Sentenza 27 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8801 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE NO+ 88 0 1/0 01 LA CORTE SUPR SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 14178/00 Consigliere Dott. Vincenzo MILEO 16679/00 Cron. 20081 Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 09/05/01 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NI DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
UA GRAZIA;
intimato e sul 2° ricorso n° 16679/00 proposto da: UA GRAZIA, elettivamente domiciliato in ROMA presso 2001 la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIER LUIGI SAVA, 2272 -1- giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NI DELL'INTERNO; - intimato avverso la sentenza n. 1654/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 04/04/00 R.G.N. 2643/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorwo principale, rigetto del primo motivo ed assorbimento dell'incidentale. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 2 dicembre 1996 ZI BU chiese che il Pretore di Catania in funzione di giudice del Lavoro condannasse il NI DELL'INTERNO al pagamento dell'indennità di accompagnamento. A seguito di consulenza tecnica di ufficio il Pretore respinse la domanda. A seguito di nuova consulenza tecnica di ufficio il Tribunale di Catania, ha riconosciuto a favore di ZI BU il diritto all'indennità di accompagnamento dal 1° agosto 1999, affermando che costei, come accertato dal consulente tecnico di ufficio (le cui conclusioni, deambulare autonomamente. "Picolo adeguatamente documentate, erano da condividersi), non era in grado di Per la cassazione di questa sentenza ricorre il NI DELL'INTERNO, percorrendo le linee di due motivi;
ZI BU resiste con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale. Motivi della decisione I ricorsi, soggettivamente ed oggettivamente connessi, devono essere riuniti. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che, poiché l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. disciplina solo la valutazione delle infermità sopraggiunte nel corso del giudizio di primo grado, l'accertamento che nel caso in esame il Tribunale aveva eseguito e relativo alla ritenuta situazione di invalidità che sarebbe sopraggiunta nel corso del giudizio di secondo grado, sarebbe illegittimo. 3 Il motivo è infondato. L'ampia formula dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. (“deve essere valutato ..... l'aggravamento della malattia nonché tutte le infermità che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario") estende l'obbligo ("deve") d'indagine a tutto il procedimento giudiziario: e pertanto anche al giudizio di secondo grado, che di questo è parte. Questa estensione è peraltro fondata non solo su ovvie esigenze di economia processuale e di tuve eguaglianza sociale (Cass. 5 gennaio 2001 n. 94) bensì sulla stessa natura di ogni situazione fisio psichica, suscettibile di modificazioni nel tempo. Questa modificabilità, come consente la revisione (art. 9 della legge 12 giugno 1984 n. 222) dell'invalidità a suo tempo accertata (pur nella sua "permanenza": art. 1 primo comma legge citata), esige che si accerti l'invalidità sopraggiunta prima dell'irreversibile provvedimento del giudice di merito. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 18 del 1980 nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che il consulente tecnico d'ufficio, pur avendo accertato che “la deambulazione era consentita con l'ausilio del tripode" (fatto dal quale era deducibile la possibilità d'una deambulazione autonoma con l'ausilio di tutore ortopedico), aveva illogicamente concluso che la ricorrente aveva la necessità del costante ausilio di terzi. Anche questo motivo è infondato. Dalle espressioni del consulente tecnico di ufficio, riportate dallo stesso ricorrente NI ("l'autonomia nei passaggi posturali è ridotta, necessitando, la parte, di 4 ausilio nei cambi di posizione finalizzati all'acquisizione ed al mantenimento dell'equilibrio ortostatico e clinostatico"), è evidente la situazione di non autosufficienza. Con il ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 194 e segg. cod. proc. civ. e dell'art. 1 della legge n. 533 del 1973, ZI BU sostiene che, poiché la gravità delle patologie era temporalmente riferibile alla frattura del femore destro, verificatasi nell'ottobre del 1995, in questa data era insorta la sua situazione di non autosufficienza. Il ricorso è infondato. La ricorrente non fornisce alcun elemento che consenta di dedurre l'insufficienza della valutazione e che sia potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione. I ricorsi devono essere respinti. Si dispone la compensazione delle spese.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, e li rigetta, compensando le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001. Dietro Cuero Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Phill I A 0 D 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L IL CANCELLIERE T R L . , O A N A Depositato in Cancelleria ' B S L E I L 3 P E D 7 oggi, 27 GIU 2001 S - D I A 8 - I T N S 1 S G 1 N IL CANCELLIERE O O E P S A E M I I D G A E G A , E O D O L T E R T T 5 T I S A R I N I L E G L D S E E E R O D