Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
/ 02 IN NOME DI0 27 87 REPUBBLICA ITALIAN ITAL ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DOMANDA SEZIONE PRIMA CIVILE DI RESTITUZIONE INDEBITO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 15756/99 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Cron.6548 Consigliere DI AMATO Consigliere Rep. Dott. Sergio FITTIPALDI Consigliere Ud. 07/12/2001 Dott. Onofrio ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MAZZINI 13, presso l'avvocato FIORETTI CARMAGNOLA LORETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO PARISI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA ARAGONA FORTUNATO, CARMELO D'AGOSTINO,VIA LUNIGIANA 6, presso l'avvocato rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO INTILISANO, giusta procura a margine del controricorso;
2001 2519 - controricorrente 1 avversO la sentenza n. 27/99 del Giudice di pace di MILAZZO, depositata il 12/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1 Aragona Fortunato, con citazione del 23 aprile 1998, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Milazzo il Comune di San Filippo del Mela, chiedendone la con- danna alla restituzione di lire 207.500 indebitamente pagate per la frequenza alla scuola materna negli anni 1995 e 1996, perchè detto servizio è gratuito per leg- ge. Il Comune convenuto si costituiva chiedendo la SO- spensione del giudizio in pendenza di ricorso al TAR riguardante le delibere attinenti al servizio in que- nel merito, la reiezione della domanda. stione e, Il Giudice di pace, in accoglimento della domanda, sentenza 12 marzo 1999, condannava il Comune al pa- con gamento della somma richiesta con gli interessi legali dalla data dei singoli versamenti. Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa 2 Corte, con atto notificato il 24 giugno 1999, il Comune di San Filippo del Mela, formulando tre motivi di gra- vame. L'Aragona resiste con controricorso notificato il 28 luglio 1999, con il quale chiede la condanna del ri- corrente per responsabilità aggravata e distrazione in favore delle spese del giudizio di cassazione dell'avv. Pietro Intelisano. L'Aragona ha anche depositato memoria, nella qua- le ha esposto che il Comune ricorrente ha chiesto al Giudice di pace di Milazzo la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ottenendola con provvedimento poi revocato, in contraddittorio con esso Aragona. Ha quindi chiesto anche la liquidazione delle spese processuali inerenti a tale procedura inci- dentale. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione della legge 18 marzo 1968, n. 444, in relazione al d.l. n. 786 del 1981 e al d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983; della legge n. 488 del 1986, della legge n. 39 del 1990; della legge n. 66 del contraddittoria 1989. Si denuncia altresì 1' omessa ○ motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendosi che le somme in questione riguardavano il servizio di refezione scolastica e non le rette scola- 3 stiche e che il Giudice di pace, statuendo diversamen- te, sarebbe incorso nel vizio di extrapetizione, non avendo l'attore fornito alcuna prova in merito alla circostanza che le somme attenevano alle rette, nè avendo la sentenza tenuto conto delle deliberazioni del Comune al riguardo. Con il secondo motivo si denunciano la violazio- ne dell'art. 2697 cod. civ., eccesso di potere, mancan- za di prova, vizio di ultra ed extra petizione, sotto il profilo che il giudice avrebbe deciso la causa senza che l'attore avesse fornito la prova del fondamento della domanda, sulla base di un ricostruzione dei fatti operata di ufficio. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, costituito dalla domanda di sospensione del giudizio in attesa della decisione del TAR sulle delibere comunali che avevano disposto in ordine al servizio della scuola ma- terna, deducendosi che la sospensione rispondeva a principi di opportunità. Il ricorso è in parte infondato e in parte inam- missibile. Questa Corte, con la sentenza 15 ottobre 1999, n. 716 della SS.UU., ha statuito che, a seguito della nuo- va formulazione dell'art. 113 c.p.c., il Giudice di pa- 4 ce, quando pronuncia in controversie di valore non su- periore a lire due milioni non deve provvedere alla in- dividuazione della norma di diritto sostanziale astrat- tamente applicabile alla controversia, nè è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto sol- tanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, nonchè, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacchè nelle su dette controversie deve giudicare facendo applica- zione di un'equità sostitutiva. Conseguentemente le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controver- sie del su indicato valore - da ritenersi sempre pro- nunciate secondo equità, anche ove il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con о senza indicazione della sua corrispondenza espressa all'equità sono ricorribili in cassazione unicamente per violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 360, nn. 1, 2 e 4 (in quest'ultima ipotesi anche per inesistenza della motivazione), nonchè ai sensi dell'art. 360, n. 5, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, atte- nendo al punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale in- 5 sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione di legge sostanziale è consentita soltanto in caso di violazione delle norme costituzio- nali о comunitarie di rango superiore a quelle ordina- rie. Ciò premesso, quanto al primo motivo, esso va di- chiarato inammissibile nella parte in cui con esso si deducono violazioni di legge sostanziale non consentite in questa sede, nonchè vizi motivazionali, per quanto sopra detto non proponibili dinanzi a questa Corte, non risolvendosi in carenze assolute della motivazione. Il primo motivo va dichiarato infondato nella parte in cui con esso si allega un vizio di extrapeti- zione che sarebbe consistito nell'avere il giudice ac- colto la domanda nonostante che l'attore non avesse fornito la prova che le somme domandate afferivano a rette scolastiche e non alla refezione - unitamente al secondo, con il quale sostanzialmente si replica la stessa doglianza. In proposito va osservato per un verso che il vi- zio di ultrapetizione può consistere unicamente nella mancata decisione su una domanda o un'eccezione, ovvero nella decisione di una domanda о di una eccezione non proposta, mentre con esso sostanzialmente si censurano le valutazioni delle prove in atti compiute dal Giudice 6 di pace. Per altro verso va Osservato che in sede di merito, con la comparsa di risposta, l'odierno ricor- rente non aveva contestato che le somme domandate affe- rissero a rette scolastiche, deducendo che il Comune non le aveva restituite solo perchè i relativi adempi- menti "richiedono tempi tecnici necessari per il perfe- zionamento del relativo atto che deve pure essere sot- toposto all'esame dell'autorità di controllo". Non si vede, pertanto, in che cosa possa essere consistito il vizio di extrapetizione. Quanto al terzo motivo con il quale si deduce l'omessa pronuncia sulla istanza di sospensione del processo, in pendenza del ricorso al TAR, nonchè l'opportunità della sospensione anche esso è infonda- to, essendosi il Giudice di pace pronunciato in senten- za riguardo all'istanza di sospensione ed essendo CO- munque improponibile in questa sede qualunque questione sulla sua opportunità. Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata, proposta dal controricorrente, la stessa va rigettata per essere stata formulata senza allegazione di un danno diverso dalle spese di causa e del generico nocumento ricadente sull'istante quale cittadino del Comune soccombente per le spese da questo sopportate in relazione alla lite. 7 Quanto alla domanda relativa alle spese della procedura ex art. 373 c.p.C., relativa alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugna- ta, va osservato che questa Corte é competente a liqui- dare tali spese (Cass. 16 aprile 1987, n. 3780) e la relativa domanda é proponibile anche con la memoria, ma deve essere anche essa rigettata mancando la necessaria documentazione della fase cautelare. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la condanna del Comune di San Filippo del Mela unica- mente al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione, che si liquidano in favore dell'avv. Pietro In- tilisano, antistatario, nella misura di lire seicento- mila per onorari, oltre alle spese vive.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. Rigetta la domanda relativa alle spese del giu- dizio ex art. 373 c.p.c. Condanna il Comune di San Fi- lippo del Mela al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidandole nella misura di lire seicento- mila quanto agli onorari, oltre а lire39.100- per spese vive, da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Intilisano. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2001, nella came- 8 ra di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere, estensore Il Presidente Rosari De Musis Francesco Felicetti Peyun's K HERE