Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2002, n. 6358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6358 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
REPUB06 358 /0 2 IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PROPRIETA THMISSION Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SPADONEDott. Mario R.G.N. 21063/99 - Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere 21063/99 - 238100 Cron. 18247 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere - Rep. 1390 Dott. Giovanni Consigliere SETTIMJ Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud.20/02/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRONE, difeso dall'avvocato LUIGI DE CORTE SUPREMA DI CASSAZION NICOLELLIS, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE contro per diritti € 1.55 1 3 MAG 2002. FI RA, IL MASSIMO;
YL CANCELLIERE
- intimati -
e sul 2° ricorso n 00238/00 proposto da: €0,77 1:1500 FI RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CANCELLERIA 2002 FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO 261 SMEDILE, che la difende unitamente all'avvocato -1- ALFONSO VISCARDI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
FI NI, IL MASSIMO;
- intimati avverso la sentenza n. 311/99 della Corte d'Appello di SALERNO emessa il 26/08/99; ' udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Roberto udienza del 20/02/02 dal Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. ... -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 27 aprile 1994 RA FF citava NI FF davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, dolendosi del fatto che dall'immobile di proprietà del convenuto, adiacente alla abitazione di essa attrice, in Scafati, via Vicinale FF n. 7, provenissero immissioni di rumore che superavano la normale tollerabilità. NI FF, costituitosi, resisteva alla eccependo il proprio difetto didomanda, legittimazione passiva, in quanto i rumori erano causati da IM CI, conduttore dell'immobile di sua proprietà, che chiamava in causa. IM CI, costituitosi, resisteva alla domanda, assumendo comunque di avere cessato l'attività cui erano riferibili i rumori denunciati dalla attrice dal momento della chiamata in causa. Con sentenza in data 8 ottobre 1996 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda inibitoria e rigettava le altre domande. Dichiarava assorbita la domanda di garanzia nei confronti di IM CI. RA FF proponeva appello principale;
3 NI FF proponeva appello incidentale. La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 26 agosto 1999, dichiarava l'estinzione per rinunzia della domanda di risarcimento dei danni proposta da RA FF nei confronti di NI compensando le spese dei due gradi di FF, giudizio in virtù del principio della reciproca soccombenza virtuale, in quanto se, da un lato, la rinuncia alla domanda di risarcimento dei danni aveva l'efficacia di una pronunzia di rigetto nel merito, dall'altro il superamento dei limiti della normale tollerabilità delle immissioni di rumore provenienti dall'immobile di proprietà di NI FF risultava in via presuntiva da elementi acquisiti al giudizio. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, NI FF. Resiste con controricorso RA FF, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, con un unico motivo. 片کرلی Motivi della decisione preliminarmente disposta la riunione dei Va ricorsi. Con l'unico motivo del ricorso principale NI FF si duole della pronuncia di compensazione 4 delle spese, basata su una insussistente soccombenza reciproca, in quanto la domanda relativa al superamento dei limiti di tollerabilità provenienti delle immissioni dei rumori dall'immobile di cui era proprietario non poteva essere ritenuta fondata sulla base di elementi presuntivi desunti ex actis, ma avrebbe richiesto una consulenza tecnica di ufficio. Il motivo è infondato, in quanto diretto contro una pronuncia di compensazione delle spese di giudizio, che espressione del potere discrezionale del giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove non basata su argomentazioni illogiche (e nella specie non può considerarsi illogica la affermazione della non provata infondatezza della domanda). comportaprincipale 11 rigetto del ricorso del ricorso incidentalel'assorbimento condizionato. In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso assorbito il ricorso principale;
dichiara 5 giudizio di incidentale;
compensa le spese del cassazione. Roma, 20 febbraio 2002 та и Д Spotkan IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 3 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C z.co Agenzia delle Entrate 109T 129 ss Iscritto a ruolo il 03-05-12 Ufficio di Roma 2 21287 456T 20,66 Art. n. TOT.149.77 6