Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al diritto all'indennizzo il comportamento del proprietario di una cantina, dove veniva rinvenuto della sostanza stupefacente, che consenta ad altri di utilizzare la cantina, pur essendo consapevole trattarsi di persona dedita allo spaccio di droga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2009, n. 11797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11797 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 26/02/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 517
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 009274/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HE HO NT AL, N. IL 11/11/1973;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPANATO GRAZIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
HE HO NT AL, imputata del reato di concorso in detenzione di 354 grammi circa di eroina, veniva sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere dal 6 all'11/4/2006 e quindi da tale data agli arresti domiciliari sino al 13.10.2006, venendo successivamente assolta per non avere commesso il fatto a sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. con sentenza in data 10.5.2007, divenuta definitiva in data 25.7.2007.
In data 3.10.2007 la HE presentava alla Corte d'Appello di Trento istanza di riconoscimento di equa riparazione, che veniva respinta in quanto il giudice della riparazione ravvisava nella condotta tenuta dall'interessata, che aveva dato ospitalità allo spacciatore recidivo AB ED LÌ ed avere messo a disposizione del medesimo la propria cantina ove era stata rinvenuta la droga e del denaro.
Avverso questo provvedimento la HE, a mezzo il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere tenuto conto che l'appartamento in cui abitava era nella disponibilità comune con la cugina AM UT, intestataria del contratto di locazione, della ricevuta della Western Union di Euro 5330,00, nonché proprietaria del denaro trovato nell'appartamento e sequestrato;
cugina che stranamente non era stata sottoposta ad alcuna misura. Illogico, a suo avviso, era anche avere ritenuto che all'AB sia stata data la disponibilità incondizionata della cantina, pertinenza dell'appartamento. Al contrario gli era stato consentito solo di riporre la sua bicicletta ed il motorino.
Inoltre non si poteva ritenere imprudente avere tenuto in casa il denaro guadagnato in lavori saltuari, ne' si poteva ravvisare il nesso di causa tra tale condotta e l'arresto: questo era avvenuto non per quanto trovato in cantina perché l'AB aveva subito e sempre dichiarato che si trattava di droga di cui le donne non sapevano niente, ma - in sostanza - perché in casa era stato trovato un chilogrammo di sostanza in polvere che era stata sospettata essere droga o sostanza da taglio, mentre si appurò che si trattava di un cereale in polvere portato dalla Tunisia.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato una memoria fuori termine, che non può essere presa in considerazione nemmeno sotto il profilo della costituzione e delle spese.
Le censure contenute nei motivi di ricorso sono infondate. Non è significativo che l'AB abbia avuto in modo limitato o meno la disponibilità della cantina, perché trattandosi di un noto spacciatore, ben conosciuto dalla ricorrente, anche un uso limitato poteva indurlo a tenere a propria disposizione della sostanza stupefacente, conferendo l'apparenza del concorso nel reato. Tanto più che nell'appartamento vi erano anche effetti personali del predetto personaggio e del denaro di non accertata provenienza. Anche se l'AB aveva dichiarato che la HE era all'oscuro di quanto depositato nella cantina, certamente questa asserzione non poteva essere convincente perché gli indizi a carico della predetta erano consistenti.
Pertanto non può considerarsi illogico e carente di motivazione il riconoscimento della colpa grave nella condotta tenuta dalla HE, posto che il giudizio sulla medesima va effettuato ex ante e che i fatti di cui innanzi non sono stati nella loro materialità esclusi dal giudice penale.
Correttamente, dunque, la Corte d'appello di Trento ha definito grandemente imprudente tale comportamento ed ha ravvisato il nesso eziologico tra il medesimo e l'adozione della misura cautelare. La infondatezza delle censure esaminate comporta il rigetto del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009