/91, operando così la deroga all'art. 20 l. n. 4 del 1929, ai sensi dell'art. 7 l. n. 154/91. Pertanto il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 1998