Sentenza 11 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17641 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
RM 46504₤1-11-1991, N.374 NA GIUDICE DI PACE) S EE BOLLO 1-764 1/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTI SUPREMA DI CASSAZIONE Oggett GIUDICE SEZIONE TERZA CIVILE DI PACE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 23666/99 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Cron. 41492 Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI - Consigliere Ud.03/10/02 Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA ----- sul ricorso proposto da: DI UN AN & C SNC, in persona del legale CA ....... rappresentante pro tempore NA LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato ORSOLA NUGNES, difesa dall'avvocato AN BOCCINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SAS, in persona dell'Amministratore Unico e LB rappresentante pro tempore arch. Antonio legale Bastreghi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B 2002 VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO 1859 SCOCCINI, che lo difende unitamente all'avvocato -1- ALESSANDRO ANTICHI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COND. CIRCONVALLAZIONE TRIESTE 3/A BORGO;
- intimato avverso la sentenza n. 27/99 del Giudice di pace di ORBETELLO, emessa il 11/6/99, depositata il 24/08/99; RG.188/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato GREGORIO CORDELIA per delega Boccini LI ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La s.a.s LB proponeva opposizione avversO il decreto ingiuntivo n. 95/1996 per f.
1.000.800 emesso dal giudice di pace di Orbetello nei suoi confronti ed in favore della s.n.a. Catif, assumendo che essa era priva di legittimazione passiva e che legittimato era il condominio di circonvallazione Trieste 3/A di Capalbio, poiché i lavori, di cui al suddetto corrispettivo, era stati richiesti dall'LB, in nome e nell'interesse del condominio, alla Catif. L'opponente chiamava in causa il detto condominio. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 24.8.1999, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava la mancanza di legittimazione passiva dell'opponente LB e dichiarava la legittimazione del condominio. Riteneva il giudice che il condominio aveva beneficiato dei lavori eseguiti dalla Catif%; che detti lavori interessavano l'impianto fognario del fabbricato condominiale%;B che dalle deposizioni testimoniali emergeva che il rapporto era intercorso tra la Catif ed il condominio;
che 10 stesso legale rappresentante della Catif, nel corso dell'interrogatorio formale, aveva dichiarato che l'LB aveva agito in nome e per conto del Condominio. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Catif, che ha presentato memoria. 3 Resiste con controricorso la s.a.s. LB. Motivi della decisione ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente 1. La e motivazione su un punto decisivo dellacontraddittoria controversia. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata ha travisato i fatti, in quanto la reale beneficiaria dei lavori era stata l'LB, che era responsabile di gravi deficienze attinenti al fabbricato ed agli impianti da lei costruiti;
che in passato era stata sempre l'LB a pagare i lavori presso questo immobile;
che costituiva un'altraeseguiti svista del giudicante il contenuto delle dichiarazioni attribuite al legale rappresentante della Catif, rese nell'interrogatorio formale. La ricorrente lamenta, poi, in diritto, la violazione dei principi in tema di rappresentanza ed assume che nella fattispecie non vi sarebbe mai stata la contemplatio domini da parte dell'LB ed in favore del condominio. La ricorrente, quindi, conclude per la cassazione dell'impugnata sentenza e per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
2. Ritiene questa Corte che il ricorso sia in parte inammissibile ed in parte infondato. inammissibile l'istanza di sospensione Anzitutto è dell'esecuzione della sentenza impugnata, contenuta nel 4 ricorso per cassazione. Essa, infatti, andava proposta a norma dell'art. 373 c.p.c. con istanza proposta allo stesso giudice di pace.
3. Quanto al merito del ricorso, va, anzitutto, osservato che а seguito della nuova formulazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne e' tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonche', a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacche', in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equita' cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equita' correttiva o integrativa) e deve percio' fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equita', anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con 0 senza espressa indicazione della sua 5 rispondenza all'equita') sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonche' ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equita' adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorieta' della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del consentita soltanto in caso di citato art.360 e inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ. renda la norma sospettabile di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.
4. Nella fattispecie, quindi, sono inammissibili le censure che attengono all'errata applicazione delle norme e dei principi di diritto sostanziale in tema rappresentanza. Quanto all'assunto che il giudice di pace avrebbe travisato le risultanze processuali e segnatamente le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ricorrente, rese nel corso dell'interrogatorio formale, la censura è 1 6 inammissibile, risolvendosi in una censura di travisamento del fatto. A tal fine va osservato che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395,n.4, c.p.c.. (Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018). è fondata la lamentata censura di vizio 6. Neppure motivazionale, nei limiti in cui detto , vizio può essere fatto valere in sede di sindacato di legittimità avverso le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità, in quanto la motivazione non è né mancante, né apparente, né insanabilmente contraddittoria, proprio perché il giudice di merito ha ritenuto che sulla base delle testimonianze e delle risultanze dell'interrogatorio formale, era accertato che la s.a.s. LB aveva richiesto i lavori all'opposta, attuale ricorrente, in nome e per conto del condominio. Va solo precisato che, per quanto il giudice di pace faccia riferimento alla sussistenza della legittimazione passiva del condominio ed alla mancanza di detta legittimazione da parte dell'LB, in effetti, non di una questione di legittimazione trattasi, poiché la stessa va determinata Q 7 esclusivamente sulla base della prospettazione delle parti, ma di una questione di merito attinente all'effettiva passiva del rapporto obbligatorio dedotto in titolarità giudizio, la quale va, appunto, determinata sulla base delle risultanze probatorie. Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dalla 3,00 (hove). resistente, liquidate in Euro. . oltre Euro I quattrocentocinquanta per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 3 ottobre 2002. Il presidente Il cons. est.Autonio segreto سمنAuge funcion IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATTAT INSAN, 2002 LL IN AT IL CANCELLIERE C1 Oggi IN AT 8