Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11307 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto1 13 077 5 LA CORTE S PR DLAGA SAZIONE SEZIONE VORD Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 6059/00 Dott. Bruno D'ANGELO 1 Rel. Consigliere Cron.28915 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep . CAPITANIO Consigliere Ud. 30/05/02 Dott. Natale Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente;
S ENTENZA sul ricorso proposto da: IN AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato G. GABRIELLA DEL ROSSO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
- GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta2002 2537 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 355/99 del Tribunale di -FIRENZE, depositata il 06/10/99 R.G. N. 175/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con sentenza 6 marzo 1998, il pretore di Firenze ha respinto la domanda di NA NI intesa all'accertamento di una malattia professionale, costituita da sindrome del tunnel carpale bilaterale, con condanna dell'Inail ad erogare le prestazioni di legge. Il tribunale di Firenze, con sentenza del 29 settembre 1999, ha rigettato l'appello proposto dalla NI sul rilievo che la consulenza svolta in primo grado era esaustiva e condivisibile. Avverso la sentenza NI NA ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'Inail si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 74 d.p.r. n. 1124 del 1965, c con il secondo vizi delle motivazioni. I due motivi, contenenti in sostanza la medesima censura possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati. Con le censure in esame in sintesi la ricorrente si duole del fatto che,pur avendo mosso specifiche critiche alla consulenza tecnica espletata in primo grado, tuttavia il tribunale non ne ha disposto la rinnovazione, aderendo criticamente alle risultanze di quella di primo grado. In proposito va osservato non essere vero che il tribunale ha ignorato le critiche dell'appellante alla consulenza. Infatti le ha prese in considerazione, rilevandone la genericità e la modestia dei postumi accertati, concludendo per la totale superfluità del rinnovo della consulenza. Tale decisione non può che essere condivisa. пл Infatti la ricorrente, pur continuando a sostenere nel ricorso di aver addotto le specifiche censure alla consulenza di cui si diceva, che definisce potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia, non riporta, in violazione del principio di autonomia e specificità del ricorso per cassazione, quali esse siano, per cui non mette in grado questa Corte di valutarne la rilevanza e la concludenza. Con un ulteriore profilo del ricorso la ricorrente censura la sentenza del tribunale che, a suo dire, avrebbe escluso la esposizione al rischio, ma su di tale argomento la sentenza, rilevato il lavoro espletato di cucitrice e ricamatrice della istante, non nega i fattori professionali di rischio connessi ai movimenti ripetitivi necessari per l'espletamento del lavoro, ma rileva solo che non hanno causato la malattia professionale lamentata. Ne segue che il ricorso va rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione data la natura Av.e.de. della controversia, ex and. 152 Disp.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 30 maggio 2002 H Cons. est.M Il Presidente Vincent Miles zanc olle. 10 zauco 2