Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'immissione occasionale di acque reflue industriali, pure se abbia determinato il superamento dei valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dello stesso allegato, non è più prevista dalla legge come reato a seguito della modifica operata dall'art. 23, comma 1 lett. e) del D.L.G. 18 agosto 2000 n. 258 all'art. 59 del D.L.G. 29 ottobre 1999 n. 490.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 29651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29651 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 14/06/2002
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 1429
3. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - N. 29458/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, avverso la sentenza in data 26.3.2001 del Tribunale di Urbino, con la quale LI UI n. a Cagli l'8.2.1943, res. in Fermignano via Santa Caterina n. 22, è stato assolto dal reato: b) di cui all'art. 59, comma quinto, del D.L.vo n.152/99 e 21, comma quarto, della L. n. 319/76 perché il fatto non è
più previsto dalla legge come reato.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Urbino ha, tra l'altro, assolto il LI dal reato di cui agli art. 59, comma quinto, del D.L.vo n. 152/99 e 21, comma quarto, della L. n. 319/76,
ascrittogli per avere, in qualità di legale rappresentante dell'insediamento produttivo P.R.B. S.r.l., nell'effettuazione degli scarichi, superato i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 del predetto D.L.vo n. 152/99 (parametri cadmio, cromo esavalente, nichel, piombo, rame, zinco). Il giudice di merito ha affermato che il. fatto non è più previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 59, quinto comma, del predetto D.L.vo n. 152/99, avendo accertato la natura occasionale e accidentale dello scarico. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte territoriale, che la denuncia per violazione ed errata applicazione della norma incriminatrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente osserva che l'art.59 del D.L.vo n. 152/99, modificando la precedente disciplina della legge 10.5.1976 n. 319, ha distinto tra scarico di acque reflue industriali, che deve avvenire mediante condotta (art. 2 lett. bb) del medesimo testo normativo), ed immissione occasionale, con la conseguenza che tale ultima comportamento non è più previsto dalla legge come reato solo con riferimento alla mancanza di autorizzazione, mentre è ancora tale in relazione al superamento dei limiti di accettabilità, di talché il giudice di merito avrebbe avuto il dovere di verificare tale estremo anche in relazione ai fatti commessi sotto la normativa previgente, il cui sistema sanzionatorio rimane applicabile, in quanto più favorevole. Si aggiungo che il quadro normativo così delineato non è stato modificato dall'art. 23, comma primo lett. e), del D.L.vo n.258/2000, che ha sostituito il quinto comma del citato art. 59, in quanto la soppressione dell'inciso "ovvero da una immissione occasionale" deve essere interpretata quale eliminazione della distinzione tra scarichi ed immissioni occasionali introdotta dalla prima formulazione del citato art. 59, comma quinto, del D.L.vo n.152/99. Il ricorso non è fondato.
L'art. 59, comma quinto, del D.L.vo n. 152/99, nel testo attualmente vigente, dispone: "chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma degli art. 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda la lire dieci milioni a lire duecento milioni". L'art. 23, comma primo lett. e), del D.L.vo 18.8.2000 n. 258, che ha sostituito il comma quinto del su riportato art. 59, ha, quindi, soppresso l'ulteriore previsione "ovvero da una immissione occasionale" contenuta nella versione originaria del citato quinto comma, con la conseguenza che tale fatto, pur se abbia determinato il superamento dei valori limite fissati, a seconda della tipologia dello scarico, nelle tabelle 3 o 4 dell'allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, non è più previsto dalla legge come reato.
Non appare, infatti, condivisibile sul punto la diversa interpretazione prospettata dalla pubblica accusa ricorrente, secondo la quale alla eliminazione del riferimento alle immissioni occasionali contenuta nella novella dovrebbe essere attribuito l'esclusivo valore di una equiparazione di queste ultime agli scarichi, con il conseguente permanere della loro illiceità penale nel caso di superamento dei citati valori limite.
Osta a tale interpretazione la nozione di scarico, che peraltro lo stesso ricorrente ha ricordato, così definita dall'art. 2, comma primo lett. bb), del D.L.vo n. 152/99: "scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art. 40". Si palesa evidente, infatti, che la immissione occasionale non appare compatibile con la nozione di scarico, che, per come definita dalla disposizione riportata mediante il riferimento all'esistenza di una "condotta", deve avere indubbie caratteristiche di continuità e stabilità.
Per l'espresso dettato del quinto comma del predetto articolo 59 del medesimo testo normativo, la "effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali", costituisce, invece, il requisito essenziale della condotta prevista dalla fattispecie criminosa di cui alla disposizione citata.
Si deve, pertanto, ritenere rispondente alla ratio legis della novella che, mediante la soppressione del riferimento alle immissioni occasionali, il legislatore ha voluto escludere tale fatto dalle ipotesi criminose previste dalla norma.
Orbene, poiché la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale è stata fondata essenzialmente dal giudice di merito sull'accertamento della natura occasionale ed accidentale dello scarico di cui alla contestazione, la statuizione sul punto si palesa correttamente motivata alla luce degli enunciati principi di diritto. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 14 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2002