CASS
Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 12042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12042 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC SQ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AL MA RC ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 29 febbraio 2024, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Calabria del 6 dicembre 2018, in quanto tardivamente proposto. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva che il 2 marzo 2024 RC aveva ricevuto la notifica di un’ordinanza di inammissibilità relativa al procedimento n. 1864/2012 RG ed apprendeva quindi di non aver avuto notizia del procedimento in quanto, pur avendo eletto domicilio presso la propria abitazione in via Spierito Santo Vico Chianellla 14 di Reggio Calabria, non aveva Penale Sent. Sez. 2 Num. 12042 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/03/2026 3 ricevuto alcuna notifica, compresa quella del decreto di citazione a giudizio;
inoltre, al momento della elezione di domicilio, il ricorrente aveva indicato le proprie generalità in RC AL MA e non in RC AL, come indicato nell’ordinanza impugnata. Altra conseguenza della omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio era la tempestività dell’appello: infatti, il termine di trenta giorni per il deposito dell’appello presuppone che l’imputato sia stato regolarmente citato a giudizio e che abbia partecipato al processo o che quantomeno sia stato dichiarato contumace o assente;
il fatto che RC non fosse stato citato in primo grado comportava che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato tempestivo, ancorchè redatto dal difensore all’insaputa dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La Corte di appello ha infatti correttamente rilevato che la sentenza impugnata era stata depositata il 6 dicembre 2018 e depositata entro il termine di 15 giorni, per cui il termine per la proposizione dell’appello scadeva il 21 gennaio 2019, con la conseguenza che l’appello depositato il 1° febbraio 2019 era tardivo;
le questioni di nullità della notifica proposte con il motivo di ricorso non sono pertinenti, potendo semmai essere fatte valere con una istanza di rescissione del giudicato;
peraltro, da un esame del fascicolo, risulta che il ricorrente ha proposto istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, rigettata dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 21 aprile 2024 in quanto il ricorrente aveva ricevuto a mani proprie copia degli atti. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PP SC IG RD
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AL MA RC ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 29 febbraio 2024, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Calabria del 6 dicembre 2018, in quanto tardivamente proposto. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva che il 2 marzo 2024 RC aveva ricevuto la notifica di un’ordinanza di inammissibilità relativa al procedimento n. 1864/2012 RG ed apprendeva quindi di non aver avuto notizia del procedimento in quanto, pur avendo eletto domicilio presso la propria abitazione in via Spierito Santo Vico Chianellla 14 di Reggio Calabria, non aveva Penale Sent. Sez. 2 Num. 12042 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/03/2026 3 ricevuto alcuna notifica, compresa quella del decreto di citazione a giudizio;
inoltre, al momento della elezione di domicilio, il ricorrente aveva indicato le proprie generalità in RC AL MA e non in RC AL, come indicato nell’ordinanza impugnata. Altra conseguenza della omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio era la tempestività dell’appello: infatti, il termine di trenta giorni per il deposito dell’appello presuppone che l’imputato sia stato regolarmente citato a giudizio e che abbia partecipato al processo o che quantomeno sia stato dichiarato contumace o assente;
il fatto che RC non fosse stato citato in primo grado comportava che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato tempestivo, ancorchè redatto dal difensore all’insaputa dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La Corte di appello ha infatti correttamente rilevato che la sentenza impugnata era stata depositata il 6 dicembre 2018 e depositata entro il termine di 15 giorni, per cui il termine per la proposizione dell’appello scadeva il 21 gennaio 2019, con la conseguenza che l’appello depositato il 1° febbraio 2019 era tardivo;
le questioni di nullità della notifica proposte con il motivo di ricorso non sono pertinenti, potendo semmai essere fatte valere con una istanza di rescissione del giudicato;
peraltro, da un esame del fascicolo, risulta che il ricorrente ha proposto istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, rigettata dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 21 aprile 2024 in quanto il ricorrente aveva ricevuto a mani proprie copia degli atti. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PP SC IG RD