Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA CE - Presidente -
Dott. COLARUSSO CE - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG TI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA D A AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE CAMELIS, difesa dall'avvocato MAURO LA FORGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE AD AT, AC NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, che li difende unitamente all'avvocato Claudio IANNUZZI, giusta 2003 i delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 111/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 24/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per denuncia di nuova opera e reintegra nel possesso, depositato in data 6 ottobre 1989, i coniugi CE e IA De PA convenivano in giudizio dinanzi al pretore di RE IN ES. Esponevano che la prima è proprietaria di una casa per civile abitazione sita in quel Comune, nel vico San Rocco n. 5, che si sviluppa in due piani. Da un lato essa confina con il fabbricato della convenuta, che si trova in via Cap. Valente n. 58, e tra gli stessi si trovano un pozzo luce, di proprietà comune, e un atrio scoperto, di esclusiva proprietà di ES. Questa aveva realizzato la copertura del medesimo mediante una cupola in plexiglass, e quindi con materiale mobile e trasparente, a cagione della quale non era più possibile ricevere adeguatamente aria e luce attraverso le finestre aperte sul pozzo luce, che costituivano anche delle vedute che i coniugi esercitavano sull'atrio medesimo, in virtù di una convenzione intervenuta il giorno 22 agosto 1983 tra loro e l'avv. Matteo Armento, dante causa della convenuta. Questa a sua volta aveva accettato la realizzazione delle vedute medesime a distanza non regolare con la transazione del 25 gennaio 1985, con la quale fra l'altro si era impegnata ad osservare quanto a suo tempo pattuito tra le parti, compreso il divieto di coprire l'atrio in questione.
Gli attori pertanto chiedevano che fosse inibita a ES la copertura dell'atrio e che essi fossero reintegrati nel possesso della servitù di veduta.
La convenuta si costituiva, eccependo che già l'opera era stata realizzata prima della presentazione del ricorso;
il materiale usato era mobile e trasparente, e pertanto non menomava il preteso diritto dei ricorrenti;
nessuna servitù di veduta era stata costituita, ma soltanto ella tollerava l'apertura delle finestre a distanza non regolare;
con la cupola si trattava solamente di una migliore utilizzazione della propria casa. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Il pretore disponeva consulenza tecnica e l'ispezione dei luoghi, e con sentenza del 14 maggio 1990 rigettava la domanda degli attori, sul presupposto che le aperture realizzate dagli stessi non costituissero vedute, sia perché poste ad altezza di m. 2,64, sia perché sfornite di davanzale, e quindi attraverso di esse non fosse possibile affacciarsi e vedere, ma servivano solamente per il passaggio dell'aria e della luce. Inoltre quella realizzata dalla convenuta non poteva essere considerata una costruzione, dal momento che era costituita da materiale mobile e trasparente, che, in quanto tale, non impediva ne' menomava il passaggio dell'aria e della luce attraverso le finestre degli attori.
Avverso tale provvedimento CE e De PA proponevano appello dinanzi al Tribunale di Foggia, il quale, con sentenza del 20 aprile 1999, in riforma di quella impugnata, condannava ES alla rimozione dell'opera realizzata e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al pagamento dei due terzi delle spese del doppio grado, compensandole per il resto, sul presupposto che la copertura doveva intendersi come fabbrica e violava la distanza di due metri prevista dall'art. 907 rispetto alla veduta costituita dalle finestre sovrastanti di De PA +1; la copertura del lucernario inoltre aveva certamente ridotto la veduta attraverso il pozzo luce, pur non impedendo il passaggio della luce e dell'aria attraverso le finestre;
il pregiudizio era estremamente modesto ma esisteva;
De PA +1 erano stati lesi nel loro possesso della servitù di veduta in appiombo costituita con la transazione. Avverso tale sentenza ES ha proposto ricorso per Cassazione deducendo i motivi che di seguito vengono enunciati. I coniugi CE De PA si sono costituiti con controricorso. La ricorrente ha illustrato le doglianze mediante una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme processuali.
Ricevuta la notifica del ricorso introduttivo il 24 novembre 1989, ella si era costituita davanti al pretore ed aveva eccepito -fra l'altro - l'avvenuto completamento della installazione della copertura in data anteriore alla notifica del ricorso. Il pretore non emise provvedimenti cautelari, I coniugi De PA CE erano pertanto decaduti dall'azione di nunciazione e di conseguenza anche dalla possibilità di introdurre nel giudizio la diversa domanda di reintegra del possesso.
Tale censura è infondata.
Come risulta dagli atti, il pretore rigettò nel merito la domanda di reintegra in possesso, in tal modo respingendo implicitamente anche l'eccezione di decadenza formulata da ES;
la quale però non propose sul punto appello incidentale, come avrebbe dovuto. Sicché al Tribunale, giudice di secondo grado, tale questione non fu portata a conoscenza, e pertanto s'è formato il giudicato. Nè peraltro nel ricorso è stato specificato in quale atto processuale la questione fosse stata riproposta in appello.
Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, giacché il Tribunale ha ritenuto che le finestre in questione fossero state aperte solo successivamente alla convenzione stipulata tra le parti, e che esse fossero munite di davanzale, caratteristica invece esclusa dal giudice di primo grado, che, in sede di ispezione dei luoghi, aveva notato l'assenza di tale elemento, messo invece in evidenza dal CTU, che aveva svolto il mandato addirittura sei anni dopo tale accertamento, e quindi allorquando sicuramente lo stato dei luoghi sarà stato modificato ai fini perseguiti dai resistenti. Anche tale doglianza è infondata. Infatti il Tribunale ha messo in evidenza che il CTU aveva accertato che in effetti le finestre aperte nel muro degli attuali resistenti consentono un comodo affaccio sull'atrio della ricorrente. Esse erano state aperte a seguito della convenzione stipulata tra CE e l'avv. Armento nel mese di agosto 1983, e la transazione successiva intervenuta tra i resistenti e la ricorrente nel mese di gennaio 1985. Attraverso tali finestre non solo l'immobile dei coniugi riceve aria e luce, ma da esse sì esercitano comodamente l'"inspicere" e il "prospicere" sull'atrio di controparte, posto ad un livello inferiore rispetto alle stesse. Quantunque la cupola realizzata sia mobile e trasparente, tuttavia limita la presa di aria e luce, come pure impedisce la servitù costituita di veduta diretta, e pertanto va rimossa, dal momento che anche una semplice limitazione costituisce pur sempre una turbativa del possesso (V. Cass. 11/2/1997, n. 1261). inoltre è da notare come al momento della transazione all'altezza del secondo piano dell'immobile De PA esisteva un terrazzino, e che solo dopo la transazione le finestre erano state realizzate. Orbene il tribunale, anche sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte suprema, ha ritenuto che per la configurabilità del possesso di una servitù di veduta, tutelabile con l'azione di spoglio, non è necessario che l'opera da cui è esercitata sia destinata esclusivamente all'affaccio sul fondo del vicino, quando per ubicazione, consistenza e caratteristiche il giudice ne accerti l'oggettiva idoneità all'"inspicere et prospicere". Sulla base di queste considerazioni a maggior ragione il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il possesso della servitù di veduta se avesse constatato che le finestre esistevano anche prima della transazione. Anche su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, nonché giuridicamente e logicamente corretto. Col terzo motivo la ricorrente formula le stesse censure di cui a quello precedente, con riferimento alla modestia del manufatto, realizzato unicamente per proteggere la proprietaria dell'atrio dagli agenti atmosferici e per la tutela della propria riservatezza, senza arrecare alcun fastidio ai resistenti, i quali esercitano ugualmente la servitù di veduta diretta, ma non quella laterale in appiombo su sottostante terrazzino di ES, la quale ha il diritto di meglio sfruttare il fabbricato di sua proprietà, anche se magari con un sacrificio limitatissimo di quello di controparte. Il Tribunale, sulla scorta delle prove in atti, ha accertato che la realizzazione del lucernaio, pur non impedendo il passaggio della luce e dell'aria, aveva certamente ridotto la veduta attraverso il pozzo luce, e non aveva rispettato la distanza dalle vedute prevista dall'art. 907 cc. Tutto ciò aveva cagionato una lesione al possesso della veduta, idoneo a qualificare un comportamento come spoglio.
Considerato che
quella proposta da De PA +1 è un'azione di reintegrazione a tutela del possesso, appare evidente che il Tribunale si è mantenuto nei limiti segnati dalla natura dell'azione stessa, e che ogni questione posta dalla ricorrente con riferimento all'aspetto petitorio della controversia deve ritenersi non pertinente, e quindi inammissibile.
Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguenti statuizioni di legge in ordine alle spese, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo grado in favore dei controricorrenti, che liquida in euro sessanta/00 per esborsi, ed euro milleduecento/OO per onorari, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004