CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 13131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13131 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN RG nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 5 novembre 2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MI UO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Pasquale Foti, anche quale sostituto processuale dell’avv. IM ES, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13131 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto RG AN responsabile del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per aver partecipato, dagli anni 2010-2011 al 15 luglio 2021, all’associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta e, in particolare, al clan OL, operante nei territori di Reggio Calabria e Oppido Mamertino. 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di sei motivi d’impugnazione, tutti formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. 2.1. I primi due attengono alla tenuta logica del percorso argomentativo della sentenza impugnata e deducono che il relativo tessuto motivazionale si sostanzierebbe in poche e assertive affermazioni, inidonee, a fronte delle specifiche censure sollevate dalla difesa, a dar conto non solo della ritenuta partecipazione dell’imputato all’ipotizzato sodalizio mafioso (il clan OL), ma anche della sua stessa esistenza, desunta, sostiene la difesa, da pronunce giudiziarie risalenti e prive di ogni riferimento alla posizione del ricorrente. 2.2. Il terzo, il quarto ed il quinto, attengono, specificamente, alla valenza probatoria dei singoli elementi indiziari. La Corte territoriale, sostiene la difesa, da un canto, avrebbe radicalmente omesso di valutare gli esiti assolutori del parallelo giudizio - celebrato nelle forme del giudizio abbreviato - nei confronti dei coimputati, dall’altro non avrebbe considerato né la natura pacificamente indiretta delle dichiarazioni dei collaboratori (tutte riconducibili ad un’unica fonte, BA LL, altro imputato), peraltro privi di concreti riscontri esterni e utili ai soli fini della ricostruzione dell’omicidio, né l’estraneità dello AN rispetto alla pur esistente finalità mafiosa che ha caratterizzato l’omicidio AL (principale elemento probatorio valorizzato dalla Corte), né, in ultimo, l’equivocità delle conversazioni intercettate in carcere tra lo AN e i familiari: la circostanza relativa alla sistemazione del letto non è espressione di fama criminale, ma uso diffuso nelle strutture carcerarie e la richiesta di far recapitare dolci ad altro detenuto è un semplice gesto amicale tra detenuti. 2.5. Il sesto attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse, sostiene la difesa, sulla base di una illogica e generica asserzione di gravità, contraddittoria rispetto alla concreta dosimetria della pena (dove, al contrario, si è - implicitamente - dato atto di una limitata offensività della condotta posta in essere). 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va opportunamente premesso che, all'interno della struttura associativa, la condotta di partecipazione si sostanzia nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali); e ciò anche se l'attività sia stata di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105), purché idonea, in un’associazione di tipo mafioso, a manifestare, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, la messa a disposizione del partecipe in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Una condotta tipica, quindi, che, seppur dovendo essere intesa nei termini di una partecipazione fattiva, non deve necessariamente possedere - di per sé – un’elevata carica di apporto causale, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve semplicemente porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi - in modo riconoscibile e non puramente teorico - con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione o al rafforzamento della struttura associativa (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328). E, in questi termini, sotto il profilo probatorio, elemento indiziante di sicura rilevanza è la partecipazione ad attività delittuosa coerente con il piano associativo, laddove, a prescindere dalla durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, ricorrano, alla luce della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati e delle modalità della loro esecuzione, elementi dimostrativi del tipo di criminalità (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435). 3. Ciò considerato, la sentenza impugnata ha dedotto l'esistenza del sodalizio alla luce di alcuni pronunciamenti irrevocabili (richiamati in termini di Olimpia I, Epicentro e Meta), fondanti la conclamata e storica operatività - nel territorio di Catona - della OS OL, e la prova della partecipazione dello AN dalle deposizioni di alcuni collaboratori di giustizia, in uno alle conversazioni intercettate in carcere (fra lo AN e i suoi familiari) e, soprattutto, all’accertato coinvolgimento dell'imputato nell'omicidio AL. 4 3.1. Questa Corte non può, né vuole sindacare la valutazione del compendio probatorio richiamato (attività com’è noto, riservata ai giudici del merito): la cognizione riservata a questa Corte è limitata al complesso argomentativo offerto nel provvedimento impugnato (nel suo rapporto con la decisione assunta), del quale la Corte stessa è chiamata verificare solo l’effettività (l’idoneità a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), la non manifesta illogicità (l’esistenza di argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), la non contraddittorietà (la presenza di insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute) e la logica compatibilità con gli altri atti del processo, dotati di un’autonoma forza esplicativa. Ma è proprio in questi termini che emerge il vulnus del tessuto motivazionale offerto dalla Corte territoriale a sostegno della sua decisione. L’obbligo di motivazione indicato al comma 3 dell’art. 125 cod. proc. pen. (e sanzionato a pena di nullità), infatti, impone al giudice di illustrare le ragioni che giustificano la sua decisione, attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico seguito;
un obbligo che si intende violato non solo in caso di mancanza grafica o di sentenza illeggibile, ma anche ove il tessuto argomentativo si risolva nella mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di riferimento (senza alcuna personalizzazione da parte del giudice) o del materiale probatorio acquisito (apoditticamente definito come “autoevidente”, senza alcuna argomentazione valutativa di esso) o, come nell’ipotesi prospettata dalla difesa, della motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi d’impugnazione, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, omettendo ogni vaglio critico delle risultanze istruttorie necessarie a superare le censure prospettate. Benché il giudice del gravame di merito non sia obbligato a confutare puntualmente tutte le argomentazioni difensive, permane nondimeno l’esigenza che egli espliciti, con motivazione logica e congrua, l’iter argomentativo seguito, anche attraverso un apprezzamento unitario delle deduzioni svolte, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Sicché, si prospetta un difetto di motivazione, quale status patologico posto a presidio del devolutum e rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, laddove queste abbiano potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni (Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Rv. 244763). 5 3.2. Ebbene, la difesa, per come si è detto, aveva devoluto alla cognizione del giudice di appello la questione afferente all’esistenza del ritenuto sodalizio criminale, il clan OL, e quella relativa alla partecipazione dello AN, in considerazione della risalenza delle pronunce giudiziarie indicate dalla Corte (prive di ogni riferimento alla posizione del ricorrente), degli esiti assolutori del parallelo giudizio celebrato nelle forme del giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati, della natura pacificamente indiretta delle dichiarazioni dei collaboratori (tutte, peraltro, riconducibili ad un’unica fonte e privi di concreti riscontri esterni), della estraneità dello AN rispetto alla pur esistente finalità mafiosa che ha caratterizzato l’omicidio AL (principale elemento probatorio valorizzato dalla Corte) e, in ultimo, dell’equivocità delle conversazioni intercettate in carcere tra lo AN e i familiari. Prescindendo dall’accertamento dell’esistenza del sodalizio di riferimento (la OS OL), da ritenersi accertata alla luce dei plurimi pronunciamenti ormai divenuti definitivi, ciò che rileva è la radicale mancanza di motivazione in ordine alle plurime questioni devolute dalla difesa quanto alla ritenuta partecipazione dello AN. Nulla si dice, infatti, in ordine all’assoluzione intervenuta con riferimento alla posizione dei coimputati nel parallelo giudizio celebrato con rito abbreviato (fondata proprio su una simmetrica valutazione dei medesimi elementi probatori valorizzati nella sentenza impugnata); nulla si dice in ordine alla natura delle dichiarazioni rese dai collaboratori e, soprattutto, nulla si argomenta in ordine alla rilevanza della partecipazione ad un omicidio che, pur avendo chiara e pacifica matrice mafiosa, ha trovato la sua genesi e la sua logica spiegazione in un contesto differente rispetto al sodalizio rispetto al quale si assume la partecipazione dello AN. E si tratta, all’evidenza, di profili logicamente rilevanti perché aventi potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni. Sotto il primo profilo, la difesa aveva prodotto la sentenza n. 2523 del 31 ottobre 2024, con la quale la prima sezione penale della stessa Corte d’appello di Reggio Calabria, riformando - con riferimento alla posizione di PO DA e EP MA - l’originaria condanna pronunciata in primo grado (confermata, invece, nei suoi esiti assolutori, con riferimento alla posizione di LU MA) e rilevando come, in concreto, l'unico elemento a carico fosse rappresentato dalla partecipazione alle riunioni che avevano preceduto l'omicidio AL, aveva dato atto della sostanziale assenza di elementi probatori idonei a sostanziare la ritenuta partecipazione alla OS criminale dei predetti coimputati. Le dichiarazioni rese dai collaboratori, per come ricostruite in entrambe le sentenza di merito, con riferimento alla ritenuta partecipazione dello AN, sono generiche, de relato e, in parte, prive di autonomia: VA EL ha riferito in merito ad una riunione (alla quale ha partecipato, tra gli altri, anche il ricorrente) 6 tenutasi a Oppido Mamertina e finalizzata alla deliberazione dell'omicidio del AL;
NI BO ha riferito che tale AN (non meglio identificato) gli fu nominato dal LL come un soggetto coinvolto in un omicidio;
RI IN ha individuato come organizzatori dell'omicidio AT LL, genero di OL CE, IN PI, ME CI, PO DA e, appunto, RG AN, identificato come un soggetto che gestiva un negozio di mangimi a Gallico indicato come affiliato ai OL;
EG IA ha, concordemente, riferito della sua appartenenza ai OL, riferendo di essere stato coinvolto nell'omicidio AL dal LL che, a sua volta, era stato contattato dallo AN;
LA Figliuzzi riferisce in merito a tale RG del consorzio (identificato, nel fascicolo fotografico, nello AN) come un soggetto che aveva partecipato ad alcuni incontri preparatori all’omicidio. Residua la partecipazione all’omicidio AL e il contenuto delle conversazioni intercettate in carcere tra lo AN e i suoi familiari. Ebbene, è pur vero che la partecipazione a riunioni che, per gli argomenti trattati, non possono che essere riservate ai soli sodali, è - in sé - fortemente evocativa dell’intraneità di coloro che ad esse hanno presenziato;
ed è del pari vero che la deliberazione di quella sentenza di morte (l’omicidio AL) presupponeva l'analisi degli eventi e delle cause che l'avevano preceduta, e la messa a punto della reazione e l'individuazione dell'obiettivo ed implicava la necessità di essere messi al corrente di precise dinamiche egemoniche, degli organigrammi delle cosche contrapposte, dei luoghi in cui tali decisioni sarebbero state prese e dell'identità di coloro che vi avrebbero partecipato, di un patrimonio conoscitivo che, in buona sostanza, poteva essere condiviso e discusso solo fra associati di comprovata fedeltà (in questi termini la sentenza impugnata). Ma, anche a voler ritenere il concorso in un omicidio di 'ndrangheta, per la sua significativa valenza strategica (in quanto scaturita all’interno di precise dinamiche 'ndranghetiste) non un mero indizio, ma un’autonoma prova di partecipazione mafiosa, si sarebbe dovuto dar conto di come la causale dell'omicidio (e la connessa partecipazione alla fase organizzativa), propria della OS ON, abbia forza inferenziale rispetto all’accertamento della partecipazione dello AN ad altro sodalizio (benché al primo federato). L’omicidio AL, infatti, per come ricostruito nelle sentenza di merito, era finalizzato a vendicare l’uccisione di ME RI (legato ai ON) e a riconquistare il territorio di Gallico (originariamente controllato, appunto, da quest’ultimo); sicché si sarebbe dovuto dar conto di come la (pacifica) partecipazione dello AN all’organizzazione dell’omicidio, in assenza di legami di parentela con il RI e alla luce della estraneità della OS OL rispetto alle predette dinamiche, possa in qualche modo essere significativa dell’intraneità dello AN non già alla OS ON 7 (all’interno della quale l’omicidio è maturato), ma ad altro e differente sodalizio (la OS OL). E ciò, peraltro, senza considerare che gli altri imputati, in ipotesi intranei proprio alla OS ON, sono stati assolti sulla (già evidenziata) insufficienza del medesimo impianto probatorio. E, alla luce di tali evidenziate carenze argomentative, nulla aggiungono i contenuti delle conversazioni intercettate. Se, infatti, il concorso nell’omicidio AL, in assenza di una logica integrazione dei vuoti motivazionali in precedenza evidenziati, non è elemento probatorio sufficiente per sostanziare la ritenuta partecipazione, ancor meno le conversazioni intrattenute con i familiari, ricavandosi, da esse, solo: a) una conoscenza personale dello AN con MI RU - con il quale il primo aveva avuto un periodo di detenzione comune - e la richiesta ai familiari di effettuare una consegna in suo favore;
b) il ruolo di predominio assunto dallo AN all’interno della struttura carceraria;
c) la paura che altri detenuti potessero pensare ad un suo percorso di collaborazione (per via di alcune chiamate avvenute nel giorno di domenica). Tutti elementi logicamente insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza, in quanto privi di valenza inferenziale rispetto al thema probandum (rappresentato, per come si è detto, dall’accertamento di una concreta e fattiva messa a disposizione in favore del sodalizio) ed al massimo significativi di una mera vicinanza al mondo criminale. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. 5. L’accoglimento dei motivi afferenti al profilo della responsabilità assorbe ogni questione relativa al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. Così deciso il 2 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MI UO AZ SA NA LI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MI UO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Pasquale Foti, anche quale sostituto processuale dell’avv. IM ES, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13131 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto RG AN responsabile del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per aver partecipato, dagli anni 2010-2011 al 15 luglio 2021, all’associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta e, in particolare, al clan OL, operante nei territori di Reggio Calabria e Oppido Mamertino. 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di sei motivi d’impugnazione, tutti formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. 2.1. I primi due attengono alla tenuta logica del percorso argomentativo della sentenza impugnata e deducono che il relativo tessuto motivazionale si sostanzierebbe in poche e assertive affermazioni, inidonee, a fronte delle specifiche censure sollevate dalla difesa, a dar conto non solo della ritenuta partecipazione dell’imputato all’ipotizzato sodalizio mafioso (il clan OL), ma anche della sua stessa esistenza, desunta, sostiene la difesa, da pronunce giudiziarie risalenti e prive di ogni riferimento alla posizione del ricorrente. 2.2. Il terzo, il quarto ed il quinto, attengono, specificamente, alla valenza probatoria dei singoli elementi indiziari. La Corte territoriale, sostiene la difesa, da un canto, avrebbe radicalmente omesso di valutare gli esiti assolutori del parallelo giudizio - celebrato nelle forme del giudizio abbreviato - nei confronti dei coimputati, dall’altro non avrebbe considerato né la natura pacificamente indiretta delle dichiarazioni dei collaboratori (tutte riconducibili ad un’unica fonte, BA LL, altro imputato), peraltro privi di concreti riscontri esterni e utili ai soli fini della ricostruzione dell’omicidio, né l’estraneità dello AN rispetto alla pur esistente finalità mafiosa che ha caratterizzato l’omicidio AL (principale elemento probatorio valorizzato dalla Corte), né, in ultimo, l’equivocità delle conversazioni intercettate in carcere tra lo AN e i familiari: la circostanza relativa alla sistemazione del letto non è espressione di fama criminale, ma uso diffuso nelle strutture carcerarie e la richiesta di far recapitare dolci ad altro detenuto è un semplice gesto amicale tra detenuti. 2.5. Il sesto attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse, sostiene la difesa, sulla base di una illogica e generica asserzione di gravità, contraddittoria rispetto alla concreta dosimetria della pena (dove, al contrario, si è - implicitamente - dato atto di una limitata offensività della condotta posta in essere). 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va opportunamente premesso che, all'interno della struttura associativa, la condotta di partecipazione si sostanzia nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali); e ciò anche se l'attività sia stata di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105), purché idonea, in un’associazione di tipo mafioso, a manifestare, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, la messa a disposizione del partecipe in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Una condotta tipica, quindi, che, seppur dovendo essere intesa nei termini di una partecipazione fattiva, non deve necessariamente possedere - di per sé – un’elevata carica di apporto causale, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve semplicemente porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi - in modo riconoscibile e non puramente teorico - con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione o al rafforzamento della struttura associativa (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328). E, in questi termini, sotto il profilo probatorio, elemento indiziante di sicura rilevanza è la partecipazione ad attività delittuosa coerente con il piano associativo, laddove, a prescindere dalla durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, ricorrano, alla luce della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati e delle modalità della loro esecuzione, elementi dimostrativi del tipo di criminalità (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435). 3. Ciò considerato, la sentenza impugnata ha dedotto l'esistenza del sodalizio alla luce di alcuni pronunciamenti irrevocabili (richiamati in termini di Olimpia I, Epicentro e Meta), fondanti la conclamata e storica operatività - nel territorio di Catona - della OS OL, e la prova della partecipazione dello AN dalle deposizioni di alcuni collaboratori di giustizia, in uno alle conversazioni intercettate in carcere (fra lo AN e i suoi familiari) e, soprattutto, all’accertato coinvolgimento dell'imputato nell'omicidio AL. 4 3.1. Questa Corte non può, né vuole sindacare la valutazione del compendio probatorio richiamato (attività com’è noto, riservata ai giudici del merito): la cognizione riservata a questa Corte è limitata al complesso argomentativo offerto nel provvedimento impugnato (nel suo rapporto con la decisione assunta), del quale la Corte stessa è chiamata verificare solo l’effettività (l’idoneità a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), la non manifesta illogicità (l’esistenza di argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), la non contraddittorietà (la presenza di insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute) e la logica compatibilità con gli altri atti del processo, dotati di un’autonoma forza esplicativa. Ma è proprio in questi termini che emerge il vulnus del tessuto motivazionale offerto dalla Corte territoriale a sostegno della sua decisione. L’obbligo di motivazione indicato al comma 3 dell’art. 125 cod. proc. pen. (e sanzionato a pena di nullità), infatti, impone al giudice di illustrare le ragioni che giustificano la sua decisione, attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico seguito;
un obbligo che si intende violato non solo in caso di mancanza grafica o di sentenza illeggibile, ma anche ove il tessuto argomentativo si risolva nella mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di riferimento (senza alcuna personalizzazione da parte del giudice) o del materiale probatorio acquisito (apoditticamente definito come “autoevidente”, senza alcuna argomentazione valutativa di esso) o, come nell’ipotesi prospettata dalla difesa, della motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi d’impugnazione, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, omettendo ogni vaglio critico delle risultanze istruttorie necessarie a superare le censure prospettate. Benché il giudice del gravame di merito non sia obbligato a confutare puntualmente tutte le argomentazioni difensive, permane nondimeno l’esigenza che egli espliciti, con motivazione logica e congrua, l’iter argomentativo seguito, anche attraverso un apprezzamento unitario delle deduzioni svolte, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Sicché, si prospetta un difetto di motivazione, quale status patologico posto a presidio del devolutum e rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, laddove queste abbiano potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni (Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Rv. 244763). 5 3.2. Ebbene, la difesa, per come si è detto, aveva devoluto alla cognizione del giudice di appello la questione afferente all’esistenza del ritenuto sodalizio criminale, il clan OL, e quella relativa alla partecipazione dello AN, in considerazione della risalenza delle pronunce giudiziarie indicate dalla Corte (prive di ogni riferimento alla posizione del ricorrente), degli esiti assolutori del parallelo giudizio celebrato nelle forme del giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati, della natura pacificamente indiretta delle dichiarazioni dei collaboratori (tutte, peraltro, riconducibili ad un’unica fonte e privi di concreti riscontri esterni), della estraneità dello AN rispetto alla pur esistente finalità mafiosa che ha caratterizzato l’omicidio AL (principale elemento probatorio valorizzato dalla Corte) e, in ultimo, dell’equivocità delle conversazioni intercettate in carcere tra lo AN e i familiari. Prescindendo dall’accertamento dell’esistenza del sodalizio di riferimento (la OS OL), da ritenersi accertata alla luce dei plurimi pronunciamenti ormai divenuti definitivi, ciò che rileva è la radicale mancanza di motivazione in ordine alle plurime questioni devolute dalla difesa quanto alla ritenuta partecipazione dello AN. Nulla si dice, infatti, in ordine all’assoluzione intervenuta con riferimento alla posizione dei coimputati nel parallelo giudizio celebrato con rito abbreviato (fondata proprio su una simmetrica valutazione dei medesimi elementi probatori valorizzati nella sentenza impugnata); nulla si dice in ordine alla natura delle dichiarazioni rese dai collaboratori e, soprattutto, nulla si argomenta in ordine alla rilevanza della partecipazione ad un omicidio che, pur avendo chiara e pacifica matrice mafiosa, ha trovato la sua genesi e la sua logica spiegazione in un contesto differente rispetto al sodalizio rispetto al quale si assume la partecipazione dello AN. E si tratta, all’evidenza, di profili logicamente rilevanti perché aventi potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni. Sotto il primo profilo, la difesa aveva prodotto la sentenza n. 2523 del 31 ottobre 2024, con la quale la prima sezione penale della stessa Corte d’appello di Reggio Calabria, riformando - con riferimento alla posizione di PO DA e EP MA - l’originaria condanna pronunciata in primo grado (confermata, invece, nei suoi esiti assolutori, con riferimento alla posizione di LU MA) e rilevando come, in concreto, l'unico elemento a carico fosse rappresentato dalla partecipazione alle riunioni che avevano preceduto l'omicidio AL, aveva dato atto della sostanziale assenza di elementi probatori idonei a sostanziare la ritenuta partecipazione alla OS criminale dei predetti coimputati. Le dichiarazioni rese dai collaboratori, per come ricostruite in entrambe le sentenza di merito, con riferimento alla ritenuta partecipazione dello AN, sono generiche, de relato e, in parte, prive di autonomia: VA EL ha riferito in merito ad una riunione (alla quale ha partecipato, tra gli altri, anche il ricorrente) 6 tenutasi a Oppido Mamertina e finalizzata alla deliberazione dell'omicidio del AL;
NI BO ha riferito che tale AN (non meglio identificato) gli fu nominato dal LL come un soggetto coinvolto in un omicidio;
RI IN ha individuato come organizzatori dell'omicidio AT LL, genero di OL CE, IN PI, ME CI, PO DA e, appunto, RG AN, identificato come un soggetto che gestiva un negozio di mangimi a Gallico indicato come affiliato ai OL;
EG IA ha, concordemente, riferito della sua appartenenza ai OL, riferendo di essere stato coinvolto nell'omicidio AL dal LL che, a sua volta, era stato contattato dallo AN;
LA Figliuzzi riferisce in merito a tale RG del consorzio (identificato, nel fascicolo fotografico, nello AN) come un soggetto che aveva partecipato ad alcuni incontri preparatori all’omicidio. Residua la partecipazione all’omicidio AL e il contenuto delle conversazioni intercettate in carcere tra lo AN e i suoi familiari. Ebbene, è pur vero che la partecipazione a riunioni che, per gli argomenti trattati, non possono che essere riservate ai soli sodali, è - in sé - fortemente evocativa dell’intraneità di coloro che ad esse hanno presenziato;
ed è del pari vero che la deliberazione di quella sentenza di morte (l’omicidio AL) presupponeva l'analisi degli eventi e delle cause che l'avevano preceduta, e la messa a punto della reazione e l'individuazione dell'obiettivo ed implicava la necessità di essere messi al corrente di precise dinamiche egemoniche, degli organigrammi delle cosche contrapposte, dei luoghi in cui tali decisioni sarebbero state prese e dell'identità di coloro che vi avrebbero partecipato, di un patrimonio conoscitivo che, in buona sostanza, poteva essere condiviso e discusso solo fra associati di comprovata fedeltà (in questi termini la sentenza impugnata). Ma, anche a voler ritenere il concorso in un omicidio di 'ndrangheta, per la sua significativa valenza strategica (in quanto scaturita all’interno di precise dinamiche 'ndranghetiste) non un mero indizio, ma un’autonoma prova di partecipazione mafiosa, si sarebbe dovuto dar conto di come la causale dell'omicidio (e la connessa partecipazione alla fase organizzativa), propria della OS ON, abbia forza inferenziale rispetto all’accertamento della partecipazione dello AN ad altro sodalizio (benché al primo federato). L’omicidio AL, infatti, per come ricostruito nelle sentenza di merito, era finalizzato a vendicare l’uccisione di ME RI (legato ai ON) e a riconquistare il territorio di Gallico (originariamente controllato, appunto, da quest’ultimo); sicché si sarebbe dovuto dar conto di come la (pacifica) partecipazione dello AN all’organizzazione dell’omicidio, in assenza di legami di parentela con il RI e alla luce della estraneità della OS OL rispetto alle predette dinamiche, possa in qualche modo essere significativa dell’intraneità dello AN non già alla OS ON 7 (all’interno della quale l’omicidio è maturato), ma ad altro e differente sodalizio (la OS OL). E ciò, peraltro, senza considerare che gli altri imputati, in ipotesi intranei proprio alla OS ON, sono stati assolti sulla (già evidenziata) insufficienza del medesimo impianto probatorio. E, alla luce di tali evidenziate carenze argomentative, nulla aggiungono i contenuti delle conversazioni intercettate. Se, infatti, il concorso nell’omicidio AL, in assenza di una logica integrazione dei vuoti motivazionali in precedenza evidenziati, non è elemento probatorio sufficiente per sostanziare la ritenuta partecipazione, ancor meno le conversazioni intrattenute con i familiari, ricavandosi, da esse, solo: a) una conoscenza personale dello AN con MI RU - con il quale il primo aveva avuto un periodo di detenzione comune - e la richiesta ai familiari di effettuare una consegna in suo favore;
b) il ruolo di predominio assunto dallo AN all’interno della struttura carceraria;
c) la paura che altri detenuti potessero pensare ad un suo percorso di collaborazione (per via di alcune chiamate avvenute nel giorno di domenica). Tutti elementi logicamente insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza, in quanto privi di valenza inferenziale rispetto al thema probandum (rappresentato, per come si è detto, dall’accertamento di una concreta e fattiva messa a disposizione in favore del sodalizio) ed al massimo significativi di una mera vicinanza al mondo criminale. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. 5. L’accoglimento dei motivi afferenti al profilo della responsabilità assorbe ogni questione relativa al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. Così deciso il 2 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MI UO AZ SA NA LI