Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4874 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DE POL ITA0 4874/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ristitie de SEZIONE TERZA CIVILE divine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente - R.G.N. 16262/99 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron. 10455 - Consigliere Rep. 1719 Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Ud. 22/12/00 Dott. Alberto TALEVI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L 600. sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE DURANTE AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOLMINO 9, presso lo studio dell'avvocato EMIDIO CENTURELLI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE DE LIRE 3000 DOMINICIS, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
CG508532 DURANTE SILVESTRO, elettivamente domiciliato in ROMA LIRE 3000 VIA DEL CASTAGNO 34, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA SERGIO BELTRANI, difeso dall'avvocato GIULIO CERCEO, giusta delega in atti;
CG508593 2000 controricorrente avverso la sentenza n. 424/98 della Corte d'Appello di 2136 -1- L'AQUILA, Sez. Civile emessa il 13/10/1998, depositata il 21/12/98; RG.48/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito 1'Avvocato EMIDIO CENTURELLI ( per delega Avv. De domicis Giuseppe ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ! -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 20 luglio 1988 VE NT - premesso d'essere comproprietario col cugino ST NT di un immobile, divenuto col tempo pericolante- esponeva che essi avevano deciso di ripararlo, ripartendo la relativa spesa in parti eguali;
che insieme, avevano incaricato un'impresa di eseguire i lavori necessari, stabilendo che esso attore ne avrebbe anticipato la spesa anche per la parte di ST NT, il quale gli avrebbe restituito quanto dovuto non appena avesse conseguito un mutuo che stava per chiedere, e ШЛ comunque entro un anno dal termine dei lavori;
che le opere erano state eseguite senza che però il cugino gli avesse pagato il debito. Lo conveniva pertanto davanti al Tribunale di CA, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 14.985.715, oltre accessori. Radicatosi il contraddittorio, Tribunale rigettava la domanda, ma la decisione, impugnata dal soccombente, era riformata dalla Corte d'appello dell'Aquila, che - nel condannare ST NT al pagamento della somma reclamata, con rivalutazione ISTAT ed interessi dalla domanda al saldo così motivava: "Nella specie, la mancata immotivata risposta all'interrogatorio formale, per ben due volte, in considerazione del fatto che le argomentazioni difensive addotte dal convenuto, riguardanti la mancanza di concessione edilizia, le illiceità dei lavori e quant'altro, non smentiscono in 3 alcun modo il fatto che sono stati eseguiti lavori nel suo appartamento, né provano l'asserita mancanza degli accordi riferiti nell'atto di citazione in ordine ai lavori de quibus, all'anticipazione delle spese da parte dell'attore e all'impegno del convenuto della restituzione della quota di sua spettanza;
considerazione, altresì, che dalla documentazioneed in prodotta -bolle di consegna, fatture commerciali, conti consuntivi e copie di assegni- si ricava facilmente che i lavori sono stati eseguiti anche nell'appartamento del convenuto, come pure facilmente si ricavano le somme anticipate, induce NT a ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio". Per la cassazione della sentenza ST NT proponeva ricorso sulla base di un motivo. Resisteva con controricorso l'intimato. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Va subito esaminata l'eccezione pregiudiziale dedotta dal ricorrente nella memoria illustrativa, relativa al fatto che la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato, mancando l'atto d'appello di specificità. Premesso che trattasi di questione rilevabile d'ufficio, onde la deduzione difensiva, pur non contenuta nei motivi di ricorso, ben può essere affrontata in questa sede, non può non rilevarsene l'infondatezza, poiché l'esame dell'atto, consentito dalla natura del rilievo, ne pone in chiara evidenza la 4 sufficiente specificità, con riferimento tanto all'aspetto logico (il quantum devolutum) che a quello volitivo (le ragioni della devoluzione). denunciando "omessa eCon l'unico complesso motivo, insufficiente motivazione su punto decisivo - art. 360 n. 5 c.p.c. in riferimento agli artt. 1418 e 2697 c.c., nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. - 3 c.p.c. in riferimento all'art 232 c.p.c.", il ricorrente deduce che: a) la Corte di merito non avrebbe dovuto sottovalutare, in relazione ai lavori edilizi in questione, la mancanza della NT concessione edilizia (tanto che il competente Sindaco ne aveva dichiarato la sospensione, ordinando quindi la demolizione delle opere). In realtà, il contratto del cui adempimento si controverteva era affetto da nullità assoluta ed insanabile ex art. 1418 c.c. per contrasto con una norma imperativa, nullità che, peraltro, era stata immediatamente eccepita;
b) la stessa Corte aveva ritenuto raggiunta la prova del fondamento della domanda, nonostante la mancanza di prova dell'accordo fra le parti. "In sostanza -spiega il ricorrente-, si pretendeva che il convenuto, dopo avere negato totalmente la pretesa attrice, desse la prova (chiaramente negativa) della mancanza dell'accordo, peraltro immutando anche la previsione dell'art. 2797 c.c., che in tale ipotesi riversa l'obbligo di prova positiva sull'attore e non quello di prova 5 negativa sul convenuto". Era VE NT, invece, che avrebbe dovuto provare gli esatti termini della propria domanda, ed in particolare la natura dell'impegno assunto da esso ricorrente e la natura dei lavori eseguiti sull'immobile, con la precisazione se si riferissero alle parti comuni 0 a quelle di proprietà esclusiva. A tate riguardo, in specifico riferimento alla mancata risposta all'interrogatorio formale, da cui la Corte d'appello aveva tratto il proprio convincimento, "i fatti dedotti nel deferito interrogatorio, come enucleati dall'atto di citazione dell'attore, erano costituiti dall'accordo intercorso лисия fra le parti alla ristrutturazione del muro perimetrale e della gradinata, nonché della successiva promessa di ST durante in presenza dell'impresario Coletti al concorso nel prezzo". Oltre tutto, ad essa mancata risposta non si sarebbe potuta riferire l'indicata conseguenza, poiché dal verbale di udienza 12 ottobre 1989 risultava che egli si era regolarmente presentato, per l'incombente, all'udienza 5 ottobre 1989, la quale, però, era stata rinviata d'ufficio; all'udienza 17 maggio 1990, poi, il proprio legale aveva fatto presente al Giudice istruttore che era impossibilitato a presentarsi per impegni d'ufficio indifferibili, essendo in corso il suo trasferimento dalla sede INAIL di Roma a quella di CA quale direttore, chiedendo un rinvio;
ma il Giudice istruttore aveva invitato le parti a concludere. Sotto un profilo ancora diverso, il riferimento alla documentazione prodotta non consentiva di 6 trarre l'ammissione dei fatti dalla mancata risposta, essa documentazione (bolle di consegna, fatture, conteggi, copie degli assegni) concernendo il rapporto corrente fra VE NT e l'impresa edile;
c) da taluni documenti (specificamente elencati) risultava che il fabbricato de quo era di proprietà non solo di essi contendenti, ma pure di NT e DO NT, onde il contraddittorio era da ritenere non integro;
d) la Corte d'appello non avrebbe potuto disporre la EN svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, ma nella più assurda delle ipotesi è data al creditore la possibilità di avere risentito un particolare pregiudizio, cosa inesistente nel caso in esame". Essa rivalutazione, peraltro, era stata addirittura concessa dalla domanda al saldo. Osserva il Collegio che la terza censura (da esaminare prioritariamente, attenendo ad un error in procedendo) è infondata, sol che si consideri che il rapporto controverso conseguente ad un accordo fra VE ed ST NT, in forza del quale il primo avrebbe anticipato l'intera somma occorrente per i lavori sull'immobile, ed il secondo si sarebbe obbligato alla restituzione pro parte- prescinde, per ciò stesso, ovvero per la sua natura obbligatoria, dall'eventuale titolarità del diritto di proprietà sull'immobile medesimo. Egualmente infondata è la prima censura, essendo da escludere nell'ordinamento vigente la presenza di norme 7 imperative le quali inderogabilmente impediscano -non già la ristrutturazione di un immobile, in assenza dei relativi presupposti di legittimità, ma- all'interno di un più ampio accordo, la stipulazione di un mutuo (secondo la qualificazione sostanzialmente operata dalla Corte territoriale), in relazione a quella attività. Sulla complessa censura sub b), il giudice del merito fondò il proprio convincimento sulla (duplice) mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli, in relazione sia tenore delle sue difese, non dirette a contestare al Plu uw espressamente l'accordo ed i termini di esso, sia alla documentazione in atti, comprovante l'effettuazione dei lavori e la relativa spesa. Stando così le cose, la prima parte della doglianza va rigettata, non avendo il giudice d'appello onerato il convenuto della prova negativa dell'infondatezza della domanda, essendosi limitato, invece, a trarre elementi di convincimento, nell'ambito del suo discrezionale potere di accertamento dei fatti, dal modo con cui lo stesso convenuto si era difeso. In particolare, attraverso l'espressione "(...) le argomentazioni difensive addotte dal convenuto non smentiscono (...), né provano (...)", la Corte d'appello intese soltanto affermare, put con terminologia lessicalmente impropria, che il convenuto non aveva contestato i fatti posti ex adverso a fondamento della domanda, come può desumersi 8 dalla considerazione che mentre un'argomentazione difensiva non può evidentemente provare alcunché l'altra forma verbale utilizzata 'non smentiscono" è proprio nel senso appena indicato. Ma, obbietta ancora il ricorrente, la mancata risposta consente di ritenere come ammessi i fatti capitolati nella prova per interpello, laddove, nella specie, essi avevano ad oggetto circostanze marginali, quali l'accordo intercorso fra le parti sulla ristrutturazione del muro perimetrale e della gradinata e l'assunzione dell'obbligo di concorrere alla spesa, da parte di esso ST NT, in presenza dell'impresario Coletti. La censura è tuttavia inammissibile per il ben noto principio di autosufficienza del ricorso, dal momento che il ricorrente gluvul avrebbe dovuto indicare in via specifica e tuttavia non l'ha fatto l'intero, testuale capitolato della prova per interpello, per consentire alla Corte di verificare, sulla sola base di tali indicazioni, la decisività del rilievo. Quanto alla mancata risposta, ST NT deduce ancora che, secondo quanto risultava dai verbali di causa, la prima volta egli era in realtà comparso a rendere l'interrogatorio, senza che tuttavia la prova potesse essere assunta, perché la relativa udienza era stata rinviata d'ufficio, e che, fissata per la prova una nuova udienza, la mancata comparizione in essa ега da ritenere giustificata, essendo impegnato per motivi di lavoro. Osserva il Collegio che, dovendosi escludere che il giudice dell'appello abbia potuto riferirsi, nel dare atto della plurima mancata risposta, all'udienza poi rinviata d'ufficio -chè, altrimenti, non avrebbe qualificato come immotivata la duplice assenza- è d'obbligo ritenere che due altre volte l'udienza fissata per l'interrogatoria sia andata deserta. Peraltro, quel che va decisivamente considerato, per disattendere la doglianza, è che nemmeno il ricorrente allega d'avere provato il dedotto impedimento, restando in tale modo pienamente giustificato, sul piano logico, la menzionata длиш qualificazione di immotivatezza della mancata risposta (ovvero delle mancate risposte). Infine, per concludere sul motivo, giova rilevare che le bolle di consegna e gli altri documenti furono considerati dalla Corte di merito come elementi indiziari -perché relativi ad un rapporto diverso da quello litigioso- a comprova dell'esecuzione dei lavori e del loro costo (gli altri elementi della domanda emergendo, come già detto, dalle difese dello stesso convenuto in correlazione con la mancata risposta). Rimane da dire, a questo punto, della censura sub d): la quale pure, tuttavia, non può essere accolta. Quanto alla prima parte di essa, è bensi vero che il debito in contestazione è di valuta, ma il maggiore danno ex art. 1224 co. 2 c.c. ben può essere, in particolari casi, ragguagliato alla Intende la Corte qui alludere, adsvalutazione monetaria. 10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27.6.2011 serie 4 al n. 33253 versate € 172,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) esempio, al caso del modesto consumatore, cui, appunto, compete il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, secondo un recetto principio giurisprudenziale (così, fra le tante, Cass. 17 luglio 1997 n. 6554, Cass. 18 giugno 1998 n. 6082, Cass. 16 novembre 1994 n. 9645). In relazione, poi, alla proposizione subordinata, volta a 60000 contestare il relativo pregiudizio, la censura si traduce in una 310000 inammissibile richiesta di riesame del merito della ROST 129, 11 controversia. 4567 30,49 Infine, l'ultimo profilo è inammissibile per mancanza di 8067 12.00 specificità, non essendo state indicate le ragioni per le quali il 172, 10 maggiore danno in questione non avrebbe dovuto essere liquidato dalla domanda. Così integralmente rigettato il ricorso, per le spese di lite si dispone, in presenza di giusti motivi, che siano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 22 dicembre 2000. IL CONSIGLIÈRE EST. Depositato in Cancelleria IL PRESIDENTE uple in - 3 APR. 2001 OGGI, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 (Conostemmendola) Concetta A mendola 11