Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
D ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO Legge 1 dicembre 1981 n° 692 (Usi Civici) IN NOME I0 1 6 04 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP I MA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE USE Ch Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA - Presidente R.G.N. 10114/00 - Cron. 3701 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Rep. Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Ud.31/10/02 ---- Dott. Umberto GOLDONI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: NO TO nella qualità di proc.generale del padre --- --- NO IN fu AN, UL BE quale procuratore speciale dei Sigg.ri: NO AN, ---- NT, NO ON, elettivamente NO domiciliati in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo ----- dell'avvocato VINCENZO IANNONE, che li difendestudio --- SANDULLI, giusta unitamente all'avvocato ANTONIO delega in atti} - ricorrenti +
contro
COMUNE CAPACCIO, in persona del Sindaco p.t. PASQUALE2002 1415 NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, -1- difeso dagli avvocati FRANCESCO LANOCITA, MARIA ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;
J controricorrente avverso la sentenza n. 7/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1 'Avvocato LORIZIO Maria Athena, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto. + -2- Svolgimento del processc Con ricorso in data 12 maggio 1978, diretto al Commissario per la liquidazione degli usi civici cella Campania, AN C VI AR esponevano, tra l'altro: -che j.1 data 19 marzo 1882 1' agente demaniale Giuseppe Congedo, delegato dal Prefetto della Provincia quale regic commissario Liquidatore, aveva formato ur. ruolo di colcnie perpetue nel forza delle leggi all'epoca Comune di Capaccio, vigenti e che tra gli assegnatari delle aree vi era stato SC AV AL, al quale era stata attribuita la quota 11. 23 del terrenc demaniale denominato "Sterpina"; -che l'area in questione, poi perveruta in loro proprietà, era illegittimamente detenuta dal Comune di Capaccio;
sulla base di tali premesse i ricorrenti chiedevano che venissc riconosciuta la Coro qualità di proprietari, con condanna del Comune di Capaccio a rest ituire Lale terreno e a corrispondere in lcro favore tutti i canoni nel frattempo versati dal Corpo Forestale dello Stato, al quale il Cerren era stato concesSO in godimento dal Comune di Capaccio. 3 Quest'ultimo, costituitosi, resisteva alla domanda, che il Commissario rigettava con sentenza in data 2 ottobre 1998, in base alla considerazione che, trattandosi di terreni facenti parte del demanio universale comunale, _'eventuale occupazione da parte di coloni era del tutto precaria, alla strogua dell'art. 35 del decreto di IO ON del 3 dicembre 1808, confermato sul punto dalle Istruzioni del 1810, che avevano introdotto, come unica eccezione dal a quale sarebbe potuta derivare l'attribuzione del terreno demaniale in proprietà dei coloni, l'ipotesi che costoro avessero effettuato migliorie tali da potersi dire fixo vinctae (art. 29]. I.' agente demaniale, che aveva Cresso qualsiasi riferimento alla ravvisabilità nella specie 29. era, dell'eccezione contemplata nell'art. pertanto, incorso in nel predisporre il e rro re ruolo, che era state quindi formato in violazione della normativa esistente. Ne conseguiva la nullità provvedimento E dollo stesso atto didel approvazione regia, qualora 10 stesso fosse intervenuto. Perallro dagli atti emergeva 1'inesistenza di una siffatta approvazione, in quanto l'annotazione del segretario del Comune di Capaccio, apposta in calce al ruolo, richiamava il regio decreto del 26 novembre 1882, relativo alle conciliazioni di aree ricomprese nel solo demanio denominato "Licinella". VI AR C AN AR proponevano reclamo alla Corte di appello di Roma, che, con sentenza in data 24 marzo 2000, confermava la decisione di primo grado. rilevavano, giudici di secondo grado innanzitutto, che Fuori lucgo gli appellanti deducevaro che il Commissario era incorso nel vizio di ultrapetizione nel pronunciare 1'annullamento del ruolo predisposto dall'agente demaniale, nch richiesto dal Comune di Capaccio, e che comunque il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti di tutti i 117 coloni interessati al provvedimento in questione. L'esame compiuto dal Commissario in merito alla Validità del ruolo dci coloni predisposto era, infatti, I 650 dall'agente demaniale 51 necessario in quanto tale provvedimento era stato dedotlo dagli attori quale titolo dal quale sorgeva il diritto dagli Stessi vantato e contestato dal Comune di Capaccio, per cui la valutazione degli effetti del provvedimento costituiva un momento 5 essenziale ai fini del giudizio sulla qualitas soli attribuito al Commissario. La sonlonza impugnata, peraltro, 11011 aveva ennullato ruolo, né avrebbe potuto disporre in lal senso, difettando il relativo potere in capo al Mā зі era limitata 3 rilevarne laCommissario, nullità al fine di farne dorivare resistenza di on valido atto idoneo a rasformare in allodiale un bene in origine sicuramente ricompreso, non essendo la circostanza contestata tra le parti, nol deracio civico universale. infondatezza delia eccezione di ife to d_ integrità del contraddittorio ora, poi, evidente se crasi considerava che oggetto della controversia la sola quota Π. 23 ricompresa nel demanio denominato "Sterpina", od assegnata a dante causa degli allori, per cui gli assegnatari di altre aree non potevano rivestire la qualità di sconsorzi necessari. Nel merito giudici di secondo grado rilevavano che infondatamente gli appellant deducevano che, avendo il segretario Comunale espressamente verbale di formazione del annotato, in calco al rucio, che 0850 era 1.1approvalo Con regio st a to decrolo del 26/11/1882, pervenuto in copia nel 6 giorno 2/2/1883", ипа tale attestazione avrebbe superata solo mediante la potuto esscro di una querela di falso. Nella proposizione fattispecie, infatti, non si trattava di accertare la falsità di un'attestazione del pubblico ufficiale, ma di valutarne l'oggettiva esattezza in termini di inviduazione del provvedimento, oggetto del decreto di approvazione. Ugualmente infondata era la affermazione che 1 verbale in questione concernova la avvenuta conciliazione tra il Comune di Capaccio ed i 117 coloni di vari demani, tra i quali erano ricompresi sia quello denominato "Licinella" che l'area nota come "Sterpina", per cui гол vi era, quanto all'oggetto della regia approvazione, la divergenza posta dal Commissario E base del a ritenuta inesistenza dell'approvazione da parte del sovrano. 5 Dallo stesso verbale del 13 marzo 1882 risultava che l'attività dell'agente demaniale si era in separati ed autonomi concretizzata risalenti а date diverse e provvedimenti, caratterizzati da una differen e natura. Da un Lato, infatti, erano stati compilati, in varie date, i verbali delle conciliazioni сог gli occupanti di alcuni terreni demaniali, tra i quali 7 era ricompressa l'area "denominata "Licinella", па FLOS l'area denominate "Storpina", successivamente omologate con ordinanza in data 16 ottobre 1882 dal Prfetto di Salerno. Dall'altro, in relazione all'area denominata "Sterpina" e ad altre, era stato formato, 11 13 marzo 1882, il ruclo delle 23, colonie perpetue, che comprendeva la quota n. assegnata a SC AV AL. Il decreto reale in data 26 novembre 1882, che, secondo l'annotazione del segretario comunale, aveva approvato il verbale di formazione del ruolo, faceva invece riferimento alle sole conciliazioni e all'ordinanza prefett izia, 19 quali, пол comprendevano il provvedimento del 13 marzo 1882, in relaione al quale, pertanto, doveva ritenersi che non era mai intevenuta 1'approvazione regia, dalla quale soltanto sarebbe conseguita la modifica . 5 della qualitas soli. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, VI AR, nella qualità di procuratore speciale di AN AR fu AN, e AL AN, nella qualità di procuratore speciale di AN AR, MA AR, ON AR, NA AR, NT AR e AN AR fu VI. Resiste con controricorso il Comune di Capaccio. Motivi della decisionc Il ricorso è inammissibile. Le procure rilasciate rilasite in Pyure di VI AR da AN AR, nonché in favore di AL AN da AN AR, MA ON AR, a prescindere dalla loroAR validità, per essere stati conferiti al procuratore poteri di rappresentanza solo processuale @ non anche sostanziale, SONO di data anteriore alla sentenza impugnata. La procura rilasciata in favore di AL NT AReAN da NA AR, ER AN AR fu VI è di data posteriore ma, a prescindere dallaalla sentenza impugnata, sua validità, per essere stati conferiti al procuratore poteri rappresentanza solo processuale e non anche sostanziale, è assolutamente generica, facendosi in essa riferimento alla continuazione della causa promossa noi confronti del Comune di Capaccio, senza una specifica menzione della sentenza della Corte di appello di Roma da impugnare con ricorso per cassazione. I soccombenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano 9 como de dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile 1.- Ta Corte condanna i ricorrenal al pagamento delle spese dol 18,00 giudizio di cassazione, che liquida in € oltre 2.000,00 por onorari. 6 RoTa 31 ottobre 2002 9 2 Alert TubТове ! Howeve IL CANCELLIERE C Pavio Talarico DEPOSITAŢO IN CANCELLERIA - 4 FEB. 2003 Roma ILCANCELLIERE C1 10