Sentenza 2 ottobre 2002
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) l'inottemperanza all'ordinanza sindacale di interdizione allo svolgimento dell'attività di lavavetri, in quanto, non essendo quest'ultima soggetta ad autorizzazione, il sindaco è sprovvisto del potere di emettere provvedimenti al riguardo, rientranti nelle esclusive attribuzioni del questore, a norma dell'art. 17-ter, comma 1, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2002, n. 37112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37112 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 02/10/2002
1. Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 720/2002
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 12736/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste, nel procedimento penale a carico di TO KO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, in data 1.10.2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco VIGLIETTA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
OSSERVA
Colla sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale dichiarava il RO colpevole di contravvenzione all'art. 650 c.p. - per non avere ottemperato all'ordinanza del sindaco, che gli imponeva di astenersi dall'esercitare l'attività di lavavetri - condannandolo alla pena L. 100.000 di ammenda.
Osservava il Tribunale che la violazione ascritta al RO era pacificamente accertata ed anzi, in una precedente occasione, gli era stata contestata come previsto dall'art. 17 ter e. 2 t.u.l.p.s.; il procedimento amministrativo si era dunque legalmente compiuto e la persistente condotta dell'imputato integrava il reato ascrittogli. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il P.G. di Trieste, che denunciava violazione di legge.
L'attività di lavavetri, come esplicitava la stessa ordinanza sindacale, non era soggetta ad autorizzazione, colla conseguenza che l'accertatore della condotta avrebbe dovuto riferirne al questore, che solo, ai sensi dell'art. 17 ter sopra citato avrebbe potuto emettere il provvedimento interdittivo della detta attività; e solo la sua violazione potrebbe essere punita ai sensi dell'art. 650 c.p. L'ordinanza del sindaco era dunque emessa da autorità incompetente e perciò non si realizzava la previsione normativa penalmente sanzionata.
Si chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura dell'ordinanza sindacale, comparata alla normativa che la stessa sentenza impugnata richiama, emerge come il sindaco fosse, nella fattispecie, privo del potere ordinatorio.
A prescindere dal richiamo, che si legge nell'atto, alle norme degli artt. 121 e 124 t.u.l.p.s. (nel frattempo abrogate, tranne che per il divieto del mestiere di ciarlatano, dall'art. 6 lett. b d.p.R. 21.5.2001, n. 311) è significativo che l'ordinanza qualifichi l'attività del RO come non soggetta ad autorizzazione;
ma allora, come correttamente osserva il P.G. ricorrente, l'art. 17 ter c. 1 del t.u. demanda al questore l'ordine di cessazione dell'attività stessa;
e solo l'inosservanza di tale provvedimento integra gli estremi della contravvenzione all'art. 650 c.p., giusta l'esplicita previsione dell'ultimo comma.
La carenza del potere di ordinanza priva l'atto del sindaco di legittimità e la sua inosservanza da parte del RO di rilevanza penale.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2002