Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2004, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, e per quanto occorra L'AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata dal Direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliati;
- ricorrenti -
contro
LOVATO S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 866/99 pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia, Sez. 1^ Civ., depositata il 21 dicembre 1999 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/03 dal Relatore Cons. Dott. MARINUCCI Giuseppe;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31,05.1995, la società Lovato S.p.A. (risultante dalla fusione delle due società Finstudio S.p.A. e officina Elettromeccanica Lovato e C. S.p.A.) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Brescia, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, per sentirla condannare alla restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società per gli anni dal 1985 al 1992. Riteneva infatti detta tassa in contrasto con la Direttiva Comunitaria 17 luglio 1969, 69/335/CEE.
L'Amministrazione resisteva opponendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e l'improponibilità della domanda per le annualità rispetto alle quali il contribuente fosse incorso nella decadenza triennale ex art. 13, comma 2, DPR 641/1972. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2185/1998, disattendeva l'eccezione di incompetenza per territorio, mentre riteneva fondata quella di decadenza triennale e rigettava pertanto il gravame della società.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Lovato S.p.A. davanti alla Corte di Appello di Brescia che, con sentenza 866/1999 depositata il 21 dicembre 1999, accogliendo in parte il gravame della contribuente, condannava l'Amministrazione a pagare alla società la somma complessiva di lire 66.500.000 a titolo di rimborso della tassa versata per gli anni dal 1988 al 1992, oltre agli interessi di legge dalla data di presentazione delle singole istanze di rimborso. Contro detta sentenza ricorreva per Cassazione l'Amministrazione con due motivi.
Non svolgeva attività difensiva l'intimata società. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il Ministero ha denunciato "ius superveniens: applicazione dell'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). Art. 360, n. 3 c.p.c.)". Il Ministero ha dedotto l'operatività dello ius superveniens introdotto dall'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 48, nel quale la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata per gli anni 1985 - 1992 in lire 500.000 per ogni tipo di società, ed altra tassa, variabile secondo il tipo di società, è stabilita per l'iscrizione di altri atti sociali. Nel comma terzo dello stesso articolo si dispone anche che sulle somme da rimborsare siano dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge e quindi al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
A parere dell'Amministrazione, pertanto, dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso andrebbero dedotti l'importo della tassa di iscrizione dell'atto costitutivo (lire 500.000) e l'importo della tassa per l'iscrizione degli altri atti sociali (750.000 lire all'anno per un totale di lire 6.000.000). Su detta somma spetterebbero interessi al tasso del 2,50% a decorrere dalla data della domanda di rimborso.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo è principio ormai pacifico che in tema di tassa d'iscrizione delle società nel registro delle imprese, la legge n. 448 del 1998 - che ha fissato nuove misure di tale tassa e di quella di mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi, riconoscendo alle società contribuenti il diritto al rimborso della differenza per gli anni pregressi - è conforme alla Direttiva CE n. 335.69 limitatamente al primo anno (ovvero anno d'iscrizione della società nel registro), in quanto la tassa in questione è prevista a fronte di un servizio reso. Permane, invece, il contrasto con la menzionata direttiva quanto alla tassa forfettariamente stabilita per gli anni successivi o di mantenimento, sicché tale normativa va disapplicata, con diritto del contribuente al rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa stabilito per gli anni successivi al primo (ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7207 - Cass. 28 novembre 2001 n. 15081, nonché la recente sentenza della C. Giust. CE 10.09.2002 in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99). La richiesta del Ministero ricorrente è pertanto illegittima, atteso che non c'è alcun nesso fra il costo del servizio e la tassa come dovuta per la sola esistenza in vita della società (ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7207 cit.). D'altro canto, dalla sentenza si evince che la tassa di iscrizione inerisce a periodi precedenti a quelli che ne occupano e per i quali è intervenuta la decadenza. Con il secondo motivo il Ministero ha denunciato la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ.; difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)-
Applicazione dell'art. 11 della legge 448/1998. Art. 360, n. 3 c.p.c.". Trattandosi di controversia tributaria, secondo l'Amministrazione troverebbe applicazione la speciale legislazione relativa agli interessi di cui trattasi. In applicazione dello ius superveniens, pertanto, sulle somme da rimborsare sarebbero dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge e quindi, per effetto del D.M. 10 dicembre 1998, al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
Il motivo è infondato.
Il giudice a quo non ha applicato sul punto l'art. 2033 del c.c., ma ha stabilito la misura degli interessi ai sensi della legge 26.01.1961 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni: ha stabilito il saggio di interesse che la legge italiana prevede in via generale per i rimborsi concernenti le tasse sulle concessioni governative.
È in contrasto, infatti, con i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario una norma nazionale che prevede sulle somme da rimborsare per tasse e tributi che lo Stato abbia riscossi indebitamente, in base a norma contrastante con la norma comunitaria, un tasso di interesse diverso e minore rispetto a quello vigente per i rimborsi derivanti da altre cause di indebita percezione (cfr. recente sentenza C. Giust. CE 10.09.2002, in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99, cit.; ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7236). Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004