CASS
Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IO DI LEO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
lette le conclusioni dell'avv. Domenico Viggiani, in difesa dell'imputato, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3925 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 ottobre 2021, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Sondrio il 22.3.2021, con la quale IG HE era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (per non avere ottemperato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, a quanto disposto dal Questore di Sondrio con foglio di via obbligatorio n. 001958 emesso il 5.9.2017 e notificato al predetto il 12.9.2017, avendo fatto rientro a Talamona il 17.4.2019, a Morbegno 1'8.5.2019 e a Cosio Valtellino il 12.5.2019) e, conseguentemente, operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di mesi uno, giorni cinque di arresto. 2. Avveg detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Domenico Viggiani, deducendo "violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione al fatto contestato al capo di imputazione e illogicità manifesta della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, sostenuto che il provvedimento del Questore sarebbe illegittimo perché non conteneva la chiara e imprescindibile intimazione al prevenuto di fare rientro nel comune di residenza o dimora, ma esclusivamente l'ordine di allontanamento dello stesso dai comuni di Morbegno, Cosio e Talamona;
conseguentemente, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, detto ordine avrebbe dovuto essere disapplicato dal giudice penale;
che, inoltre, non sarebbe condivisibile l'argomentazione svolta dalla Corte territoriale, secondo cui l'atto del Questore conteneva implicitamente l'ordine di fare ritorno nel comune di residenza, atteso che detto ordine deve essere espresso, chiaro e inequivocabile;
inoltre, nel caso di specie, il Questore, al momento dell'emissione del provvedimento del foglio di via obbligatorio di che trattasi, non avrebbe effettuato un approfondito controllo sulla residenza del prevenuto, il quale, secondo le informazioni assunte, parrebbe, nell'anno 2014, cancellato dai registri dell'anagrafe del comune di RA e Uniti per essere iscritto nel comune di nascita (ossia Morbegno) e, poi, essere nuovamente e poco dopo cancellato anche da quest'ultimo comune, con la conseguenza che la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio non sarebbe stata, comunque, applicabile a soggetto privo di fissa dimora. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale;
il Procuratore generale di questa Corte, dott. Giovanni Di Leo, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
l'avv. Viggiani ha concluso, per iscritto, 2 chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con l'adozione di ogni conseguente provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il foglio di via obbligatorio, perché sia legittimo, deve necessariamente contenere sia il divieto di ritorno sia l'ordine di rientro nel comune di residenza (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 36653 del 03/06/2019, Rv. 276866, che ha affermato che "in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio;
ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)"; Cass. Sez. 1, n. 11645 del 10/01/2020, Rv. 278587, secondo cui " in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio;
ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159"). 2. Ebbene, la sentenza impugnata - come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria - non ha fatto corretta applicazione del superiore principio di diritto e va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, atteso che la dedotta illegittimità dell'ordine del Questore impedisce la configurabilità del reato contestato all'imputato. LU ' CC
P.Q.M.
n ulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Cos deciso, il 13 dicembre 2022 i :`-• <
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IO DI LEO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
lette le conclusioni dell'avv. Domenico Viggiani, in difesa dell'imputato, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3925 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 ottobre 2021, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Sondrio il 22.3.2021, con la quale IG HE era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (per non avere ottemperato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, a quanto disposto dal Questore di Sondrio con foglio di via obbligatorio n. 001958 emesso il 5.9.2017 e notificato al predetto il 12.9.2017, avendo fatto rientro a Talamona il 17.4.2019, a Morbegno 1'8.5.2019 e a Cosio Valtellino il 12.5.2019) e, conseguentemente, operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di mesi uno, giorni cinque di arresto. 2. Avveg detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Domenico Viggiani, deducendo "violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione al fatto contestato al capo di imputazione e illogicità manifesta della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, sostenuto che il provvedimento del Questore sarebbe illegittimo perché non conteneva la chiara e imprescindibile intimazione al prevenuto di fare rientro nel comune di residenza o dimora, ma esclusivamente l'ordine di allontanamento dello stesso dai comuni di Morbegno, Cosio e Talamona;
conseguentemente, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, detto ordine avrebbe dovuto essere disapplicato dal giudice penale;
che, inoltre, non sarebbe condivisibile l'argomentazione svolta dalla Corte territoriale, secondo cui l'atto del Questore conteneva implicitamente l'ordine di fare ritorno nel comune di residenza, atteso che detto ordine deve essere espresso, chiaro e inequivocabile;
inoltre, nel caso di specie, il Questore, al momento dell'emissione del provvedimento del foglio di via obbligatorio di che trattasi, non avrebbe effettuato un approfondito controllo sulla residenza del prevenuto, il quale, secondo le informazioni assunte, parrebbe, nell'anno 2014, cancellato dai registri dell'anagrafe del comune di RA e Uniti per essere iscritto nel comune di nascita (ossia Morbegno) e, poi, essere nuovamente e poco dopo cancellato anche da quest'ultimo comune, con la conseguenza che la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio non sarebbe stata, comunque, applicabile a soggetto privo di fissa dimora. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale;
il Procuratore generale di questa Corte, dott. Giovanni Di Leo, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
l'avv. Viggiani ha concluso, per iscritto, 2 chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con l'adozione di ogni conseguente provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il foglio di via obbligatorio, perché sia legittimo, deve necessariamente contenere sia il divieto di ritorno sia l'ordine di rientro nel comune di residenza (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 36653 del 03/06/2019, Rv. 276866, che ha affermato che "in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio;
ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)"; Cass. Sez. 1, n. 11645 del 10/01/2020, Rv. 278587, secondo cui " in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio;
ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159"). 2. Ebbene, la sentenza impugnata - come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria - non ha fatto corretta applicazione del superiore principio di diritto e va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, atteso che la dedotta illegittimità dell'ordine del Questore impedisce la configurabilità del reato contestato all'imputato. LU ' CC
P.Q.M.
n ulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Cos deciso, il 13 dicembre 2022 i :`-• <