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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UN GN nato a [...] il [...] DE IC VA nato a [...] il [...] TT PE SS nato a [...] il [...] ER CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2636 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 27/10/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 ottobre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il G.I.P. del Tribunale di Bari ha condannato CA EP SA alla pena di anni otto di reclusione ed euro trentaseimila di multa, TU ZI alla pena di anni sei e mesi due di reclusione ed euro ventisettemilaseicento di multa, ER RO, De ED NA e RE AE alla pena di anni quattro e mesi due ed euro diciottomilaseicento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione presso l'abitazione di De ED NA di gr. 97,20 di cocaina suddivisa in 280 dosi, di gr.
1.193 di hashish, sud- divisa in trecento stecche e 100 dosi già confezionate, nonché gr. 124 di marijuana suddivisa in 77 dosi) (previo assorbimento del reato di cui al capo 2 in quello previsto ai capo 1). Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del G.I.P., ha assolto il RE in relazione al reato di cui al capo 1) per non avere commesso il fatto, ha rideterminato in anni due di reclusione ed euro quattro- mila di multa la pena per la residua imputazione di cui al capo 2) (detenzione presso la propria abitazione di gr. 32 di hashish, suddivisa in 20 dosi già confezionate, e gr. 43 di marijuana, suddivisa in 40 dosi già confezionate) ed ha revocato la pena acces- soria. 1.1. Il procedimento in esame traeva origine da un'indagine di P.G. i che si appo- stava presso l'abitazione della famiglia CE, dove si sospettava lo svolgimento di un traffico di droga. I militari irrompevano all'interno dell'immobile appartenente a De ED Gio- vanna, rinvenendo attorno ad un tavolo, dove erano sparsi lo stupefacente e il ma- teriale di confezionamento, CA EP SA e TU ZI;
nella stessa stanza, di fronte al medesimo tavolo erano presenti De ED NA, RO ER ed altri soggetti. Nel corso delle operazioni di P.G. erano rinvenuti nell'abitazione altra droga e materiale per il confezionamento (quantitativi tutti compresi nell'ambito dell'imputa- zione di cui al capo 1). RE AE era stato notato mentre apriva con le chiavi il portone, accedere con una bici nello stabile per uscire nuovamente a piedi;
successivamente ritornava sul posto a bordo di un'altra bici ed entrava nello stabile;
indi, era bloccato dilà sulle scale dai militari intervenuti. A seguito di perquisizione domiciliare presso l'abitazione di quest'ultimo era rinvenuto un quantitativo inferiore di droga, identico per modalità di confezionamento (stupefacente di cui al capo 2). 3 Il Tribunale aveva ritenuto che tutti gli imputati avessero detenuto, in concorso tra loro, lo stupefacente situato all'interno dell'abitazione della De ED, dove si provvedeva al taglio ed al confezionamento delle dosi e che una parte delle suindicate sostanze fossero già state prese in custodia dal RE e trasferite presso la sua abita- zione. 1.2. La Corte di appello ha modificato la sentenza di primo grado in relazione alla posizione del solo RE, la cui responsabilità per il reato di cui al capo 1) è stata esclusa, in quanto nell'occasione dell'appostamento della P.G. era stato visto solo accedere allo stabile e non all'interno dell'abitazione della De ED. La difesa del CA rinunziava ai motivi di appello in ordine alla colpevolezza e alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte territoriale non ha escluso la recidiva per il CA, tenuto conto dei due precedenti specifici e di un precedente per furto;
inoltre, i due precedenti speci- fici, seppur risalenti al 2012, non erano così remoti da far ritenere che medio tempore avesse modificato il proprio modus vivendi, tanto da far apprezzare il nuovo illecito come manifestazione di una rinnovata ed autonoma scelta di devianza. Peraltro, il CA aveva commesso anche un furto nel 2014 e i reati ascrittigli erano di parti- colare gravità ed indicativi di contatti con pericolosi ambienti delinquenziali. Anche la difesa del ER rinunziava ai motivi di appello relativamente all'af- fermazione di responsabilità, insistendo solo sui motivi subordinati. Peraltro, i motivi di appello inerenti alla colpevolezza del ER erano inam- missibili e l'imputato aveva poi cercato di integrare tale impugnazione con motivi aggiunti che non potevano sanarla al di fuori del termine di decadenza. 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 3. TT (tre motivi di impugnazione). 3.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per la detenzione dello stupefacente rinvenuto all'interno dell'abitazione del coimputato RE. Si deduce che il Tribunale aveva ritenuto l'identica modalità di confezionamento quale elemento decisivo per riconoscere la responsabilità di tutti gli imputati anche in relazione alla detenzione dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione del RE, mentre la Corte di appello ha ritenuto tale dato insufficiente per addebitargli anche il possesso della droga rinvenuta nell'abitazione della De ED ed ha escluso ogni collegamento tra il RE e gli altri imputati. 4 La Corte territoriale, quindi, non ha chiarito le ragioni per le quali il venir meno di una porzione importante della medesima imputazione non ave Wít comportato A126,- en mutamento di responsabilità nei confronti degli imputati diversi dal RE. 3.2. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la Corte di merito ingiustificatamente non ha concesso le circo- stanze attenuanti generiche al CA, reo confesso, così come agli altri imputati, che invece avevano negato l'addebito e lo avevano indicato quale unico responsabile. Quanto alla parziale falsità della sua deposizione, la Corte barese ha omesso ogni deduzione con riferimento alla memoria difensiva prodotta nell'interesse del CA e, in particolare, alla sua dichiarazione - ritenuta credibile - di essere stato costretto a dichiararsi responsabile per timore per la propria responsabilità e per quella dei suoi affetti più cari;
peraltro, non ha tenuto conto delle patologie croniche del Carvu- - io (epilessia, diabete ed altro, con invalidità del 67%). 3.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che la recidiva non poteva essere applicata in ragione della risalenza del precedente analogo ad oltre 9 anni prima e del ruolo di piccolo spacciatore. Tra l'altro, il CA non era mai stato precedentemente dichiarato recidivo, per cui gli era stata erroneamente contestata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.. 4. DE IC (un motivo di impugnazione). 4.1. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si deduce l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche nono- stante l'assenza di carichi pendenti della De ED e di legami con la criminalità organizzata. 5. UN GN (un motivo di impugnazione). 5.1. Violazione dell'art. 62 bis e vizio di motivazione. Si deduce che il TU si trovava seduto attorno al tavolo dove era stata rinvenuta la droga in atteggiamento meramente passivo, per cui, in ragione dell'in- consistente apporto all'azione criminosa, dovevano essergli riconosciute le circo- stanze attenuanti generiche. 6. ER CO (cinque motivi di impugnazione). 6.1. Violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che, all'udienza del 13 settembre 2021 celebratasi dinanzi alla Corte barese, la difesa del ER aveva rinunziato ai motivi di appello inerenti alla colpevolezza dell'imputato, insistendo nella richiesta di accoglimento dei motivi di impugnazione attinenti al trattamento sanzionatorio. 5 Nella motivazione della sentenza impugnata si è evidenziato che i motivi di ap- pello in ordine alla colpevolezza comunque sarebbero stati inammissibili, in quanto il ER si era limitato ad affermare di essere presente all'interno dell'abitazione della De ED, al solo fine di recuperare il suo figlio minore Dylan nato dall'unione con una delle sorelle CE;
inoltre, si è evidenziato che l'imputato aveva cercato di integrare l'impugnazione inammissibile con motivi aggiunti, inidonei a sanarla al di fuori del termine di decadenza. La Corte di merito, tuttavia, non ha spiegato per quale ragione i motivi aggiunti ivi presentati sarebbero addirittura inammissibili, nella parte in cui si sottolineava la presenza dell'imputato sul posto, al solo fine di prelevare il figlio. 6.2. Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la Corte barese, nonostante la rinunzia ai motivi di appello sulla responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto motivare sull'eventuale esistenza di cause di proscioglimento. Il ER non era stato notato mentre "lavorava" la sostanza e non v'erano elementi probatori dai quali era emerso lo svolgimento di un'attività di spaccio. Il ER non si era mai affacciato alla finestra e non aveva spostato lo stupefacente ed era l'unico in grado di giustificare validamente la propria presenza nell'abitazione. 6.3. Violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che, volendo approfondire le ragioni della presenza del ER in casa, sarebbe stato necessario disporre l'audizione di CE AN, ex compa- gna dell'imputato e madre di Dylan. 6.4. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen.. Si deduce che potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche alla luce dello stato di incensuratezza, dell'assenza di carichi pendenti, del regolare svolgimento di attività lavorativa come barman in Bari e dell'assenza di rapporti di parentela o di affinità coi coimputati se non in ragione del figlio avuto con CE AN. 6.5. Violazione dell'art. 133 cod. pen. Si osserva che la pena non è stata fissata nel minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo del ricorso di CA EP SA è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello sarebbe incorsa in una contraddi- zione, in quanto avrebbe circoscritto la responsabilità del RE al reato di detenzione 6 dello stupefacente rinvenuto presso la sua abitazione con esclusione di quello ritro- vato presso l'abitazione di De ED NA, mentre non avrebbe sviluppato analogo ragionamento riguardo alla posizione del CA e degli altri coimputati, addebitando loro la responsabilità in relazione ad entrambi i quantitativi. Ebbene, deve escludersi ogni ipotesi di divergenza tra le statuizioni emesse nei confronti degli imputati: secondo la ricostruzione operata dal Tribunale - e condivisa dalla Corte territoriale - i carabinieri si erano appostati sotto l'abitazione della De ED, dove avevano visto entrare alle ore 17.00 il CA, TU ZI e ER RO;
alle ore 17.25 avevano visto entrare in casa anche il RE (pag. 2 e 10 della sentenza di primo grado); alle ore 18.15, i militari irrompevano e rinve- nivano all'interno di detta abitazione gr. 97,20 di cocaina suddivisa in 280 dosi, di gr. 1.193 di hashish, suddiviso in trecento stecche e 100 dosi già confezionate, nonché gr. 124 di marijuana suddivisa in 77 dosi (capo A). I militari sorprendevano il Carvut- -*o, mentre si trovava seduto intorno al tavolo del soggiorno, dove erano collocati lo stupefacente e il materiale per la suddivisione delle dosi (in seguito il CA con- fessava il reato nel corso dell'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto). Subito dopo le forze dell'ordine bloccavano il RE che stava di nuovo dirigendosi verso detta abitazione dopo aver aperto il portone con le chiavi. Nel corso del prosie- guo dell'operazione, il personale di P.G. si recava a casa del RE dove recuperavano gr. 32 di hashish, suddiviso in 20 dosi già confezionate, e gr. 43 di marijuana, sud- divisa in 40 dosi già confezionate di cui al capo B), quantitativo minore di stupefa- cente, conservato con le medesime modalità di confezionamento (capo B); non rive- nivano sul posto il materiale per il taglio, il confezionamento e la pesatura, perché evidentemente le operazioni di preparazione della droga avvenivano a casa della De ED. Secondo i giudici di merito, tale stupefacente costituiva una porzione di quello antecedentemente preparato a casa della De ED ed ivi prelevata dal RE in occasione del primo accesso, come logicamente desunto dal giudici di merito alla luce dell'identica tipologia di stupefacente e dalle medesime modalità di confezionamento. La Corte territoriale ha escluso la responsabilità del RE in relazione al quanti- tativo di droga detenuto in casa della De ED, perché egli era assente al mo- mento dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, le quali lo fermavano solo in una fase immediatamente successiva, mentre egli si stava dirigendo presso detta abita- zione, presumibilmente per prelevare un ulteriore quantitativo. Diversa è la posizione del CA e degli altri coimputati, i quali preparavano la droga a casa della De ED, perché la Corte di merito li ha ritenuti ovviamente corresponsabili anche del quantitativo che era stato preventivamente smistato a casa del RE, da questi prelevato in occasione del suo primo accesso alla casa della De ED, come emerso dal servizio di osservazione effettuato dai carabinieri ivi 7 appostati. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte barese non ha basato la colpevolezza del CA e degli altri soggetti presenti a casa della De ED esclusivamente sulle identiche modalità di confezionamento dei distinti quantitativi di stupefacenti. La Corte barese, pertanto, ha fornito una ricostruzione complessiva della vicenda lineare e coerente, immune da censure rilevabili in sede di legittimità, con cui ha escluso ogni possibilità di paragonare tra loro le posizioni del RE e del CA. Il RE è stato correttamente assolto dalla Corte di appello in relazione al reato di cui al capo A), perché si trattava di droga detenuta all'intet -no dell'abitazione dai soli coimputati, mentre egli si stava presumibilmente recando sul posto per prelevare un ulteriore quantitativo a lui necessario ai fini della successiva rivendita;
il CA e gli altri imputati, invece, sono stati ritenuti responsabili anche della detenzione dello stupefacente custodito dal RE a casa sua, perché prelevato dalla abitazione della De ED quando tutti loro erano presenti e perché confezionato con le medesime modalità della sostanza rinvenuta presso tale abitazione. 3. Il primo motivo del ricorso del ER è inammissibile per carenza di inte- resse a proporlo. Il ricorrente si lamenta della dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello relativi all'affermazione di responsabilità, nonostante vi avesse rinunziato ed avesse limitato le proprie doglianze al trattamento sanzionatorio. Pertanto, non risultano agevolmente comprensibili le ragioni per le quali la difesa del ER abbia for- mulato tale doglianza, trattandosi di materia non inclusa tra quelle devolute dinanzi alla Corte di merito. I motivi aggiunti depositati presso la Corte di appello, ai quali il ricorrente ac- cenna, non risultano essere stati allegati al ricorso in violazione del principio di auto- sufficienza. In ogni caso, poiché tali censure appaiono comunque attinenti al tema dell'affermazione di responsabilità non potevano essere prospettate dinanzi alla Corte barese sempre in virtù della delimitazione dei motivi di appello ai soli aspetti attinenti al trattamento sanzionatorio. 4. Il secondo motivo del ricorso del ER è generico. Il ER contesta l'omessa valutazione tiro-rcttrrwaFt'arrrEs53-vaiutaziong della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Ebbene, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato la Corte di ap- pello ha richiamato l'apparato argomentativo articolato dal Tribunale, non dilungan- dosi al riguardo, stante la rinunzia ai relativi motivi di doglianza e, a sua volta, il ricorrente non ha indicato specifiche ragioni per le quali l'organo giudicante avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento. 8 Sul punto va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per Cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431). 5. Il terzo motivo del ricorso del ER non è proponibile in sede di legitti- mità. Il ER deduce che, al fine di accertare le ragioni della sua presenza nella casa della De ED, sarebbe stato necessario disporre l'audizione di CE AN, ex compagna dell'imputato e madre di Dylan, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.. Il ricorrente, tuttavia, non aveva formulato tale doglianza mediante l'atto di ap- pello. Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedi- mento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzional- mente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Come sopra rilevato, peraltro, il ER aveva rinunziato ai motivi diversi da quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio. 6. Il terzo motivo del ricorso del Carvutti, concernente plurime doglianze in tema di applicazione della recidiva, non è proponibile in sede di legittimità. Anche tale motivo di impugnazione, come il precedente, non era stato prospet- tato con l'atto di appello, per cui non può essere formulato per la prima volta col ricorso per Cassazione. 7. Tutte le censure formulate dai quattro i ricorrenti, inerenti all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondate. Va preliminarmente osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il 9 giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). In linea coi suddetti principi, la Corte di appello ha escluso la sussistenza di ele- menti apprezzabili a favore degli imputati, sottolineando che il mero positivo com- portamento processuale non pote)% giustificare sotto un profilo una diminuzione di pena. Al riguardo, peraltro, il Tribunale aveva anche evidenziato il negativo atteg- giamento degli imputati, che non avevano collaborato, non avevano manifestato se- gni di resipiscenza, avevano profferito falsità in sede di interrogatorio ed avevano tentato invano di far ricadere la responsabilità per la vicenda criminosa a carico del solo CA. Il CA sottolinea a proprio favore elementi del tutto irrilevanti quali la scelta di essere giudicato con le forme del rito abbreviato e l'esistenza di proprie patologie. Al riguardo, peraltro, questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che im- plica ex lege l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012). La sussistenza di una patologia, peraltro, costituisce un'evenienza estrinseca alla materialità dei fatti ed estranea alla personalità dell'imputato, per cui è stata legittimamente considerata ininfluente (vedi, per riferimenti, Sez. 5, n. 74 del 18/10/1971, dep. 1972, Lanini, Rv. 119768). La De ED segnala il proprio stato di incensuratezza, che di per sé è insuf- ficiente a far riconoscere le attenuanti previste dall'art. 62 bis cod. pen. anche alla luce dell'articolata spiegazione delle ragioni per le quali il ruolo da lei espletato è stato ritenuto di particolare rilevanza. Il TU si limita ad evidenziare il proprio atteggiamento passivo in occasione dell'irruzione delle forze dell'ordine. In realtà, tale indicazione non corrisponde alla 1 0 descrizione del suo comportamento effettuata dalla Corte territoriale, che ne ha rico- nosciuto il ruolo decisivo per la realizzazione dell'attività criminosa. Il ER prospetta di essere incensurato e di aver mantenuto un atteggia- mento collaborativo, aspetti ampiamente considerati irrilevante , primo / e non corri- spondente all'effettivo andamento dei fatti l il secondo. In ogni caso tali fattori vanno ritenuti superati in ragione dell'esauriente e dettagliato apparato argomentativo svi- luppato dai giudici di merito. 8. Il quinto motivo di ricorso del ER è generico. Relativamente alla censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione dei plurimi elementi sopra riportati nell'analisi delle cir- costanze attenuanti generiche, del dato ponderale della sentenza sequestrata e della rilevanza del ruolo ricoperto nella vicenda criminosa. Il ricorrente prospetta censure aspecifiche, lamentando un difetto di motivazione insussistente e non rappresentando per quali ragioni l'organo giudicante si sarebbe dovuto attestare sul minimo della pena. 9. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 11
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2636 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 27/10/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 ottobre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il G.I.P. del Tribunale di Bari ha condannato CA EP SA alla pena di anni otto di reclusione ed euro trentaseimila di multa, TU ZI alla pena di anni sei e mesi due di reclusione ed euro ventisettemilaseicento di multa, ER RO, De ED NA e RE AE alla pena di anni quattro e mesi due ed euro diciottomilaseicento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione presso l'abitazione di De ED NA di gr. 97,20 di cocaina suddivisa in 280 dosi, di gr.
1.193 di hashish, sud- divisa in trecento stecche e 100 dosi già confezionate, nonché gr. 124 di marijuana suddivisa in 77 dosi) (previo assorbimento del reato di cui al capo 2 in quello previsto ai capo 1). Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del G.I.P., ha assolto il RE in relazione al reato di cui al capo 1) per non avere commesso il fatto, ha rideterminato in anni due di reclusione ed euro quattro- mila di multa la pena per la residua imputazione di cui al capo 2) (detenzione presso la propria abitazione di gr. 32 di hashish, suddivisa in 20 dosi già confezionate, e gr. 43 di marijuana, suddivisa in 40 dosi già confezionate) ed ha revocato la pena acces- soria. 1.1. Il procedimento in esame traeva origine da un'indagine di P.G. i che si appo- stava presso l'abitazione della famiglia CE, dove si sospettava lo svolgimento di un traffico di droga. I militari irrompevano all'interno dell'immobile appartenente a De ED Gio- vanna, rinvenendo attorno ad un tavolo, dove erano sparsi lo stupefacente e il ma- teriale di confezionamento, CA EP SA e TU ZI;
nella stessa stanza, di fronte al medesimo tavolo erano presenti De ED NA, RO ER ed altri soggetti. Nel corso delle operazioni di P.G. erano rinvenuti nell'abitazione altra droga e materiale per il confezionamento (quantitativi tutti compresi nell'ambito dell'imputa- zione di cui al capo 1). RE AE era stato notato mentre apriva con le chiavi il portone, accedere con una bici nello stabile per uscire nuovamente a piedi;
successivamente ritornava sul posto a bordo di un'altra bici ed entrava nello stabile;
indi, era bloccato dilà sulle scale dai militari intervenuti. A seguito di perquisizione domiciliare presso l'abitazione di quest'ultimo era rinvenuto un quantitativo inferiore di droga, identico per modalità di confezionamento (stupefacente di cui al capo 2). 3 Il Tribunale aveva ritenuto che tutti gli imputati avessero detenuto, in concorso tra loro, lo stupefacente situato all'interno dell'abitazione della De ED, dove si provvedeva al taglio ed al confezionamento delle dosi e che una parte delle suindicate sostanze fossero già state prese in custodia dal RE e trasferite presso la sua abita- zione. 1.2. La Corte di appello ha modificato la sentenza di primo grado in relazione alla posizione del solo RE, la cui responsabilità per il reato di cui al capo 1) è stata esclusa, in quanto nell'occasione dell'appostamento della P.G. era stato visto solo accedere allo stabile e non all'interno dell'abitazione della De ED. La difesa del CA rinunziava ai motivi di appello in ordine alla colpevolezza e alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte territoriale non ha escluso la recidiva per il CA, tenuto conto dei due precedenti specifici e di un precedente per furto;
inoltre, i due precedenti speci- fici, seppur risalenti al 2012, non erano così remoti da far ritenere che medio tempore avesse modificato il proprio modus vivendi, tanto da far apprezzare il nuovo illecito come manifestazione di una rinnovata ed autonoma scelta di devianza. Peraltro, il CA aveva commesso anche un furto nel 2014 e i reati ascrittigli erano di parti- colare gravità ed indicativi di contatti con pericolosi ambienti delinquenziali. Anche la difesa del ER rinunziava ai motivi di appello relativamente all'af- fermazione di responsabilità, insistendo solo sui motivi subordinati. Peraltro, i motivi di appello inerenti alla colpevolezza del ER erano inam- missibili e l'imputato aveva poi cercato di integrare tale impugnazione con motivi aggiunti che non potevano sanarla al di fuori del termine di decadenza. 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 3. TT (tre motivi di impugnazione). 3.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per la detenzione dello stupefacente rinvenuto all'interno dell'abitazione del coimputato RE. Si deduce che il Tribunale aveva ritenuto l'identica modalità di confezionamento quale elemento decisivo per riconoscere la responsabilità di tutti gli imputati anche in relazione alla detenzione dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione del RE, mentre la Corte di appello ha ritenuto tale dato insufficiente per addebitargli anche il possesso della droga rinvenuta nell'abitazione della De ED ed ha escluso ogni collegamento tra il RE e gli altri imputati. 4 La Corte territoriale, quindi, non ha chiarito le ragioni per le quali il venir meno di una porzione importante della medesima imputazione non ave Wít comportato A126,- en mutamento di responsabilità nei confronti degli imputati diversi dal RE. 3.2. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la Corte di merito ingiustificatamente non ha concesso le circo- stanze attenuanti generiche al CA, reo confesso, così come agli altri imputati, che invece avevano negato l'addebito e lo avevano indicato quale unico responsabile. Quanto alla parziale falsità della sua deposizione, la Corte barese ha omesso ogni deduzione con riferimento alla memoria difensiva prodotta nell'interesse del CA e, in particolare, alla sua dichiarazione - ritenuta credibile - di essere stato costretto a dichiararsi responsabile per timore per la propria responsabilità e per quella dei suoi affetti più cari;
peraltro, non ha tenuto conto delle patologie croniche del Carvu- - io (epilessia, diabete ed altro, con invalidità del 67%). 3.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che la recidiva non poteva essere applicata in ragione della risalenza del precedente analogo ad oltre 9 anni prima e del ruolo di piccolo spacciatore. Tra l'altro, il CA non era mai stato precedentemente dichiarato recidivo, per cui gli era stata erroneamente contestata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.. 4. DE IC (un motivo di impugnazione). 4.1. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si deduce l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche nono- stante l'assenza di carichi pendenti della De ED e di legami con la criminalità organizzata. 5. UN GN (un motivo di impugnazione). 5.1. Violazione dell'art. 62 bis e vizio di motivazione. Si deduce che il TU si trovava seduto attorno al tavolo dove era stata rinvenuta la droga in atteggiamento meramente passivo, per cui, in ragione dell'in- consistente apporto all'azione criminosa, dovevano essergli riconosciute le circo- stanze attenuanti generiche. 6. ER CO (cinque motivi di impugnazione). 6.1. Violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che, all'udienza del 13 settembre 2021 celebratasi dinanzi alla Corte barese, la difesa del ER aveva rinunziato ai motivi di appello inerenti alla colpevolezza dell'imputato, insistendo nella richiesta di accoglimento dei motivi di impugnazione attinenti al trattamento sanzionatorio. 5 Nella motivazione della sentenza impugnata si è evidenziato che i motivi di ap- pello in ordine alla colpevolezza comunque sarebbero stati inammissibili, in quanto il ER si era limitato ad affermare di essere presente all'interno dell'abitazione della De ED, al solo fine di recuperare il suo figlio minore Dylan nato dall'unione con una delle sorelle CE;
inoltre, si è evidenziato che l'imputato aveva cercato di integrare l'impugnazione inammissibile con motivi aggiunti, inidonei a sanarla al di fuori del termine di decadenza. La Corte di merito, tuttavia, non ha spiegato per quale ragione i motivi aggiunti ivi presentati sarebbero addirittura inammissibili, nella parte in cui si sottolineava la presenza dell'imputato sul posto, al solo fine di prelevare il figlio. 6.2. Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la Corte barese, nonostante la rinunzia ai motivi di appello sulla responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto motivare sull'eventuale esistenza di cause di proscioglimento. Il ER non era stato notato mentre "lavorava" la sostanza e non v'erano elementi probatori dai quali era emerso lo svolgimento di un'attività di spaccio. Il ER non si era mai affacciato alla finestra e non aveva spostato lo stupefacente ed era l'unico in grado di giustificare validamente la propria presenza nell'abitazione. 6.3. Violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che, volendo approfondire le ragioni della presenza del ER in casa, sarebbe stato necessario disporre l'audizione di CE AN, ex compa- gna dell'imputato e madre di Dylan. 6.4. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen.. Si deduce che potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche alla luce dello stato di incensuratezza, dell'assenza di carichi pendenti, del regolare svolgimento di attività lavorativa come barman in Bari e dell'assenza di rapporti di parentela o di affinità coi coimputati se non in ragione del figlio avuto con CE AN. 6.5. Violazione dell'art. 133 cod. pen. Si osserva che la pena non è stata fissata nel minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo del ricorso di CA EP SA è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello sarebbe incorsa in una contraddi- zione, in quanto avrebbe circoscritto la responsabilità del RE al reato di detenzione 6 dello stupefacente rinvenuto presso la sua abitazione con esclusione di quello ritro- vato presso l'abitazione di De ED NA, mentre non avrebbe sviluppato analogo ragionamento riguardo alla posizione del CA e degli altri coimputati, addebitando loro la responsabilità in relazione ad entrambi i quantitativi. Ebbene, deve escludersi ogni ipotesi di divergenza tra le statuizioni emesse nei confronti degli imputati: secondo la ricostruzione operata dal Tribunale - e condivisa dalla Corte territoriale - i carabinieri si erano appostati sotto l'abitazione della De ED, dove avevano visto entrare alle ore 17.00 il CA, TU ZI e ER RO;
alle ore 17.25 avevano visto entrare in casa anche il RE (pag. 2 e 10 della sentenza di primo grado); alle ore 18.15, i militari irrompevano e rinve- nivano all'interno di detta abitazione gr. 97,20 di cocaina suddivisa in 280 dosi, di gr. 1.193 di hashish, suddiviso in trecento stecche e 100 dosi già confezionate, nonché gr. 124 di marijuana suddivisa in 77 dosi (capo A). I militari sorprendevano il Carvut- -*o, mentre si trovava seduto intorno al tavolo del soggiorno, dove erano collocati lo stupefacente e il materiale per la suddivisione delle dosi (in seguito il CA con- fessava il reato nel corso dell'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto). Subito dopo le forze dell'ordine bloccavano il RE che stava di nuovo dirigendosi verso detta abitazione dopo aver aperto il portone con le chiavi. Nel corso del prosie- guo dell'operazione, il personale di P.G. si recava a casa del RE dove recuperavano gr. 32 di hashish, suddiviso in 20 dosi già confezionate, e gr. 43 di marijuana, sud- divisa in 40 dosi già confezionate di cui al capo B), quantitativo minore di stupefa- cente, conservato con le medesime modalità di confezionamento (capo B); non rive- nivano sul posto il materiale per il taglio, il confezionamento e la pesatura, perché evidentemente le operazioni di preparazione della droga avvenivano a casa della De ED. Secondo i giudici di merito, tale stupefacente costituiva una porzione di quello antecedentemente preparato a casa della De ED ed ivi prelevata dal RE in occasione del primo accesso, come logicamente desunto dal giudici di merito alla luce dell'identica tipologia di stupefacente e dalle medesime modalità di confezionamento. La Corte territoriale ha escluso la responsabilità del RE in relazione al quanti- tativo di droga detenuto in casa della De ED, perché egli era assente al mo- mento dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, le quali lo fermavano solo in una fase immediatamente successiva, mentre egli si stava dirigendo presso detta abita- zione, presumibilmente per prelevare un ulteriore quantitativo. Diversa è la posizione del CA e degli altri coimputati, i quali preparavano la droga a casa della De ED, perché la Corte di merito li ha ritenuti ovviamente corresponsabili anche del quantitativo che era stato preventivamente smistato a casa del RE, da questi prelevato in occasione del suo primo accesso alla casa della De ED, come emerso dal servizio di osservazione effettuato dai carabinieri ivi 7 appostati. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte barese non ha basato la colpevolezza del CA e degli altri soggetti presenti a casa della De ED esclusivamente sulle identiche modalità di confezionamento dei distinti quantitativi di stupefacenti. La Corte barese, pertanto, ha fornito una ricostruzione complessiva della vicenda lineare e coerente, immune da censure rilevabili in sede di legittimità, con cui ha escluso ogni possibilità di paragonare tra loro le posizioni del RE e del CA. Il RE è stato correttamente assolto dalla Corte di appello in relazione al reato di cui al capo A), perché si trattava di droga detenuta all'intet -no dell'abitazione dai soli coimputati, mentre egli si stava presumibilmente recando sul posto per prelevare un ulteriore quantitativo a lui necessario ai fini della successiva rivendita;
il CA e gli altri imputati, invece, sono stati ritenuti responsabili anche della detenzione dello stupefacente custodito dal RE a casa sua, perché prelevato dalla abitazione della De ED quando tutti loro erano presenti e perché confezionato con le medesime modalità della sostanza rinvenuta presso tale abitazione. 3. Il primo motivo del ricorso del ER è inammissibile per carenza di inte- resse a proporlo. Il ricorrente si lamenta della dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello relativi all'affermazione di responsabilità, nonostante vi avesse rinunziato ed avesse limitato le proprie doglianze al trattamento sanzionatorio. Pertanto, non risultano agevolmente comprensibili le ragioni per le quali la difesa del ER abbia for- mulato tale doglianza, trattandosi di materia non inclusa tra quelle devolute dinanzi alla Corte di merito. I motivi aggiunti depositati presso la Corte di appello, ai quali il ricorrente ac- cenna, non risultano essere stati allegati al ricorso in violazione del principio di auto- sufficienza. In ogni caso, poiché tali censure appaiono comunque attinenti al tema dell'affermazione di responsabilità non potevano essere prospettate dinanzi alla Corte barese sempre in virtù della delimitazione dei motivi di appello ai soli aspetti attinenti al trattamento sanzionatorio. 4. Il secondo motivo del ricorso del ER è generico. Il ER contesta l'omessa valutazione tiro-rcttrrwaFt'arrrEs53-vaiutaziong della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Ebbene, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato la Corte di ap- pello ha richiamato l'apparato argomentativo articolato dal Tribunale, non dilungan- dosi al riguardo, stante la rinunzia ai relativi motivi di doglianza e, a sua volta, il ricorrente non ha indicato specifiche ragioni per le quali l'organo giudicante avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento. 8 Sul punto va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per Cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431). 5. Il terzo motivo del ricorso del ER non è proponibile in sede di legitti- mità. Il ER deduce che, al fine di accertare le ragioni della sua presenza nella casa della De ED, sarebbe stato necessario disporre l'audizione di CE AN, ex compagna dell'imputato e madre di Dylan, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.. Il ricorrente, tuttavia, non aveva formulato tale doglianza mediante l'atto di ap- pello. Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedi- mento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzional- mente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Come sopra rilevato, peraltro, il ER aveva rinunziato ai motivi diversi da quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio. 6. Il terzo motivo del ricorso del Carvutti, concernente plurime doglianze in tema di applicazione della recidiva, non è proponibile in sede di legittimità. Anche tale motivo di impugnazione, come il precedente, non era stato prospet- tato con l'atto di appello, per cui non può essere formulato per la prima volta col ricorso per Cassazione. 7. Tutte le censure formulate dai quattro i ricorrenti, inerenti all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondate. Va preliminarmente osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il 9 giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). In linea coi suddetti principi, la Corte di appello ha escluso la sussistenza di ele- menti apprezzabili a favore degli imputati, sottolineando che il mero positivo com- portamento processuale non pote)% giustificare sotto un profilo una diminuzione di pena. Al riguardo, peraltro, il Tribunale aveva anche evidenziato il negativo atteg- giamento degli imputati, che non avevano collaborato, non avevano manifestato se- gni di resipiscenza, avevano profferito falsità in sede di interrogatorio ed avevano tentato invano di far ricadere la responsabilità per la vicenda criminosa a carico del solo CA. Il CA sottolinea a proprio favore elementi del tutto irrilevanti quali la scelta di essere giudicato con le forme del rito abbreviato e l'esistenza di proprie patologie. Al riguardo, peraltro, questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che im- plica ex lege l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012). La sussistenza di una patologia, peraltro, costituisce un'evenienza estrinseca alla materialità dei fatti ed estranea alla personalità dell'imputato, per cui è stata legittimamente considerata ininfluente (vedi, per riferimenti, Sez. 5, n. 74 del 18/10/1971, dep. 1972, Lanini, Rv. 119768). La De ED segnala il proprio stato di incensuratezza, che di per sé è insuf- ficiente a far riconoscere le attenuanti previste dall'art. 62 bis cod. pen. anche alla luce dell'articolata spiegazione delle ragioni per le quali il ruolo da lei espletato è stato ritenuto di particolare rilevanza. Il TU si limita ad evidenziare il proprio atteggiamento passivo in occasione dell'irruzione delle forze dell'ordine. In realtà, tale indicazione non corrisponde alla 1 0 descrizione del suo comportamento effettuata dalla Corte territoriale, che ne ha rico- nosciuto il ruolo decisivo per la realizzazione dell'attività criminosa. Il ER prospetta di essere incensurato e di aver mantenuto un atteggia- mento collaborativo, aspetti ampiamente considerati irrilevante , primo / e non corri- spondente all'effettivo andamento dei fatti l il secondo. In ogni caso tali fattori vanno ritenuti superati in ragione dell'esauriente e dettagliato apparato argomentativo svi- luppato dai giudici di merito. 8. Il quinto motivo di ricorso del ER è generico. Relativamente alla censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione dei plurimi elementi sopra riportati nell'analisi delle cir- costanze attenuanti generiche, del dato ponderale della sentenza sequestrata e della rilevanza del ruolo ricoperto nella vicenda criminosa. Il ricorrente prospetta censure aspecifiche, lamentando un difetto di motivazione insussistente e non rappresentando per quali ragioni l'organo giudicante si sarebbe dovuto attestare sul minimo della pena. 9. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 11
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2022.