Sentenza 1 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2004, n. 35327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35327 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 01/07/2004
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 890
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 45799/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Riccardo Olivati, difensore di fiducia di Kazazi Ilir, n. a Kavaje (Albania) il 4.4.1971;
avverso l'ordinanza in data 16.10.2003 della Corte di Appello di Cagliari, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 3.10.2001. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal Kazazi di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 3.10.2001. La Corte territoriale ha affermato la tardività dell'istanza, in quanto proposta in data 25.9.2003, oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 175, comma terzo, c.p.p., decorrente dalla data di cessazione dell'impedimento, identificata con quella della notifica dell'ordine di carcerazione, eseguito il 13.9.2003 nei confronti del Kazazi. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Kazazi, che la denuncia per violazione di legge.
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha tenuto conto della sospensione dei termini processuali ex legge n. 742 del 1969, che opera anche con riferimento alla richiesta di remissione nel termine per proporre l'impugnazione. Il ricorso è fondato.
È stato già affermato da questa Corte che "anche il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 175, comma 3, c.p.p. per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine, è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale." (fattispecie nella quale il giudice della esecuzione, al quale era stata presentata richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta stessa senza considerare che il termine di dieci giorni per la relativa presentazione era rimasto sospeso nel periodo feriale), (sez. 5^, 199806336, Costantini G., riv. 212111).
Analogo principio era stato, peraltro, affermato da questa Corte in materia di processo di esecuzione e di sorveglianza (sez. 1^, 199500810, P.G. in proc. Dendeni, riv. 200484; conf. riv. 193305 ed altre successive).
Orbene, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal riportato indirizzo interpretativo, considerato che le ipotesi in cui la legge prevede la non operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale sono espressamente stabilite dal legislatore, costituendo una deroga al regime ordinario, e, pertanto, hanno carattere eccezionale, di talché non ne è possibile l'interpretazione analogica in materia processuale penale al fine di limitare le garanzie della difesa dell'imputato.
La ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004