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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2023, n. 10666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10666 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di CAMPOBASSO Nel procedimento a carico di AP IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato Giuseppe DE RUBERTIS, difensore della parte civile AU NATALE, che conclude per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato Furio FARANDA, difensore ( di ufficio) dell'imputato, conclude per il rigetto del ricorso, in subordine per la inammissibilità. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10666 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del locale Tribunale, che aveva mandato assolto MO LO dai reati a lui ascritti di violenza privata ( capo A) e oltraggio a pubblico ufficiale ( capo B), per avere costretto con ripetuti atteggiamenti minacciosi il responsabile dell'Ufficio legale dello I.A.C.P. di Campobasso a rifugiarsi all'interno di un ufficio di quella struttura, chiudendo la porte a chiave, contestualmente rivolgendogli le frasi oltraggiose riportate nel capo B). 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale di Campobasso che, con un unico motivo, denuncia violazione di legge, per erronea interpretazione dell'art. 610 cod. pen., laddove la Corte di appello, pur avendo ritenuto provati i fatti, così come riportati nel capo di imputazione, ha assolto l'imputato ritenendo che la ripetuta minaccia di violenza fisica nei confronti del soggetto passivo, tale da indurlo a scappare e a chiudersi a chiave in un'altra stanza, non integrerebbe il reato di violenza privata, in quanto l'effetto del contegno aggressivo tenuto dall'imputato, - rappresentato dal comportamento assunto dalla vittima a seguito delle intimidazioni, id est il chiudersi in una stanza - non corrisponderebbe a quello voluto dall'agente. Invece - sostiene il Procuratore ricorrente - il reato contestato non richiede affatto che la condotta a cui la vittima sia stata costretta debba corrispondere al comportamento voluto dall'agente, quale fine ultimo del proprio agire, dal momento che, al contrario, ad integrare l'illecito in questione è sufficiente che l'agire delittuoso si estrinsechi in qualsivoglia contegno di violenza e/o di minaccia che imponga alla vittima di "fare, tollerare o omettere qualchecosa", a cui il soggetto passivo non si sarebbe altrimenti determinato, senza che la circostanza che la stessa vittima dell'illecito abbia fatto un qualcosa di diverso rispetto all'intenzione dell'agente possa condizionare l'avvenuto perfezionamento del delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. La Corte di appello di Campobasso non ha fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 610 cod. pen., secondo l'interpretazione che ne viene data nella giurisprudenza di legittimità. 2. La sentenza impugnata ha premesso che, dall'istruttoria dibattimentale, i fatti erano emersi in conformità a quanto contestato nel capo di imputazione, e, dunque, la condotta contestata all'imputato è stata ravvisata nell'irruzione, all'interno dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso, nell'ufficio della persona offesa, AU AL, al quale si rivolgeva con le ripetute minacce riportate nel capo B), che lasciavano presagire che di lì a poco sarebbe passato alle vie di fatto, non desistendo l'agente neppure dopo l'intervento di una avventore che aveva tentato di bloccarlo, in tal modo interrompendone l'attività e inducendo il AL a lasciare la propria postazione di lavoro e a rifugiarsi all'interno di un ufficio della struttura, chiudendone la porta a chiave. Sulla base di tale ricostruzione, la Corte di appello ha ritenuto che la condotta incriminata non integri il delitto di violenza privata, sul rilievo che la condotta minacciosa fosse destinata a un evento diverso da quello "voluto e ricercato dall'imputato", cosicchè "quel che in concreto ha 2 fatto il AL per sottrarsi all'aggressione dell'imputato è esattamente quanto l'imputato medesimo non avrebbe voluto che quello facesse", perché "l'evento voluto e ricercato dall'imputato, quel qualcosa di diverso dalla condotta intimidatoria sin lì messa in atto nei confronti del AL, non era certamente chiurlo - né vederlo chiudersi - in una stanza." 3. La valutazione della Corte di appello non è corretta. Ha premesso la Corte di appello un richiamo all'orientamento che esclude il delitto in questione qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino essi stessi l'evento naturalistico, ovvero il pati cui la persona offesa sia costretta, postulando, in specie, l'assenza di un "evento costrittivo" per le modalità della condotta ,non finalizzata all'allontanamento della persona offesa. 3.1. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008 - dep. 2009, Giulini, in motivazione) ed unanimemente seguito (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796; N. 35237 del 2008 Rv. 241159, N. 1215 del 2015 Rv. 261743, N. 44548 del 2015 Rv. 264685, N. 47575 del 2016 Rv. 268405), l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa;
la condotta violenta o minacciosa «deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa;
deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza», sicché «la coincidenza tra violenza» - e la minaccia - «e l'evento di "costrizione a tollerare" rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen.» (Sez. U, n. 2437 del 2009, cit.). 3.2. Da siffatte premesse è stato enucleato il principio di diritto affermato da questa Corte - e, come detto, richiamato nella sentenza impugnata - secondo cui il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ovvero il pati a cui la persona offesa sia costretta: «L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è, dunque, costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè, Rv. 268405), in quanto «l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita» (Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014 - dep. 2015, Calignano, Rv. 261743, che ha sottolineato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un aliquid diverso dal fatto concretante la violenza). 3.3. Discende da tali premesse che il delitto di violenza privata non è configurabile allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un "pati", ma siano essi stessi 3 produttivi dell'effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Rv. 272796). Nel quadro così delineato, la questione di diritto proposta all'esame di questa Corte si traduce nella valutazione del se, nel caso di specie, sia ravvisabile la costrizione a tollerare «"qualcosa" di diverso ed ulteriore» rispetto alla mera irruzione nell'ufficio della persona offesa e ai fatti di minaccia contestati. 4. Come premesso, dalla stessa sentenza impugnata, emerge che la condotta dell'agente - oltre a imporre alla persona offesa, attraverso l'irruzione nel suo ufficio, di tollerarne la sua presenza - si è tradotta nella interruzione dell'attività alla quale il AL stava attendendo e nel sottrarsi mediante la fuga, prima, riparandosi dietro la stazza fisica di una persona presente nel corridoio, e poi rifugiandosi nell'ufficio di una collega, chiudendosi a chiave e uscendovene solo dopo avere ricevuto rassicurazioni circa l'allontanamento dell'imputato. 4.1.Nei termini indicati, la fattispecie concreta rientra pienamente nel perimetro descrittivo della norma. Infatti, richiamandosi il fondamento di ragione enunciato dalla giurisprudenza sopra evocata, pure richiamata dalla stessa sentenza impugnata che, tuttavia, non è ha fatto conseguente e corretta applicazione, nel caso al vaglio è dato ravvisare un evidente rapporto di alterità tra l'irruzione dell'imputato nell'ufficio della persona offesa - determinante un mero pati - e la successiva ed autonoma costrizione coercitiva, effettivamente realizzatasi già con la interruzione dell'attività fino a quel momento dispiegata dalla persona offesa e poi proseguita con l'allontanamento dal posto di lavoro, in tal guisa sottoponendola ad un evento diverso ed ulteriore rispttto alla mera tolleranza della presenza del ricorrente e delle minacce comunque rivolte al AL: l'evento ulteriore, è, cioè, quello a cui la persona offesa si è sentita concretamente costretta, ovvero allontanarsi dal luogo in cui si trovava, per sottrarsi alla minacciata aggressione dell'agente e rinchiudersi in una stanza a chiave, condotta che certamente egli non avrebbe tenuto senza l'intervento dell'imputato. (cfr. in una fattispecie non dissimile, Sez. 5 n. 6208 del 14/12/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280507, in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di violenza privata nella condotta di un gruppo di manifestanti che, dopo aver fatto irruzione nella sala di un convegno, avevano minacciato il relatore, così da costringere questi ed i partecipanti a subire, per un apprezzabile lasso temporale, l'interruzione dell'attività scientifica in atto). 4.2. Nell'ottica ermeneutica che ravvisa nell'art. 610 cod. pen. una norma orientata alla tutela della libertà morale della vittima del reato, ( tra le tante, Sez. 2 n. 11522 del 3.3.2009 rv. 244199 che ha definito la libertà morale come libertà di determinarsi spontaneamente secondo motivi propri, sicchè alla libertà morale va ricondotta sia la facoltà di formare liberamente la propria volontà sia quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese;
conf. Sez. 5, n. 40291 del 06/06/2017, Rv. 271212), ai fini della integrazione della fattispecie non rielva, come si sostiene nella sentenza impugnata, la riscontrata corrispondenza tra l'evento avuto di mira dall'autore della condotta minacciosa o violenta e quello in concreto realizzatosi, che, invece, resta al di fuori della fattispecie, giacchè 4 il reato si perfeziona allorquando l'atteggiamento intimidatorio abbia sortito l'effetto - non desiderato dalla vittima - di costringere il soggetto passivo dell'illecito ad adottare 'un' comportamento diverso da quello che, in piena libertà, avrebbe tenuto nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. Nel caso di specie, non v'è chi non veda che, solo a seguito della condotta minacciosa e violenta dell'imputato, la persona offesa si determinò a lasciare il posto di lavoro e a cercare rifugio in un altro ufficio, chiudendosi a chiave. 4.3. In effetti, questa Corte ha avuto già avuto modo di pronunciarsi su una situazione in gran parte analoga a quella in scrutinio, in cui l'imputato contestava la sussistenza del reato sostenendo che le azioni poste in essere dalle parti lese erano frutto di loro libera scelta e non erano state da lui volute (l'imputato aveva aggredito dei clienti all'ingresso di un bar, costringendo alcuni di essi a rifugiarsi all'interno e poi determinando, di fatto, la chiusura anticipata del locale). In quella occasione, la Corte ha affermato che, trattandosi di reato connotato da dolo generico, per il suo perfezionarsi è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare e senza che sia rilevante che le reazioni della parte lesa siano state, oppure no, l'effetto di una finalità perseguita dall'autore (sez. 5, n. 4526 del 03/11/2010, dep.2011, Rv. 249247 - 01). 4.4. Muovendo nell'ottica descritta, ciò che va precisato e ribadito è che, per effetto della condotta violenta del Cappella, la parte lesa era stata costretta a tenere comportamenti non voluti, non rilevando, per quanto sopra evidenziato, che la sua reazione fosse stata, o meno, l'effetto di una finalità perseguita dall'imputato, poiché ciò che consente di ritenere integrata la fattispecie di reato è che la persona offesa sia stata costretta a tenere un comportamento - ulteriore rispetto alla mera sopportazione della violenza o della minaccia - che non è frutto della sua libera determinazione ma una conseguenza dell'attività costrittiva subita. 5. Le,.doglianzet del Procuratore Generale risulta, quindi, fondate, e tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che dovrà riesaminare la fattispecie alla luce del suddetto principio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 610 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato Giuseppe DE RUBERTIS, difensore della parte civile AU NATALE, che conclude per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato Furio FARANDA, difensore ( di ufficio) dell'imputato, conclude per il rigetto del ricorso, in subordine per la inammissibilità. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10666 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del locale Tribunale, che aveva mandato assolto MO LO dai reati a lui ascritti di violenza privata ( capo A) e oltraggio a pubblico ufficiale ( capo B), per avere costretto con ripetuti atteggiamenti minacciosi il responsabile dell'Ufficio legale dello I.A.C.P. di Campobasso a rifugiarsi all'interno di un ufficio di quella struttura, chiudendo la porte a chiave, contestualmente rivolgendogli le frasi oltraggiose riportate nel capo B). 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale di Campobasso che, con un unico motivo, denuncia violazione di legge, per erronea interpretazione dell'art. 610 cod. pen., laddove la Corte di appello, pur avendo ritenuto provati i fatti, così come riportati nel capo di imputazione, ha assolto l'imputato ritenendo che la ripetuta minaccia di violenza fisica nei confronti del soggetto passivo, tale da indurlo a scappare e a chiudersi a chiave in un'altra stanza, non integrerebbe il reato di violenza privata, in quanto l'effetto del contegno aggressivo tenuto dall'imputato, - rappresentato dal comportamento assunto dalla vittima a seguito delle intimidazioni, id est il chiudersi in una stanza - non corrisponderebbe a quello voluto dall'agente. Invece - sostiene il Procuratore ricorrente - il reato contestato non richiede affatto che la condotta a cui la vittima sia stata costretta debba corrispondere al comportamento voluto dall'agente, quale fine ultimo del proprio agire, dal momento che, al contrario, ad integrare l'illecito in questione è sufficiente che l'agire delittuoso si estrinsechi in qualsivoglia contegno di violenza e/o di minaccia che imponga alla vittima di "fare, tollerare o omettere qualchecosa", a cui il soggetto passivo non si sarebbe altrimenti determinato, senza che la circostanza che la stessa vittima dell'illecito abbia fatto un qualcosa di diverso rispetto all'intenzione dell'agente possa condizionare l'avvenuto perfezionamento del delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. La Corte di appello di Campobasso non ha fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 610 cod. pen., secondo l'interpretazione che ne viene data nella giurisprudenza di legittimità. 2. La sentenza impugnata ha premesso che, dall'istruttoria dibattimentale, i fatti erano emersi in conformità a quanto contestato nel capo di imputazione, e, dunque, la condotta contestata all'imputato è stata ravvisata nell'irruzione, all'interno dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso, nell'ufficio della persona offesa, AU AL, al quale si rivolgeva con le ripetute minacce riportate nel capo B), che lasciavano presagire che di lì a poco sarebbe passato alle vie di fatto, non desistendo l'agente neppure dopo l'intervento di una avventore che aveva tentato di bloccarlo, in tal modo interrompendone l'attività e inducendo il AL a lasciare la propria postazione di lavoro e a rifugiarsi all'interno di un ufficio della struttura, chiudendone la porta a chiave. Sulla base di tale ricostruzione, la Corte di appello ha ritenuto che la condotta incriminata non integri il delitto di violenza privata, sul rilievo che la condotta minacciosa fosse destinata a un evento diverso da quello "voluto e ricercato dall'imputato", cosicchè "quel che in concreto ha 2 fatto il AL per sottrarsi all'aggressione dell'imputato è esattamente quanto l'imputato medesimo non avrebbe voluto che quello facesse", perché "l'evento voluto e ricercato dall'imputato, quel qualcosa di diverso dalla condotta intimidatoria sin lì messa in atto nei confronti del AL, non era certamente chiurlo - né vederlo chiudersi - in una stanza." 3. La valutazione della Corte di appello non è corretta. Ha premesso la Corte di appello un richiamo all'orientamento che esclude il delitto in questione qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino essi stessi l'evento naturalistico, ovvero il pati cui la persona offesa sia costretta, postulando, in specie, l'assenza di un "evento costrittivo" per le modalità della condotta ,non finalizzata all'allontanamento della persona offesa. 3.1. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008 - dep. 2009, Giulini, in motivazione) ed unanimemente seguito (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796; N. 35237 del 2008 Rv. 241159, N. 1215 del 2015 Rv. 261743, N. 44548 del 2015 Rv. 264685, N. 47575 del 2016 Rv. 268405), l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa;
la condotta violenta o minacciosa «deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa;
deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza», sicché «la coincidenza tra violenza» - e la minaccia - «e l'evento di "costrizione a tollerare" rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen.» (Sez. U, n. 2437 del 2009, cit.). 3.2. Da siffatte premesse è stato enucleato il principio di diritto affermato da questa Corte - e, come detto, richiamato nella sentenza impugnata - secondo cui il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ovvero il pati a cui la persona offesa sia costretta: «L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è, dunque, costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè, Rv. 268405), in quanto «l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita» (Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014 - dep. 2015, Calignano, Rv. 261743, che ha sottolineato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un aliquid diverso dal fatto concretante la violenza). 3.3. Discende da tali premesse che il delitto di violenza privata non è configurabile allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un "pati", ma siano essi stessi 3 produttivi dell'effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Rv. 272796). Nel quadro così delineato, la questione di diritto proposta all'esame di questa Corte si traduce nella valutazione del se, nel caso di specie, sia ravvisabile la costrizione a tollerare «"qualcosa" di diverso ed ulteriore» rispetto alla mera irruzione nell'ufficio della persona offesa e ai fatti di minaccia contestati. 4. Come premesso, dalla stessa sentenza impugnata, emerge che la condotta dell'agente - oltre a imporre alla persona offesa, attraverso l'irruzione nel suo ufficio, di tollerarne la sua presenza - si è tradotta nella interruzione dell'attività alla quale il AL stava attendendo e nel sottrarsi mediante la fuga, prima, riparandosi dietro la stazza fisica di una persona presente nel corridoio, e poi rifugiandosi nell'ufficio di una collega, chiudendosi a chiave e uscendovene solo dopo avere ricevuto rassicurazioni circa l'allontanamento dell'imputato. 4.1.Nei termini indicati, la fattispecie concreta rientra pienamente nel perimetro descrittivo della norma. Infatti, richiamandosi il fondamento di ragione enunciato dalla giurisprudenza sopra evocata, pure richiamata dalla stessa sentenza impugnata che, tuttavia, non è ha fatto conseguente e corretta applicazione, nel caso al vaglio è dato ravvisare un evidente rapporto di alterità tra l'irruzione dell'imputato nell'ufficio della persona offesa - determinante un mero pati - e la successiva ed autonoma costrizione coercitiva, effettivamente realizzatasi già con la interruzione dell'attività fino a quel momento dispiegata dalla persona offesa e poi proseguita con l'allontanamento dal posto di lavoro, in tal guisa sottoponendola ad un evento diverso ed ulteriore rispttto alla mera tolleranza della presenza del ricorrente e delle minacce comunque rivolte al AL: l'evento ulteriore, è, cioè, quello a cui la persona offesa si è sentita concretamente costretta, ovvero allontanarsi dal luogo in cui si trovava, per sottrarsi alla minacciata aggressione dell'agente e rinchiudersi in una stanza a chiave, condotta che certamente egli non avrebbe tenuto senza l'intervento dell'imputato. (cfr. in una fattispecie non dissimile, Sez. 5 n. 6208 del 14/12/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280507, in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di violenza privata nella condotta di un gruppo di manifestanti che, dopo aver fatto irruzione nella sala di un convegno, avevano minacciato il relatore, così da costringere questi ed i partecipanti a subire, per un apprezzabile lasso temporale, l'interruzione dell'attività scientifica in atto). 4.2. Nell'ottica ermeneutica che ravvisa nell'art. 610 cod. pen. una norma orientata alla tutela della libertà morale della vittima del reato, ( tra le tante, Sez. 2 n. 11522 del 3.3.2009 rv. 244199 che ha definito la libertà morale come libertà di determinarsi spontaneamente secondo motivi propri, sicchè alla libertà morale va ricondotta sia la facoltà di formare liberamente la propria volontà sia quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese;
conf. Sez. 5, n. 40291 del 06/06/2017, Rv. 271212), ai fini della integrazione della fattispecie non rielva, come si sostiene nella sentenza impugnata, la riscontrata corrispondenza tra l'evento avuto di mira dall'autore della condotta minacciosa o violenta e quello in concreto realizzatosi, che, invece, resta al di fuori della fattispecie, giacchè 4 il reato si perfeziona allorquando l'atteggiamento intimidatorio abbia sortito l'effetto - non desiderato dalla vittima - di costringere il soggetto passivo dell'illecito ad adottare 'un' comportamento diverso da quello che, in piena libertà, avrebbe tenuto nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. Nel caso di specie, non v'è chi non veda che, solo a seguito della condotta minacciosa e violenta dell'imputato, la persona offesa si determinò a lasciare il posto di lavoro e a cercare rifugio in un altro ufficio, chiudendosi a chiave. 4.3. In effetti, questa Corte ha avuto già avuto modo di pronunciarsi su una situazione in gran parte analoga a quella in scrutinio, in cui l'imputato contestava la sussistenza del reato sostenendo che le azioni poste in essere dalle parti lese erano frutto di loro libera scelta e non erano state da lui volute (l'imputato aveva aggredito dei clienti all'ingresso di un bar, costringendo alcuni di essi a rifugiarsi all'interno e poi determinando, di fatto, la chiusura anticipata del locale). In quella occasione, la Corte ha affermato che, trattandosi di reato connotato da dolo generico, per il suo perfezionarsi è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare e senza che sia rilevante che le reazioni della parte lesa siano state, oppure no, l'effetto di una finalità perseguita dall'autore (sez. 5, n. 4526 del 03/11/2010, dep.2011, Rv. 249247 - 01). 4.4. Muovendo nell'ottica descritta, ciò che va precisato e ribadito è che, per effetto della condotta violenta del Cappella, la parte lesa era stata costretta a tenere comportamenti non voluti, non rilevando, per quanto sopra evidenziato, che la sua reazione fosse stata, o meno, l'effetto di una finalità perseguita dall'imputato, poiché ciò che consente di ritenere integrata la fattispecie di reato è che la persona offesa sia stata costretta a tenere un comportamento - ulteriore rispetto alla mera sopportazione della violenza o della minaccia - che non è frutto della sua libera determinazione ma una conseguenza dell'attività costrittiva subita. 5. Le,.doglianzet del Procuratore Generale risulta, quindi, fondate, e tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che dovrà riesaminare la fattispecie alla luce del suddetto principio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 610 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore