Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso l'avvocato ANNALISA PERRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELLO CECCHETTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI LUCCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 40/00 del Giudice di pace di BORGO A MOZZANO, depositata il 16/11/00/;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/09/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- che LO CC ha impugnato per Cassazione la sentenza in data 16 novembre 2000, con cui il Giudice di pace di Borgo a Mozzano ha respinto il ricorso da lui proposto avverso l'ordinanza prefettizia con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di L.
1.224.100 per aver superato di oltre 40 Km/h la velocità massima consentita, alla guida del proprio veicolo, in violazione dell'art. 142. Co. 9^. C.d.S.;
- che, reiterando le censure già prospettate al giudice a quo e che assume da questi erroneamente disattese, l'odierno ricorrente torna a denunciare l'illegittimità dell'ordinanza opposta per i profili della mancata contestazione immediata della infrazione, rilevata a mezzo autovelox, e della carenza di adeguata motivazione di tale omesso adempimento;
- che la Prefettura, ritualmente intimata, non si è costituita in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che va ribadito, in premessa, il principio che in tema di violazioni del Codice della Strada, non costituisce obbligo imprescindibile dei verbalizzanti procedere alla contestazione immediata della contravvenzione nel caso in cui, ai sensi dell'art. 384 lett. e) Reg. esec., l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo (cfr. nn. 2494, 3836, 11293/91; 4048/02);
- che, nella specie, come risulta dagli atti e come è tra le parti del resto pacifico, l'infrazione è stata accertata mediante misuratore di velocità autovelox 104/c, apparecchio che (come precisato anche nelle illustrative depositate dal Comune) "consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, dopo che il veicolo oggetto del rilievo è già a distanza dal posto dell'accertamento";
- che, in fattispecie siffatto, diversamente da guanto preteso dal ricorrente, qualora (come appunto nel caso in esame) l'organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall'art. 384, lett. e), del regolamento di esecuzione del codice della strada, non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, con l'indicazione di apparecchi più adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (cfr. pure nn. 104571, 10852, 14313/01, 6634/02);
- che, alla luce degli enunciati principi, con i quali risulta in linea la sentenza impugnata, risultano di conseguenza infondate le censure formulate dal ricorrente ed il ricorso va, quindi, respinto;
- che nulla deve disporsi in tema di spese in assenza di controparte costituita in questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004