Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
Non può ipotizzarsi una pertinenza di un manufatto rispetto ad una azienda agricola, poiché questa non può essere ritenuta cosa nell'accezione di cui all'art. 817 c. c. (Nella specie la Corte ha escluso che configurasse pertinenza una tettoia costruita a ridosso di una casa colonica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/1999, n. 6925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6925 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai sottonotati magistrati: Udienza pubblica
DR. ANTONIO ZUMBO PRESIDENTE del 4.3.99
DR. ALDO RIZZO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. NICOLA QUITADAMO CONSIGLIERE N. 729
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE RELATORE REGISTRO GENERALE
DR. ALDO FIALE CONSIGLIERE N. 37390/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CI GI N. A SERRAVALLE PISTOIESE IL 9.9.36 RES.A QUARRATA VIA DELLE PALAIE 127 IVI ELETT. DOM.
contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze, la quale, parzialmente riformando la sentenza del Pretore di Pistoia 17.7.97, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui alla Legge n. 64\74 - capo b - per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena quanto al capo -a- in gg. 10 di arresto e lit. 8 milioni di ammenda. Imputato del reato di cui all'art. 20 lett. -b- della Legge n. 47\85 per avere iniziato, continuato ed eseguito, senza concessione edilizia, una tettoia metallica di m. 7,70x7x3,30 -3,50, coperta ad una tendenza con travature orizzontali ed oblique in metallo. In Quarrata acc. il 10.2.95.
Udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale dr. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Condannato in primo e in secondo grado per il reato indicato in epigrafe, ricorre per Cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo, mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 CPP lett. (e) sul punto relativo alla natura pertinenziale del manufatto. La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che una tettoia costruita a ridosso ed appoggiata ad una casa colonica non possa essere considerata pertinenza, laddove i testi avevano riferito essere la stessa adibita a ricovero di trattori ed altri mezzi agricoli.
2. Posto che la tettoia "de qua" era a servizio durevole del fabbricato rurale, che non esisteva alcuna azienda agricola ma soltanto un contadino il quale coltiva il fondo, non ha pregio l'assunto contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale non è ammissibile introdurre il concetto di pertinenza quanto al fabbricato per cui è processo, trattandosi di bene finalizzato all'attività agricola e non a servizio della casa colonica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato. Agli effetti della legge penale, costituisce pertinenza quel manufatto accessorio ad un bene immobile, che sia per sua natura posto in modo durevole al servizio di questo e non sia suscettibile di diversa utilizzazione.
4. Questa Corte ha ritenuto - vedi sentt. 28.3.90 n. 4286 e 24.11.88 n. 11377 - che non può ipotizzarsi una pertinenza di un manufatto rispetto ad una azienda agricola, poiché questa non può essere ritenuta "cosa" nell'accezione di cui all'art. 817 CC.
5. Nella specie, lo stesso ricorrente ammette che un contadino coltiva il fondo avvalendosi della casa colonica e pertanto riconosce che esiste una azienda agricola, sia pure unipersonale o piccola azienda.
6. Ma nella specie è da escludersi la natura pertinenziale della tettoia - tra l'altro di notevoli dimensioni - realizzata, posto che la medesima, per la sua natura, non risulta insuscettibile di diversa destinazione: ad esempio, sarebbe possibile una sua locazione a terzi per ricovero attrezzi, ovvero per ricovero e parcheggio di automobili, ovvero come area coperta per riunioni o trattenimenti.
7. Tale potenzialità esclude a maggior ragione che possa ritenersi sussistente il vincolo pertinenziale: vincolo il quale viene rigorosamente valutato dalla giurisprudenza, anche in ragione della sua facile aggirabilità.
8. Devesi, in altri termini, ribadire che il nesso pertinenziale è costituito da due fattori: la destinazione in modo durevole di un bene immobile ad esclusivo servizio di un altro e la sua conformazione tale che ogni diversa possibilità di uso risulti irrealizzabile.
9. In ogni caso, va esclusa la natura di pertinenza per ogni manufatto che non sia di modeste dimensioni: casi Cass. 27.5.87 n. 6793. Nel senso che la destinazione deve essere "univoca" vedasi Cass. 21.3.97 n. 4056. Cass.
5.5.92 n. 5331 ha escluso che una tettoia possa considerarsi pertinenza, anche se costruita a ridosso di un'abitazione. Un garage può essere considerato pertinenza se destinato al servizio di un'abitazione in modo non solo soggettivo, vale a dire desunto dalla volontà del proprietario, ma anche aggettivo, in relazione alla struttura, dimensione, ubicazione e valore economico dell'opera rispetto all'edificio indicato come principale: Cass. 27.4.90 n. 6095. Un garage del quale sia possibile Il utilizzo per persona diversa da quella dell'utente del fabbricato cui inerisce, non può essere ritenuto pertinenza: Cass. 12.5.94 n. 5652. Vedasi, ultimamente, Cass.
3.4.98 n. 4142: non può costituire pertinenza un monolocale di mq. 65 annesso all'abitazione principale, suscettibile di sfruttamento in via autonoma.
10. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1999