CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29543 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UO NA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 26/10/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo;
sentiti gli Avvocati ANTONIO NOBILE e MICHELE LIGUORI, che hanno illustrato i motivi dell'impugnazione e ne hanno chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. PU EN, per il tramite dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 26/10/2022 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza in data 09/09/2022 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Deduce: 1.1. "Violazione di legge integrata dalla illogicità della motivazione con riferimento alla persistenza delle esigenze cautelari". Il primo motivo dell'impugnazione pone l'accento sull'attenuazione delle esigenze cautelari, alla luce degli sviluppi del procedimento principale e avendo 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29543 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/02/2023 riguardo al tempo risalente dell'ultima condotta/reato-fine addebitata PU (avutasi nel 2018), della effettiva personalità del ricorrente, del tutto incensurato e detenuto per la prima volta a circa 60 anni. Viene precisato che l'istanza era volta solo alla sostituzione e non anche alla revoca della misura cautelare e che veniva avanzata per vedere applicata la misura degli arresti domiciliari in un'abitazione ubicata lontana dal /ocus commissi delicti. Si aggiunge che la motivazione è illogica nella parte in cui valorizza fatti neutri (quale il sequestro di una somma di denaro) ovvero apodittiche affermazioni di capillarità. Il vizio di illogicità della motivazione viene altresì denunciato in relazione al giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari fuori regione, in quanto in questo caso non si tiene conto dell'ambito territoriale contestato nell'imputazione e accertato con la sentenza. 1.2. "Violazione di legge integrata dalla omessa motivazione con riferimento alla idoneità del domicilio individuato ai fini della sostituzione della misura in atto". Con il secondo motivo il ricorrente premette che nel corso dell'udienza camerale aveva avanzato richiesta subordinata di produzione documentale e che dopo l'udienza camerale e prima della decisione aveva depositato documentazione integrativa dell'istanza. Osserva, dunque, che di tale documentazione non si ha traccia nella motivazione, così dimostrandosi che il Tribunale non ha dato risposta alla richiesta subordinata, anche perché la documentazione versata in atti eliminava proprio i rilievi contenuti nella motivazione quanto all'inidoneità del domicilio indicato per gli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che sia il Gi.p., sia il tribunale hanno rimarcato come l'istanza non evidenziasse elementi nuovi, che non fossero già stati valutati in sede di riesame e in una precedente istanza avanzata il 27/06/2022, fatta eccezione per la condanna pronunciata a carico del ricorrente per i reati per i quali si trova cautelato, così evidenziando l'esistenza di un c.d. giudicato cautelare. 1.1. A tale riguardo si deve tenere conto dei due interventi delle Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze BU e Romagnoli, con le quali è stato chiarito che il principio della preclusione cautelare ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di 2 impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, BU, Rv. 198213). E' stato dunque precisato che «la preclusione processuale in materia cautelare opera solo allo stato degli atti ed ai limitati effetti dell'impossibilità di esaminare questioni già dedotte, sia implicitamente che esplicitamente, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento;
essa, invece, ben può essere superata qualora intervengano elementi di fatto nuovi che alterino il quadro precedentemente definito" (Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, Femia, Rv. 261724; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555; Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 3, n. 10976 del 19/1/2016, Grasso, Rv. 266712)»; che «il c.d. giudicato cautelare, che si risolve in una preclusione endoprocessuale (Sez. 6, n. 54045 del 27/9/2017, Cao, Rv. 271734) dunque, è costituito dal limite della riproposizione delle stesse questioni all'interno di un procedimento 'concluso', perché si sono esauriti i mezzi di impugnazione o sono spirati i termini per impugnare, sulla base dei medesimi elementi già vagliati dal giudice della cautela, cui non è possibile chiedere un nuovo vaglio, mentre un nuovo giudizio non è precluso laddove si fondi su elementi non sottoposti. 1.2. Il g.i.p. e il tribunale hanno fatto corretta applicazione di tali insegnamenti, dovendosi rilevare come -in effetti- nell'istanza e nell'appello non venissero prospettate circostanze che non fossero già state oggetto di valutazione, tali non potendosi considerare lo stato di incensuratezza, la personalità di PU, il tempo dei precedenti e la capacità operativa dell'associazione per delinquere, che sono già stato oggetto di valutazione in sede di riesame e in occasione di precedente identica istanza avanzata il 27/06/2022. Da qui l'inammissibilità delle argomentazioni proposte dalla difesa, in quanto operante l'enunciata preclusione processuale. 2. Quanto alla mancata valutazione della documentazione prodotta dopo l'udienza camerale e dopo la riserva della decisione, va ricordato che «in tema di appello cautelare, il giudice può valutare, ai fini della decisione, i soli documenti formalmente acquisiti prima delle conclusioni delle parti, sicché è affetta da nullità per violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, successivamente alla riserva della decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la mancata valutazione di documentazione depositata dalla parte successivamente all'udienza camerale avesse inficiato la decisione del Tribunale del riesame), (Sez. 3 - , Sentenza n. 23113 del 16/02/2021, Strazzeri, Rv. 3 A,, 281331 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 2630 del 14/12/2021 Cc., dep. il 2022, Napoli, Rv. 282753 - 01). Ne consegue che il Tribunale del tutto correttamente non ha tenuto conto della documentazione prodotta in data successiva all'udienza camerale, atteso che, ove ne avesse tenuto conto, l'impugnata ordinanza sarebbe stata affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, in quanto la decisione sarebbe stata assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza successivamente alla riserva della decisione. Da quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione della causa dell'inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo;
sentiti gli Avvocati ANTONIO NOBILE e MICHELE LIGUORI, che hanno illustrato i motivi dell'impugnazione e ne hanno chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. PU EN, per il tramite dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 26/10/2022 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza in data 09/09/2022 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Deduce: 1.1. "Violazione di legge integrata dalla illogicità della motivazione con riferimento alla persistenza delle esigenze cautelari". Il primo motivo dell'impugnazione pone l'accento sull'attenuazione delle esigenze cautelari, alla luce degli sviluppi del procedimento principale e avendo 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29543 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/02/2023 riguardo al tempo risalente dell'ultima condotta/reato-fine addebitata PU (avutasi nel 2018), della effettiva personalità del ricorrente, del tutto incensurato e detenuto per la prima volta a circa 60 anni. Viene precisato che l'istanza era volta solo alla sostituzione e non anche alla revoca della misura cautelare e che veniva avanzata per vedere applicata la misura degli arresti domiciliari in un'abitazione ubicata lontana dal /ocus commissi delicti. Si aggiunge che la motivazione è illogica nella parte in cui valorizza fatti neutri (quale il sequestro di una somma di denaro) ovvero apodittiche affermazioni di capillarità. Il vizio di illogicità della motivazione viene altresì denunciato in relazione al giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari fuori regione, in quanto in questo caso non si tiene conto dell'ambito territoriale contestato nell'imputazione e accertato con la sentenza. 1.2. "Violazione di legge integrata dalla omessa motivazione con riferimento alla idoneità del domicilio individuato ai fini della sostituzione della misura in atto". Con il secondo motivo il ricorrente premette che nel corso dell'udienza camerale aveva avanzato richiesta subordinata di produzione documentale e che dopo l'udienza camerale e prima della decisione aveva depositato documentazione integrativa dell'istanza. Osserva, dunque, che di tale documentazione non si ha traccia nella motivazione, così dimostrandosi che il Tribunale non ha dato risposta alla richiesta subordinata, anche perché la documentazione versata in atti eliminava proprio i rilievi contenuti nella motivazione quanto all'inidoneità del domicilio indicato per gli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che sia il Gi.p., sia il tribunale hanno rimarcato come l'istanza non evidenziasse elementi nuovi, che non fossero già stati valutati in sede di riesame e in una precedente istanza avanzata il 27/06/2022, fatta eccezione per la condanna pronunciata a carico del ricorrente per i reati per i quali si trova cautelato, così evidenziando l'esistenza di un c.d. giudicato cautelare. 1.1. A tale riguardo si deve tenere conto dei due interventi delle Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze BU e Romagnoli, con le quali è stato chiarito che il principio della preclusione cautelare ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di 2 impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, BU, Rv. 198213). E' stato dunque precisato che «la preclusione processuale in materia cautelare opera solo allo stato degli atti ed ai limitati effetti dell'impossibilità di esaminare questioni già dedotte, sia implicitamente che esplicitamente, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento;
essa, invece, ben può essere superata qualora intervengano elementi di fatto nuovi che alterino il quadro precedentemente definito" (Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, Femia, Rv. 261724; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555; Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 3, n. 10976 del 19/1/2016, Grasso, Rv. 266712)»; che «il c.d. giudicato cautelare, che si risolve in una preclusione endoprocessuale (Sez. 6, n. 54045 del 27/9/2017, Cao, Rv. 271734) dunque, è costituito dal limite della riproposizione delle stesse questioni all'interno di un procedimento 'concluso', perché si sono esauriti i mezzi di impugnazione o sono spirati i termini per impugnare, sulla base dei medesimi elementi già vagliati dal giudice della cautela, cui non è possibile chiedere un nuovo vaglio, mentre un nuovo giudizio non è precluso laddove si fondi su elementi non sottoposti. 1.2. Il g.i.p. e il tribunale hanno fatto corretta applicazione di tali insegnamenti, dovendosi rilevare come -in effetti- nell'istanza e nell'appello non venissero prospettate circostanze che non fossero già state oggetto di valutazione, tali non potendosi considerare lo stato di incensuratezza, la personalità di PU, il tempo dei precedenti e la capacità operativa dell'associazione per delinquere, che sono già stato oggetto di valutazione in sede di riesame e in occasione di precedente identica istanza avanzata il 27/06/2022. Da qui l'inammissibilità delle argomentazioni proposte dalla difesa, in quanto operante l'enunciata preclusione processuale. 2. Quanto alla mancata valutazione della documentazione prodotta dopo l'udienza camerale e dopo la riserva della decisione, va ricordato che «in tema di appello cautelare, il giudice può valutare, ai fini della decisione, i soli documenti formalmente acquisiti prima delle conclusioni delle parti, sicché è affetta da nullità per violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, successivamente alla riserva della decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la mancata valutazione di documentazione depositata dalla parte successivamente all'udienza camerale avesse inficiato la decisione del Tribunale del riesame), (Sez. 3 - , Sentenza n. 23113 del 16/02/2021, Strazzeri, Rv. 3 A,, 281331 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 2630 del 14/12/2021 Cc., dep. il 2022, Napoli, Rv. 282753 - 01). Ne consegue che il Tribunale del tutto correttamente non ha tenuto conto della documentazione prodotta in data successiva all'udienza camerale, atteso che, ove ne avesse tenuto conto, l'impugnata ordinanza sarebbe stata affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, in quanto la decisione sarebbe stata assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza successivamente alla riserva della decisione. Da quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione della causa dell'inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2023