Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2004, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA 007 08/ 04 1 IN N E DE PO_IT LAN LA CORTE SU Oggetto Contratt SEZIONE TERZA CIVILE cupznań Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11777/00 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Ernesto LUPO Consigliere 1384 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 148 Ud. 25/06/03 Dott. Bruno ConsigliereDURANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TZ DE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 1 A, presso lo studio dell'avvocato MO MORGIA, che la difende, giusta procura speciale di Grosseto del 22/05/00 rep. n. 840; ricorrente -
contro
GI IO MO, GI OB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato IVO BASILI, che li difende, giusta delega in atti;
2003 1481 controricorrente 1441/99 della Corte d'Appello di avverso la sentenza n. FIRENZE, sezione I Civile, emessa il 14/05/99 e depositata il 18/11/99 (R.G. 170/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato MO MORGIA;
udito l'Avvocato Ivo BASILI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il M Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AB MO e TO NN, proprietari, per successione paterna, di terreni agricoli siti a Saturnia, assumendo che erano detenuti senza titolo da TZ TR, che abusivamente vi aveva impiantato delle coltivazioni, convenivano tale detentrice davanti al Tribunale di Gros- seto, per sentir accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi rapporto di affitto agrario tra le parti. La convenuta replicava di aver pattuito verbalmente 23 l'affitto col dante causa degli attori, chiedendone ricon- l'accertamento e accampando il diritto advenzionalmente 2 essere indennizzata delle migliorie, non senza aver ecce- pito, preliminarmente, l'incompetenza del tribunale nella sua composizione ordinaria a favore della Sezione specia- lizzata agraria. Il Tribunale, con sentenza del 5 febbraio 1993, rite- nuta la propria competenza, dichiarava esistente l'affit- to. Con sentenza non definitiva resa il 18 novembre 1909.1999, la Corte d'Appello di Firenze ha dichiarato invece insus- sistente il rapporto di affitto agrario, ordinando il ri- lascio dei terreni;
ha dichiarato ammissibile Samma la do- manda di indennità per arricchimento senza causa proposta dall' appellata TZ, disponendo per l'istruzione con se- parata ordinanza. m Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso la TZ. Resistono i NN con controricorso. La ricorrente ha depositato due memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE E' preliminare il rilievo dell'inammissibilità del ri- corso. Con la sentenza impugnata infatti la Corte d'appello, "non definitivamente pronunciando", da un lato, ha dichia- 3 rato insussistente il dedotto rapporto di affitto agrario, ordinando il rilascio del fondo;
dall'altro ha dichiarato ammissibile la domanda subordinata proposta dalla TZ ai sensi dell'art.2041 C.C., disponendo, riguardo ad essa, l'ulteriore istruzione, come da separata ordinanza;
ha rinviato infine alla decisione definitiva il regolamento delle spese. Orbene, è noto che, secondo la giurisprudenza di le- M gittimità, nell'individuazione della sentenza non defini- tiva (art.279 2° comma n.5 C.p.c.), va preferito il dato negativo del mancato esercizio, da parte del giudice, nel decidere, in caso di cumulo di domande, soltanto una° al- cune delle domande, del potere di separazione, dovendosi invece ravvisare una sentenza definitiva qualora tale po- tere sia stato esercitato. Questo criterio formale ha l'indubbio pregio della certezza, in quanto si affida a un elemento obiettivo e facilmente accertabile, e cioè al dato negativo della man- canza del provvedimento di separazione, che consente di qualificare la sentenza come non definitiva;
ovvero al da- to positivo dell'esistenza di un provvedimento espresso di separazione (comunque implicito in una statuizione sulle spese), che determina la natura definitiva della sentenza (per questi principi cfr., in mot., Cass. S.U. 8 ottobre 1999 n.711). Consegue da quanto detto, nonostante gli argomenti in contrario spesi dalla ricorrente nella prima memoria illu- strativa, la natura non definitiva della sentenza impugna- ta, dacché il giudice "a quo", nel decidere la sola doman- da "ex contractu", non ha separato la relativa causa da quella concernente la domanda subordinata di arricchimento ingiustificato (art.2041 C.C.), né ha provveduto sulle spese della causa decisa. Stante la natura non definitiva della sentenza impu- gnata, dispiega tutta la sua efficacia la riserva di ri- corso differito, fatta dalla TZ, come la stessa precisa nel preambolo del ricorso, nell'udienza del 18 gennaio 2000, ai sensi degli artt. 361 1° comma C.p.c. e 133 e 129 1° comma disp. att. Detta riserva, normalmente irrevocabi- le (perdendo essa efficacia, ai sensi dell'art.361 U.C. C.p.c., nel solo caso che "contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente ri- corso", e su di essa non esplicando dunque alcun effetto, contrariamente all'avviso della ricorrente, la successiva notifica della sentenza, ad opera della controparte, alla TZ), determina l'inammissibilità della presente impu- 5 gnazione immediata, dovendo la stessa essere proposta uni- tamente a quella avverso la sentenza definitiva, a norma dell'art.361 2° c. C.p.c. (Cass. 12 aprile 2002 n.5282). Le spese di questo giudizio, liquidate nel dispositi- sono a carico della soccombente. VO, POM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese di que- sto giudizio, liquidate in euro 1.100, di cui euro 100 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso a Roma, addì 25 giugno 2003. Il Cons estВчинкая Il Presidente IL CANCELLIERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 19 GEN 2004. Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista